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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

In arrivo le lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata della crisi.

Uncategorised Posted on Thu, July 07, 2022 11:40:02

POST 102/2022

L’Agenzia delle Entrate sta provvedendo ad inviare alle imprese delle lettere di compliance al fine di segnalare gli omessi versamenti dell’imposta sul valore aggiunto superiori all’importo di euro 5.000.

Tali lettere, come rappresentato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 01/07/2022, vengono trasmesse in ossequio alle disposizioni dell’art. 30 sexies DL 152/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021) al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

Il citato articolo, infatti, impone ai creditori pubblici qualificati di segnalare all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo il superamento di determinate soglie di esposizione debitoria e/o contributiva

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, è tenuta a segnalare l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all’importo di euro 5.000, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010.

Si segnala infine che, a partire dal 15 luglio 2022, gli obblighi di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, così come previsti dall’art. 30 sexies DL 152/2021, saranno regolamentati dall’art. 25 novies del D.Lgs. 14/2019 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, articolo che è stato introdotto dal D.Lgs. 83/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 01/07/2022.

Dr.ssa Nadia Soldera



Modifica della disciplina in materia di esterometro.

Uncategorised Posted on Thu, July 07, 2022 11:37:01

POST 101/2022

A partire dal 1° luglio 2022 l’esterometro esce di scena e lascia il posto all’invio dei dati per singola operazione: da tale data i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate o ricevute da soggetti non residenti (operazioni transfrontaliere) esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica (formato xml).

Sono escluse da tali obblighi comunicativi:

  • Le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni/esportazioni);
  • Le operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  • Gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/1972, qualora siano di importo unitario non superiore a 5.000 euro (prestazioni di alloggio in alberghi all’estero, noleggi a breve termine di mezzi di trasporto all’estero, trasporti di persone all’estero, acquisti di carburante all’estero, ecc.)

Con specifico riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, si ricorda che la trasmissione del documento integrativo deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento cartaceo comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione 

Per le operazioni attive è lasciato intendere che il file XML inviato a SDI è “un rigo di esterometro”, posto che la fattura sarà il file PDF inviato via mail al cliente, e deve essere trasmessa entro i termini di emissione delle fatture.

È inoltre prorogata all’1.7.2022 (in luogo dell’1.1.2022) l’applicazione della sanzione ex art. 11, comma 2-quater, D.lgs. n.471/97, pari a € 2 per ciascuna fattura per omessa o errata trasmissione delle fatturerelative alle operazioni transfrontaliere.

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Valentina Sette



Decreto Semplificazioni: articolo 10 – Determinazione della base imponibile IRAP.

Uncategorised Posted on Thu, July 07, 2022 11:35:16

POST 100/2022

L’articolo 10 del D.L. 73/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 giungo, interviene sull’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997 riguardante la determinazione della base imponibile IRAP, con l’obiettivo di sostituire le deduzioni parziali dei costi di lavoro a tempo indeterminato con la deduzione integrale di tali costi. Viene semplificata, quindi, l’indicazione del costo dei dipendenti a tempo indeterminato

Le nuove disposizioni trovano applicazione dal periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata e, quindi, a partire dal 2021 per i soggetti che hanno il periodo di imposta che coincide con l’anno solare. 

Viene ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente titolare di contratto a tempo indeterminato.

Viene ammessa la deduzione, nei limiti del 70% del costo complessivo sostenuto, anche per i lavoratori stagionaliimpiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi di imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. 

Viene previsto quanto segue:

  • La deduzione per i contributi per le assicurazioni obbligatorie per infortuni sul lavoro è ammessa per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
  • Viene soppressa la deduzione di € 7.500 per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a € 13.500 per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni;
  • Viene soppressa la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

La deduzione prevista per i soggetti con componenti positivi non superiori a € 400.000, pari a € 1.850, spetta per ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di 5. 

Viene abrogata la possibilità di dedurre il costo del personale per un importo annuale non superiore a € 15.000 per ogni nuovo dipendente assunto, per i soggetti che aumentano il numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con lo stesso contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente. 

Viene infine specificato che le deduzioni ammesse non possono comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro. 

Giulia Granello 

Studio EPICA – Treviso