POST 93/2022

L’art. 4 co. 1-ter del DLgs. 23/2011 e l’art. 4 co. 5-ter del DL 50/2017 stabiliscono che la dichia­ra­zione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 25 co. 3-bis del DL 22.3.2021 n. 41, conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha stabilito che entro il 30.6.2022 dovessero essere presentate le di­chia­ra­zioni dell’imposta di soggiorno relative agli anni d’imposta 2020 e 2021, termine ora differito al 30.9.2022.

Si ricorda che le dichiarazioni in esame devono essere presentate, in via telematica, utilizzando il modello approvato con il DM 29.4.2022 (pubblicato sulla G.U. 12.5.2022 n. 110), unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Catiuscia Sabatino

Studio EPICA – Treviso