POST 234/2020

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 ha stabilito che, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono a tale invio, relativamente ai dati dei documenti fiscali, includendo anche le informazioni relative alle modalità di pagamento delle spese, ad esclusione di quelle che rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, L. 160/2019.

Si ricorda che l’art. 1, comma 680, L. 160/2019 prevede che l’obbligo di tracciabilità NON si applica alle detrazioni del 19% spettanti in relazione alle spese sostenute per:

  • l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati dal Sistema TS provvedono all’invio dei dati indicando anche:

– il tipo di documento fiscale;

– l’aliquota IVA o la “natura IVA” dell’operazione (es. esente);

– l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Dal 2021 viene modificato, inoltre, il termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Mentre per il 2020 il termine è previsto entro il 31 gennaio 2021, dal 2021 la trasmissione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, trasformandosi quindi da un invio con scadenza annuale ad un invio con scadenza mensile.

È il caso di precisare che a partire dal 2021 i soggetti tenuti sia all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, sia alla me­morizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate (come le Farmacie), sono tenuti ad assolvere quest’ultimo obbligo mediante l’invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione) utilizzando i registratori telematici già adottati per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.

Tali modifiche comportano la necessità di aggiornare i gestionali delle Farmacie e i registratori telematici in tempo utile per l’avvio del nuovo trattamento dei dati dal 2021.

Ricordiamo, inoltre, che l’aggiornamento del registratore telematico si è reso necessario entro il 31 dicembre per permettere la partecipazione della spesa del cliente alla “lotteria degli scontrini”.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, con provvedimento  n. 0351449 dello scorso 11 novembre, ha previsto che il cliente consumatore finale possa richiedere alla Farmacia l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale per la fruizione della ordinaria detrazione fiscale.

Omar Tavella

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia