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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Semplificazioni: arriva la certificazione per il credito ricerca e sviluppo.

Uncategorised Posted on Fri, July 08, 2022 22:19:52

POST 106/2022    

L’articolo 23 commi da 2 a 5 del Dl 73/2022 (cd. Decreto Semplificazioni) introduce una importante novità per le imprese che hanno utilizzato, o intendono utilizzare, il credito imposta per ricerca e sviluppo di cui alla Legge di bilancio 2020.

Al fine di favorire maggiore condizione di certezza operativa nell’applicazione della norma viene infatti introdotta una certificazione preventiva ovvero viene data la possibilità alle imprese di richiedere una certificazione che attesti come rientranti nella norma agevolativa della ricerca e sviluppo gli investimenti effettuati o da effettuare.

Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.

La certificazione in commento:

– può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza;

– deve essere rilasciata da soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate;

– esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il MEF) di futura emanazione saranno:

– individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione;

– istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico;

– stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità per richiedere la certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Decreto Semplificazioni: proroga estensione “reverse charge”.

Uncategorised Posted on Fri, July 08, 2022 14:12:20

POST 105/2022

Con l’approvazione del DL n. 73/2022 art. 22 si interviene sull’art. 17, comma 8 del DPR n. 633/1972 prorogando l’operatività dell’applicazione del meccanismo facoltativo dell’inversione contabile fino al 31/12/2026 (scadenza originaria 30/06/2022) relativamente alle seguenti operazioni:

  • Cessione di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lettera b DPR 633/72)
  • Cessione di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (art. 17, comma 6, lettera c DPR 633/72)
  • Trasferimento di quote di emissione di gas ad effetto serra (art. 17, comma 6, lettera d-bis DPR 633/72)
  • Trasferimento di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (art. 17, comma 6, lettera d-ter DPR 633/72)
  • Cessioni di gas ed energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell’art. 7-bis, comma3, lettera a DPR 633/72 (art. 17, comma 6, lettera d-quater DPR 633/72)

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Valentina Sette



Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), proroga dei correttivi anche al 2022.

Uncategorised Posted on Fri, July 08, 2022 14:09:22

POST 104/2022

Con il recente Decreto-legge 21/06/2022 n. 73, cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21/06/2022 il Legislatore ha previsto alcune disposizioni in materia di ISA.

Sono stati estesi anche al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di affidabilità fiscale previsti per il 2020 e 2021 dall’articolo 148 del D.L. 34/2020 (art. 24).

Quindi, anche per gli ISA 2023 relativi al 2022 l’Agenzia delle Entrate proseguirà con il percorso metodologico, finalizzato a considerare gli effetti straordinari della crisi causati dall’emergenza COVID-19.

Il recente Decreto con la modifica del comma 2 dell’art. 148 del D.L. 34/2020 prevede che anche per le annualità 2021 e 2022 la definizione delle strategie di controllo deve considerare i punteggi ISA di più annualità. In particolare:

Per il 2021, tiene conto del livello di affidabilità più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020;

Per il 2022, tiene conto del livello di affidabilità più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021.

Inoltre, l’art. 24 comma 2 del Decreto -legge n.73/2022 ha stabilito in modo definitivo che:

I modelli ISA siano approvati entro il 31.03 del periodo di imposta successivo a quello di applicazione;

Le eventuali integrazioni dei modelli ISA, per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, sono approvate entro il 30.04 del periodo di imposta successivo a quello di applicazione. 

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Decreto Semplificazioni: nuovo calendario fiscale.

Uncategorised Posted on Fri, July 08, 2022 14:07:56

POST 103/2022

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Semplificazioni DL n. 73/2022 sono state modificate alcune scadenze fiscali:

LI.PE SECONDO TRIMESTRE 2022

A seguito dell’art.  3, comma 1, viene differito il termine per la presentazione in Agenzia Entrate delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre dal 16 settembre al 30 settembre.

ELENCHI INTRASTAT

A seguito dell’art. 3, comma 2, viene prorogata la data entro la quale inviare gli elenchi INTRASTAT.

I soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari dovranno comunicare i dati entro il mese successivo al periodo di riferimento, anziché entro il giorno 25; la novità interessa sia la presentazione degli elenchi su base mensile, sia quella su base trimestrale.

BOLLO SULLE E-FATTURE

A seguito dell’art. 3, comma 4 E 5, viene aumentata la soglia per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche da euro 250,00 a euro 5.000,00

La novità sarà in vigore dal 01 gennaio 2023:

  • Se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre non è superiore a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre)
  • Se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore complessivamente a 5.000 euro, il bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento del terzo trimestre (30 novembre)

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Valentina Sette