POST 33/2023

L’art. 1 co. 84-86 della Legge di Bilancio 2023 ripropone, con l’introduzione dei nuovi commi da 9-bis a 9-quinquies dell’art. 110 del TUIR, i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata ai fini fiscali.

La disposizione in commento ricorda quella da ultimo introdotta dal D.Lgs. 147/2015, in vigore per il periodo di imposta 2015, solare, e abrogata dal periodo di imposta 2016.

L’attuale novella normativa prevede infatti che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con controparti residenti in Paesi cd. Black List sono ammesse in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.

I suddetti limiti non trovano applicazione a fronte della prova dell’effettivo interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni effettuate da parte delle imprese residenti in Italia.

In altre parole, per effetto delle modifiche:

  • i costi che non eccedono il valore normale sono deducibili in ogni caso (senza, cioè, la necessità di dimostrare l’effettivo interesse economico dell’operazione);
  • i costi che eccedono il valore normale sono deducibili, per l’eccedenza, a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico.

Viene altresì reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei costi nella dichiarazione dei redditi.

Le nuove regole decorrono, per i soggetti solari, dal periodo di imposta 2023.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Udine e Treviso