POST 34/2023

L’articolo 1 co. da 87 a 95 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevede la possibilità per i soggetti che detengono, nell’ambito dell’attività di impresa, partecipazioni in paesi cd. Black List di affrancare con una imposta sostitutiva gli utili e le riserve di utili non ancora distribuite e prodotte fino al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (ovvero per i soggetti solari gli utili prodotti fino al bilancio 2021).

Secondo quanto previsto dalla norma quindi i soggetti possessori di tali partecipazioni possono optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2022, di assoggettare ad imposta sostitutiva del 9%, per i soggetti IRES, o del 30%, per i soggetti IRPEF, gli utili e le riserve di utili delle società partecipate residenti in paesi a fiscalità privilegiata.

Nella sostanza, rispetto al regime dei dividendi Black List ordinari la norma consente un risparmio di imposta attorno al 15%.

Per i soggetti controllanti inoltre è prevista una ulteriore riduzione dell’aliquota pari al 3% se il soggetto percettore si obbliga a:

  • rimpatriare le somme affrancate entro la data di versamento a saldo delle imposte sui redditi per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022;
  • ad accantonare gli stessi in una apposita riserva di patrimonio netto per un periodo non inferiore a due esercizi.

L’eventuale violazione dei due obblighi sopra indicati comporta un meccanismo di recapture pari alla differenza tra l’aliquota d’imposta sostitutiva ordinaria e quella agevolata maggiorata del 20% e dei relativi interessi.

Si precisa inoltre che l’opzione in commento può essere fatta valere distintamente per ciascuna partecipata estera in regime Black List con riguardo a tutti o parte dei relativi utili e riserve di utili.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è dovuto in unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Non è ammessa la compensazione.

Con il versamento dell’imposta sostitutiva viene inoltre ad accrescere anche il valore fiscalmente riconosciuto, ai fini della plusvalenza (fino a concorrenza del prezzo di cessione / non è rilevante ai fini delle minusvalenze deducibili), della partecipazione Black List. Lo stesso verrà poi diminuito in ragione degli importi di utili e riserve eventualmente distribuiti.

Le norme attuative sono demandate ad un provvedimento che sarà emanato dal MEF entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio (1° gennaio 2023).

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine