POST 102/2022
L’Agenzia delle Entrate sta provvedendo ad inviare alle imprese delle lettere di compliance al fine di segnalare gli omessi versamenti dell’imposta sul valore aggiunto superiori all’importo di euro 5.000.
Tali lettere, come rappresentato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 01/07/2022, vengono trasmesse in ossequio alle disposizioni dell’art. 30 sexies DL 152/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021) al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.
Il citato articolo, infatti, impone ai creditori pubblici qualificati di segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria e/o contributiva.
L’Agenzia delle Entrate, in particolare, è tenuta a segnalare l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all’importo di euro 5.000, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010.
Si segnala infine che, a partire dal 15 luglio 2022, gli obblighi di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, così come previsti dall’art. 30 sexies DL 152/2021, saranno regolamentati dall’art. 25 novies del D.Lgs. 14/2019 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, articolo che è stato introdotto dal D.Lgs. 83/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 01/07/2022.
Dr.ssa Nadia Soldera