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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Semplificazioni: proroga estensione “reverse charge”.

Uncategorised Posted on Fri, July 08, 2022 14:12:20

POST 105/2022

Con l’approvazione del DL n. 73/2022 art. 22 si interviene sull’art. 17, comma 8 del DPR n. 633/1972 prorogando l’operatività dell’applicazione del meccanismo facoltativo dell’inversione contabile fino al 31/12/2026 (scadenza originaria 30/06/2022) relativamente alle seguenti operazioni:

  • Cessione di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lettera b DPR 633/72)
  • Cessione di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (art. 17, comma 6, lettera c DPR 633/72)
  • Trasferimento di quote di emissione di gas ad effetto serra (art. 17, comma 6, lettera d-bis DPR 633/72)
  • Trasferimento di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (art. 17, comma 6, lettera d-ter DPR 633/72)
  • Cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell’art. 7-bis, comma3, lettera a DPR 633/72 (art. 17, comma 6, lettera d-quater DPR 633/72)

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Valentina Sette



Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), proroga dei correttivi anche al 2022.

Uncategorised Posted on Fri, July 08, 2022 14:09:22

POST 104/2022

Con il recente Decreto-legge 21/06/2022 n. 73, cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21/06/2022 il Legislatore ha previsto alcune disposizioni in materia di ISA.

Sono stati estesi anche al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di affidabilità fiscale previsti per il 2020 e 2021 dall’articolo 148 del D.L. 34/2020 (art. 24).

Quindi, anche per gli ISA 2023 relativi al 2022 l’Agenzia delle Entrate proseguirà con il percorso metodologico, finalizzato a considerare gli effetti straordinari della crisi causati dall’emergenza COVID-19.

Il recente Decreto con la modifica del comma 2 dell’art. 148 del D.L. 34/2020 prevede che anche per le annualità 2021 e 2022 la definizione delle strategie di controllo deve considerare i punteggi ISA di più annualità. In particolare:

Per il 2021, tiene conto del livello di affidabilità più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020;

Per il 2022, tiene conto del livello di affidabilità più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Inoltre, l’art. 24 comma 2 del Decreto -legge n.73/2022 ha stabilito in modo definitivo che:

I modelli ISA siano approvati entro il 31.03 del periodo di imposta successivo a quello di applicazione;

Le eventuali integrazioni dei modelli ISA, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, sono approvate entro il 30.04 del periodo di imposta successivo a quello di applicazione. 

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Decreto Semplificazioni: nuovo calendario fiscale.

Uncategorised Posted on Fri, July 08, 2022 14:07:56

POST 103/2022

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Semplificazioni DL n. 73/2022 sono state modificate alcune scadenze fiscali:

LI.PE SECONDO TRIMESTRE 2022

A seguito dell’art.  3, comma 1, viene differito il termine per la presentazione in Agenzia Entrate delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre dal 16 settembre al 30 settembre.

ELENCHI INTRASTAT

A seguito dell’art. 3, comma 2, viene prorogata la data entro la quale inviare gli elenchi INTRASTAT.

I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dovranno comunicare i dati entro il mese successivo al periodo di riferimento, anziché entro il giorno 25; la novità interessa sia la presentazione degli elenchi su base mensile, sia quella su base trimestrale.

BOLLO SULLE E-FATTURE

A seguito dell’art. 3, comma 4 E 5, viene aumentata la soglia per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da euro 250,00 a euro 5.000,00

La novità sarà in vigore dal 01 gennaio 2023:

  • Se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre non è superiore a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre)
  • Se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore complessivamente a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del terzo trimestre (30 novembre)

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Valentina Sette



In arrivo le lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata della crisi.

Uncategorised Posted on Thu, July 07, 2022 11:40:02

POST 102/2022

L’Agenzia delle Entrate sta provvedendo ad inviare alle imprese delle lettere di compliance al fine di segnalare gli omessi versamenti dell’imposta sul valore aggiunto superiori all’importo di euro 5.000.

Tali lettere, come rappresentato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 01/07/2022, vengono trasmesse in ossequio alle disposizioni dell’art. 30 sexies DL 152/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021) al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

Il citato articolo, infatti, impone ai creditori pubblici qualificati di segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria e/o contributiva

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, è tenuta a segnalare l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all’importo di euro 5.000, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010.

Si segnala infine che, a partire dal 15 luglio 2022, gli obblighi di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, così come previsti dall’art. 30 sexies DL 152/2021, saranno regolamentati dall’art. 25 novies del D.Lgs. 14/2019 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, articolo che è stato introdotto dal D.Lgs. 83/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 01/07/2022.

Dr.ssa Nadia Soldera



Modifica della disciplina in materia di esterometro.

Uncategorised Posted on Thu, July 07, 2022 11:37:01

POST 101/2022

A partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro esce di scena e lascia il posto all’invio dei dati per singola operazione: da tale data i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate o ricevute da soggetti non residenti (operazioni transfrontaliere) esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica (formato xml).

Sono escluse da tali obblighi comunicativi:

  • Le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni/esportazioni);
  • Le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  • Gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972, qualora siano di importo unitario non superiore a 5.000 euro (prestazioni di alloggio in alberghi all’estero, noleggi a breve termine di mezzi di trasporto all’estero, trasporti di persone all’estero, acquisti di carburante all’estero, ecc.)

Con specifico riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, si ricorda che la trasmissione del documento integrativo deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento cartaceo comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione 

Per le operazioni attive è lasciato intendere che il file XML inviato a SDI è “un rigo di esterometro”, posto che la fattura sarà il file PDF inviato via mail al cliente, e deve essere trasmessa entro i termini di emissione delle fatture.

È inoltre prorogata all’1.7.2022 (in luogo dell’1.1.2022) l’applicazione della sanzione ex art. 11, comma 2-quater, D.lgs. n.471/97, pari a € 2 per ciascuna fattura per omessa o errata trasmissione delle fatturerelative alle operazioni transfrontaliere.

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Valentina Sette



Decreto Semplificazioni: articolo 10 – Determinazione della base imponibile IRAP.

Uncategorised Posted on Thu, July 07, 2022 11:35:16

POST 100/2022

L’articolo 10 del D.L. 73/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 giungo, interviene sull’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997 riguardante la determinazione della base imponibile IRAP, con l’obiettivo di sostituire le deduzioni parziali dei costi di lavoro a tempo indeterminato con la deduzione integrale di tali costi. Viene semplificata, quindi, l’indicazione del costo dei dipendenti a tempo indeterminato

Le nuove disposizioni trovano applicazione dal periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata e, quindi, a partire dal 2021 per i soggetti che hanno il periodo di imposta che coincide con l’anno solare. 

Viene ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente titolare di contratto a tempo indeterminato.

Viene ammessa la deduzione, nei limiti del 70% del costo complessivo sostenuto, anche per i lavoratori stagionaliimpiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. 

Viene previsto quanto segue:

  • La deduzione per i contributi per le assicurazioni obbligatorie per infortuni sul lavoro è ammessa per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
  • Viene soppressa la deduzione di € 7.500 per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a € 13.500 per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni;
  • Viene soppressa la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

La deduzione prevista per i soggetti con componenti positivi non superiori a € 400.000, pari a € 1.850, spetta per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di 5. 

Viene abrogata la possibilità di dedurre il costo del personale per un importo annuale non superiore a € 15.000 per ogni nuovo dipendente assunto, per i soggetti che aumentano il numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con lo stesso contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente. 

Viene infine specificato che le deduzioni ammesse non possono comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. 

Giulia Granello 

Studio EPICA – Treviso 



Prorogata la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021.

Uncategorised Posted on Wed, July 06, 2022 16:30:28

POST 99/2022

Lo scorso 21 giugno è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il DL 73/2022 (Decreto Semplificazioni) che, con l’art. 35 comma 3, ha previsto la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021 spostandola dal 30 giugno al 31 dicembre 2022.

Il rinvio si rende necessario per permettere l’utilizzo della nuova dichiarazione IMU che, tra le altre novità, prevede anche il campo relativo “Esenzione quadro temporaneo aiuti di Stato”, che dovrà essere utilizzato dai soggetti che hanno usufruito di benefici Imu derivanti appunto dal Temporary Framework durante l’emergenza Covid.

Altro elemento di novità riguarda la possibilità di integrare o rettificare dati precedentemente dichiarati attraverso una dichiarazione “sostitutiva” e di presentare una dichiarazione “tardiva” introducendo quindi la possibilità di ravvedere l’omissione dichiarativa risolvendo così una lunga diatriba dottrinale.

I contribuenti potranno ancora utilizzare i vecchi modelli a condizione che i campi compilati siano presenti anche nella nuova dichiarazione; questo aspetto esclude a priori i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di Stato in quanto il relativo campo non era presente nel vecchio modello.

Il nuovo modello riguarderà anche l’Imposta Immobiliare sulle piattaforme petrolifere il cui utilizzo slitta al 2023 per l’anno di imposta 2022.

Non possono godere invece della proroga al 31 dicembre 2022 gli Enti non commerciali per i quali la scadenza per il periodo d’imposta 2021 resta ferma al 30 giugno 2022.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



Monitoraggio fiscale: scende la soglia per la segnalazione dei movimenti esteri.

Uncategorised Posted on Wed, July 06, 2022 16:29:00

POST 98/2022

Il Decreto semplificazioni, art. 16 DL 73/2022, ha ridotto da 15.000,00  a 5.000,00 euro la soglia oltre la quale gli intermediari finanziari sono tenuti a segnalare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni finanziarie effettuate dal contribuente da e verso l’estero.  

Questa modifica interviene sull’art. 1 del DL 167/1990 andando a variare il comma 1, quindi ora è previsto che:

  • Gli intermediari bancari e finanziari, nonché gli altri operatori finanziari e non che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni effettuate , anche in valuta virtuale, di importi pari o superiori a 5.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata;
  • Le operazioni devono essere eseguite per conto o a favore di persone fisicheenti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate;
  • Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

Monica Scattolin

Studio EPICA – Treviso



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