POST 236/2020           

Con il Dl Ristori Quater viene previsto che il versamento di tutte le rate 2020 della cd. Rottamazione Ter e del cd. Saldo e Stralcio, in scadenza il 10 dicembre 2020, sono posticipate al prossimo 1° marzo 2021.

In base a questa disposizione quindi il totale delle rate previste in scadenza nel 2020 dovrà essere versato entro e non oltre il 1° marzo 2021pena la decadenza dell’agevolazione e l’impossibilità di dilazionare il debito residuo.

Quanto invece ai piani di dilazione “ordinari” l’articolo 7 del Dl Ristori Quater riammette alla possibilità di richiedere il pagamento rateale anche i soggetti che siano decaduti da precedenti piani di dilazione prima dell’8 marzo 2020 (data di inizio della sospensione dei versamenti) senza che sia dovuto il versamento delle rate scadute

In altre parole verrà consentito di creare, se del caso, un unico piano di dilazione per i debiti eventualmente decaduti ante 8 marzo 2020 e quelli successivi a tale data.

La domanda di rateazione dovrà essere presentata entro il prossimo 31 dicembre 2021.

Inoltre per le domande presentate entro tale data è prevista una deroga ai limiti ordinari tale per cui potranno essere ammessi alla massima rateazione di 72 rate mensili, senza la necessità di esibire documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà, tutte quelle posizioni complessivamente non superiori a 100 mila euro (il limite ordinario è di 60 mila euro).

Inoltre, sempre per i piani richiesti entro il 31 dicembre 2021, viene eccezionalmente previsto che la causa di decadenza dal piano scatti a seguito del mancato versamento di 10 rate, anche non consecutive, in luogo delle ordinarie 5 rate (prima tale agevolazione era prevista solo per le domande presentate fino al 31 dicembre 2020).

Ultima e importante novità è quella che prevede la possibilità di accedere alla rateazione ordinaria anche quei contribuenti decaduti, al 31 dicembre 2019, dal beneficio della Rottamazione 1 e 2 per i quali, ante il Decreto in commento, tale possibilità era invece preclusa dalla norma agevolativa originaria. Tale preclusione normativa viene dunque derogata espressamente. Si fa infine notare che la riammissione alla possibilità di accedere ad una rateazione ordinaria per questi soggetti non risulta essere vincolata ad alcuna scadenza di presentazione della domanda non indicando la norma alcun termine specifico. 

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine