Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Credito di imposta carburanti in agricoltura e pesca IV trimestre 2022.

Uncategorised Posted on Mon, January 30, 2023 09:26:18

POST 47/2023

La Legge di conversione del Decreto Aiuti quater rinvia dal 31/3/2023 al 30/6/2023 il termine ultimo per la fruizione in compensazione con f24 (anche per i cessionari) del Credito di Imposta per l’acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al quarto trimestre 2022, disciplinato dall’art. 2 del D.L. 144/2022. Viene inoltre prorogato dal 16/2/2023 al 16/3/2023 il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza della parte di credito non ancora fruito, di un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nel 2022.

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Legge di bilancio 2023, bonus investimenti 4.0., termine lungo.

Uncategorised Posted on Sun, January 29, 2023 14:39:00

POST 46/2023

Nonostante gli annunci di fine 2022 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per cui si rinvia a 

il testo definitivo della Legge di bilancio 2023, al comma 423, ha disposto la proroga al 30 settembre 2023 – in luogo dell’originario 30 giugno 2023 – del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 acquisitati con credito d’imposta per beni materiali 4.0. a condizione che entro il 31 dicembre 2022: 

– il relativo ordine sia stato accettato dal venditore; 

– sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Domande di riesame dell’Indennità una tantum per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

Uncategorised Posted on Sat, January 28, 2023 16:49:05

POST 45/2023

Con il messaggio n. 317 del 19 gennaio 2023, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle Istanze di riesame da parte dei lavoratori autonomi e professionisti (iscritti in una Gestione dell’Istituto) la cui domanda di accesso all’indennità una tantum di 200 euro, nonché dell’integrazione di 150 euro, risulta respinta per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti previsti dalla normativa (art. 33 D.L. 50/2022).

Nel dettaglio, il lavoratore autonomo o il professionista può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”. Per le domande che si trovano nello stato “Respinta” è disponibile una lista dei motivi di respingimento ed il tasto” Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione” Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.

I lavoratori autonomi e i professionisti possono presentare la domanda di riesame entro il termine, non perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza del respingimento se successiva).

Per agevolare i soggetti interessati che intendono presentare istanza di riesame, l’INPS riporta – in allegato al messaggio – il dettaglio delle motivazioni di respingimento dell’indennità e la documentazione richiesta, per ognuna delle categorie interessate:

  • Lavoratori iscritti alla gestione speciale artigiani;
  • Lavoratori iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali;
  • Lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
  • Pescatori autonomi di cui alla L. 250/58;
  • Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

In modo particolare, nell’ipotesi in cui la domanda sia stata respinta perché il lavoratore non risulta essere iscritto alla gestione INPS, è sufficiente presentare:

  • Un’autocertificazione della comunicazione dell’iscrizione presso la CCIAA della posizione, con indicazione di data e numero di protocollo.
  • Copia del versamento effettuato, totale o parziale, con riferimento alla contribuzione di competenza a decorrere dall’anno 2020 entro il 18 maggio 2022 alla Gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata è sufficiente un’autocertificazione della presentazione di richiesta di iscrizione alla Gestione con indicazione della data e numero di protocollo oltre che della copia del versamento o autocertificazione in caso di reddito assente o negativo.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Legge di bilancio 2023: nuova tassazione per le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti.

Uncategorised Posted on Sat, January 28, 2023 16:39:52

POST 44/2023

La Legge di Bilancio 2023 introduce importanti modifiche in tema di tassazione in capo ai non residenti rispetto alla cessione di quote di società sia residenti sia non residenti.

In primo luogo, viene introdotto il comma 1bis all’articolo 23 del TUIR il quale prevede ora che siano territorialmente rilevanti, e quindi imponibili in Italia, le plusvalenze da cessioni di quote di società non residenti le quali, in qualsiasi momento dei 365 giorni precedenti la cessione, si caratterizzino per avere più del 50% del proprio valore derivante dal possesso diretto o indiretto di immobili in Italia.

Viene poi introdotto anche il comma 5bis all’articolo 5 del DLGS 461/1997 il quale esclude l’esenzione per la cessione di partecipazioni non qualificate effettuate da non residenti aventi ad oggetto partecipazioni in società, sia residenti che non, le quali si caratterizzano per avere più del 50% del loro valore, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni antecedenti la cessione, rappresentato dal possesso diretto o indiretto di immobili in Italia.

Queste nuove due disposizioni mirano, in estrema sintesi, a considerare generalmente imponibili in Italia le cessioni di società il cui valore sia costituito per la maggior parte da immobili situati sul territorio italiano.

Restano escluse da questa fattispecie le società negoziate in mercati regolamentati e gli OICR.

Le novità normative introdotte andranno comunque coordinate, per verificare la loro effettiva possibilità di applicazione, con le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i relativi paesi cui il soggetto cedente, non residente, dovesse riferirsi.

Alberto Simonetti

Dottore commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di Bilancio 2023: cresce il tetto massimo di spesa per il bonus mobili.

Uncategorised Posted on Wed, January 25, 2023 17:50:51

POST 43/2023

La Legge di Bilancio al comma 277 ha previsto l’incremento della spesa massima della detrazione del c.d. “bonus mobili” prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle unità immobiliari oggetto di un intervento di recupero edilizio.

La Legge di Bilancio prevede che la spesa massima detraibile è pari a 8.000 euro per l’anno 2023, mentre scende a 5.000 euro per le spese sostenute nell’anno 2024.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2023: proroga superbonus al 110 per cento per l’anno 2023 solo con specifiche condizioni.

Uncategorised Posted on Wed, January 25, 2023 17:49:26

POST 42/2023

La Legge di Bilancio al comma 894 ha previsto la proroga della detrazione c.d. super bonus nella misura del 110 per cento anche per le spese sostenute nell’anno 2023 al rispetto di alcune specifiche condizioni.

In deroga alla disposizione contenuta nell’art. 9, comma 1, lettera a) del Decreto Aiuti Quater (D.L. 176/2022) che prevede a partire dal 1° gennaio 2023 la riduzione della percentuale di detrazione al 90 per cento per gli interventi effettuati da condomìni, dalle persone fisiche nei cosiddetti condomini impropri (edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o edificio, nonché per gli interventi effettuati da organizzazioni non lucrative, di volontariato e di promozione sociale, la Legge di Bilancio 2023 prevede che la detrazione rimane nella previgente misura del 110 per cento nei seguenti casi:

1. interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulti presentata la comunicazione asseverata di inizio lavori (Cila);

2. interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 18 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi alla data del 31 dicembre 2022 risulti presentata la comunicazione asseverata di inizio lavori;

3. interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in una data compresa tra il 18 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, a condizione che per tali interventi risulti presentata la comunicazione asseverata di inizio lavori alla data del 25 novembre 2022.

La Legge di Bilancio prevede che la data della suddetta delibera assembleare debba essere attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’amministratore di condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino nominato a presiedere l’assemblea.

La Cila deve essere presentata secondo quanto previsto dal comma 13 ter dell’articolo 119 del DL 34/2020.

4. interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Precisiamo che la Legge di Bilancio non prevede alcuna modifica delle disposizioni contenute dal Decreto Aiuti Quater in merito alle restrizioni in tema super bonus previste per gli interventi su immobili unifamiliari, che restano pertanto in vigore. Per ogni dettaglio in merito, rinviamo al nostro precedente post 176/2022.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2023: lo stralcio delle “mini” cartelle e la Rottamazione Quater.

Uncategorised Posted on Wed, January 25, 2023 17:48:21

POST 41/2023

La legge di Bilancio 2023 ripropone, rinnovandole, due misure già adottate nel corso degli scorsi anni in tema di cd. “pace fiscale” ovvero lo stralcio delle “mini cartelle” fino a 1.000 euro e la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati all’Agente della Riscossione.

Stralcio delle mini-cartelle

I commi da 222 a 230 dell’articolo 1 della Legge 197/2022 prevedono in sintesi che tutti i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2015 con debito residuo inferiore a mille euro alla data del 1° gennaio 2023 saranno oggetto di stralcio automatico alla data del 31 marzo 2023. L’annullamento automatico determina quindi che il debitore non sia tenuto a fare alcunché al fine di vedersi annullato il debito.

Lo stralcio in questione, tuttavia si caratterizza per un “doppio regime”:

  • annullamento totale (capitale, interessi e sanzioni) per le cartelle di amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali;
  • stralcio parziale (solo interessi e sanzioni) per gli altri enti tra cui i Comuni mentre per le violazioni relative al codice della strada, lo stralcio opera solo in relazione agli interessi.

La rottamazione quater

Nei commi da 231 a 252 la Legge di Bilancio 2023 ripropone la cd “rottamazione delle cartelle”.

Con la rottamazione (giunta ormai alla sua quarta “edizione”) i debitori potranno richiedere la definizione agevolata di tutti i carichi affidati all’Agente delle Riscossione tra il 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

L’agevolazione consiste nell’annullamento di tutte le somme dovute a titolo di:

  • sanzioni;
  • interessi;
  • interessi di mora;
  • aggio.

Restano quindi dovuti solo gli importi a titolo di capitale e il rimborso per le spese sostenute dall’Agente della Riscossione per le procedure esecutive e la notificazione degli atti.

L’istanza va presentata entro il prossimo 30 aprile 2023 attraverso le modalità telematiche disponibili sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/ ).

Nell’istanza il debitore indicherà, oltre ai carichi che intende definire in via agevolata, anche il numero di rate (massimo 18 – “spalmate” su un arco temporale di 5 anni) e l’eventuale rinuncia ad ogni giudizio pendente avente ad oggetto i carichi per i quali è richiesta la rottamazione.

A seguito della presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti piani di dilazione in essere alla data di presentazione della richiesta;
  • l’agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • il debitore non è più considerato inadempiente ai fini della compensazione e del pagamento da parte della pubblica amministrazione;
  • potrà essere rilasciato il DURC.

Entro il 30 giugno 2023 l’Agente delle Riscossione comunica al debitore che ha presentato la domanda l’accoglimento, in tutto o in parte, ovvero il diniego della stessa.

In caso di accoglimento il debitore potrà quindi pagare il dovuto (sulla base della scelta effettuata al momento di presentazione dell’istanza):

  • In un’unica rata, entro il 31 luglio 2023;
  • In un numero massimo di 18 rate su un periodo di 5 anni complessivo.

Nel caso di pagamento rateale:

  • la prima e la seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadono rispettivamente il 31 luglio ed il 30 novembre 2023;
  • le restanti 16 rate, di pari ammontare devono, essere versate con cadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dei 4 anni successivi (a partire dal 2024).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 2% annuo.

Si ricorda infine che per il versamento delle rate è ammesso il “lieve inadempimento” ovvero la rata può essere pagata con un ritardo massimo di 5 giorni dalla scadenza prefissata pena la perdita del beneficio della rottamazione.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Udine e Treviso



Legge di bilancio 2023: il ravvedimento operoso speciale.

Uncategorised Posted on Wed, January 25, 2023 17:46:38

POST 40/2023

L’articolo 1 commi da 174 a 178 della Legge di Bilancio 2023 introduce il cd. “ravvedimento speciale”.

La misura deflattiva prevede la possibilità per i contribuenti di emendare eventuali errori, limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (IRPEF, IRAP, IRES, IVA, sostituti di imposta), riguardanti le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2021 e precedenti usufruendo di un maxi sconto sanzionatorio pari ad 1/18 dei minimi edittali previsti dalla legge.

Possono accedere al ravvedimento tutti i contribuenti, anche non possessori di partita IVA, che abbiano commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 ed ai periodi precedenti.

Il ravvedimento speciale riguarda violazioni diverse da quelle contenute negli avvisi bonari e dalle cd. violazioni formali, oggetto di diversa modalità di definizione.

Il ravvedimento speciale è inoltre precluso nel caso in cui le violazioni siano già state contestate attraverso atti di recupero, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, avvisi di contestazione, atti di irrogazione sanzioni e controlli formali ex articolo 36ter DPR 600/1973.

Lo stesso inoltre non può essere posto in essere per regolarizzare attività estere precedentemente non dichiarate in violazione del monitoraggio fiscale ovvero nei casi di omessa dichiarazione.

Il ravvedimento si perfeziona se entro il 31 marzo 2023:

  • è versato quanto dovuto ovvero è versata la prima rata (possibilità di pagare in 8 rate trimestrali);
  • viene rimossa l’irregolarità o l’omissione (presentazione della dichiarazione integrativa).

Come detto il versamento delle somme dovute può essere effettuato anche in 8 rate trimestrali di pari importo alle seguenti scadenze:

  • 31 marzo 2023 (prima rata), 30 giugno 2023, 30 settembre 2023, 20 dicembre 2023;
  • 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024, 20 dicembre 2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 2% annuo.

Il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro il termine previsto per il versamento della rata successiva comporta la decadenza del beneficio della rateazione e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute con l’applicazione di una sanzione pari al 30% delle imposte ancora dovute nonché l’applicazione di interessi pari al 4% annuo a far data dal 31 marzo 2023. 

Restano ovviamente validi i ravvedimenti effettuati alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non si darà corso a rimborsi.

Le modalità operative del ravvedimento speciale saranno regolamentate in un apposito provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



« PreviousNext »