POST 225/2020

L’art. 4 del nuovo Decreto Ristori Bis, estende la platea dei soggetti beneficiari del credito di imposta per le locazioni non abitative ed affitto di azienda, intervenendo sulle disposizioni del primo decreto Ristori e stabilendo che possano beneficiarne, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, anche le imprese operanti in uno dei settori individuati nell’Allegato 2 del nuovo decreto e le imprese che svolgono attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) con sede operativa in una delle zone ad elevato rischio (zona rossa), individuate con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’art. 3 del Dpcm 03/11/2020.

Il credito di imposta in tutte le sue edizioni è fruibile:

-mediante compensazione nel modello F24 da presentare soltanto attraverso i sevizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo 6920; 

– nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di sostenimento della spesa;

oppure può essere ceduto al locatore, al concedente, ad altri soggetti compresi istituti di credito, intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione del credito: questa soluzione consente alle attività particolarmente colpite dall’emergenza Covid 19 di far fronte alla carenza di liquidità, andando a corrispondere al locatore soltanto la differenza, pari al 40% dei canoni dell’ultimo trimestre dell’anno.

Per quanto riguarda le imprese indicate nell’Allegato 2, si tratta di imprese differenti rispetto a quelle individuate con l’Allegato 1 del precedente decreto Ristori, interessate dalle limitazioni previste dal Dpcm del 03/11/2020.

Federica Salvagno

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso