POST 237/2020

Com’è noto la riforma in materia di crisi di impresa entrerà in vigore solamente a partire dal 1° settembre 2021. In un contesto problematico come quello attuale il Legislatore è però intervenuto anticipando l’entrata in vigore di alcune e mirate norme, al fine di favorire il salvataggio di imprese in difficoltà. Tra queste possiamo sicuramente annoverare le recenti disposizioni in tema di trattamento dei crediti tributari e contributivi, di cui all’articolo 182-ter della legge fallimentare oggi in vigore. In particolare, l’articolo 3 comma 1-bis del D.L. 125/2020 convertito in Legge 159/2020, ha apportato significative novità in tema di definizione dei debiti tributari e previdenzialiquando siano oggetto di definizione nell’ambito degli istituti previsti dalla legge fallimentare, modificando alcuni articoli che disciplinano il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, intervenendo sugli articoli 180 e 182-bis della L.F. 

Le modifiche introdotte, e in vigore già a far data dal 4 dicembre scorsoconsentono al Tribunale, a determinate condizioni, di omologare le proposte di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche in assenza del voto favorevole dell’Erario e degli Enti previdenziali quando, sulla base del piano presentato dal debitore e attestato da un professionista indipendente, sia evidente che esso rappresenta la miglior soddisfazione possibile per i creditori Istituzionali rispetto all’alternativa liquidatoria o fallimentare, e il voto di Erario ed Enti sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l’approvazione dei piani.

Va tuttavia segnalato che, con riguardo agli accordi di ristrutturazione dei debiti, la nuova norma non prevede un termine entro cui Erario ed Enti devono pronunciarsi a favore o contro la proposta del debitore (nel concordato preventivo il termine è indicato dal Tribunale nelle fasi inziali della procedura). Ciò, evidentemente, potrebbe vanificare la portata concreta della riformata normativa poiché manca l’indicazione del giorno a decorrere dal quale è consentito al Tribunale di sopperire al silenzio di tali creditori. È auspicabile che tale lacuna venga colmata al più presto.

Va infine segnalata, e accolta con favore, la cessazione dell’applicazione del DM 4 agosto 2009 disposta dalla nuova norma (art. 3 co. 1-ter del D.L. 125/2020 conv. in L. 159/2020). Tale decreto ministeriale, infatti, imponeva agli enti previdenziali l’applicazione di stringenti condizioni (pagamento integrale dei contributi, limitata riduzione degli oneri accessori, ecc.) per l’accettazione delle proposte avanzate dal debitore nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, precludendo, di fatto, il raggiungimento di qualsiasi accordo con gli istituti in parola. 

Andrea Boschi

Dottore Commercialista – Treviso