POST 240/2020

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge 19.12.2020 (vedi post precedente), e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto (nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021) a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto.

Si tratta in particolare delle seguenti attività:

561011 – Ristorazione con somministrazione

561012 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 – Gelaterie e pasticcerie

561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 – Ristorazione ambulante

561050 – Ristorazione su treni e navi

562100 – Catering per eventi, banqueting

562910 – Mense

562920 – Catering continuativo su base contrattuale

563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (“Decreto Rilancio”), che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo.

L’ammontare del contributo e’ pari al contributo gia’ erogato ai sensi dell’articolo 25 del predetto decreto.