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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Domande di riesame dell’Indennità una tantum per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

Uncategorised Posted on Sat, January 28, 2023 16:49:05

POST 45/2023

Con il messaggio n. 317 del 19 gennaio 2023, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle Istanze di riesame da parte dei lavoratori autonomi e professionisti (iscritti in una Gestione dell’Istituto) la cui domanda di accesso all’indennità una tantum di 200 euro, nonché dell’integrazione di 150 euro, risulta respinta per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti previsti dalla normativa (art. 33 D.L. 50/2022).

Nel dettaglio, il lavoratore autonomo o il professionista può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”. Per le domande che si trovano nello stato “Respinta” è disponibile una lista dei motivi di respingimento ed il tasto” Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione” Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.

I lavoratori autonomi e i professionisti possono presentare la domanda di riesame entro il termine, non perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza del respingimento se successiva).

Per agevolare i soggetti interessati che intendono presentare istanza di riesame, l’INPS riporta – in allegato al messaggio – il dettaglio delle motivazioni di respingimento dell’indennità e la documentazione richiesta, per ognuna delle categorie interessate:

  • Lavoratori iscritti alla gestione speciale artigiani;
  • Lavoratori iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali;
  • Lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;
  • Pescatori autonomi di cui alla L. 250/58;
  • Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

In modo particolare, nell’ipotesi in cui la domanda sia stata respinta perché il lavoratore non risulta essere iscritto alla gestione INPS, è sufficiente presentare:

  • Un’autocertificazione della comunicazione dell’iscrizione presso la CCIAA della posizione, con indicazione di data e numero di protocollo.
  • Copia del versamento effettuato, totale o parziale, con riferimento alla contribuzione di competenza a decorrere dall’anno 2020 entro il 18 maggio 2022 alla Gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata è sufficiente un’autocertificazione della presentazione di richiesta di iscrizione alla Gestione con indicazione della data e numero di protocollo oltre che della copia del versamento o autocertificazione in caso di reddito assente o negativo.

Andrea Salmistraro

Studio EPICA Vicenza



Legge di bilancio 2023: nuova tassazione per le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti.

Uncategorised Posted on Sat, January 28, 2023 16:39:52

POST 44/2023

La Legge di Bilancio 2023 introduce importanti modifiche in tema di tassazione in capo ai non residenti rispetto alla cessione di quote di società sia residenti sia non residenti.

In primo luogo, viene introdotto il comma 1bis all’articolo 23 del TUIR il quale prevede ora che siano territorialmente rilevanti, e quindi imponibili in Italia, le plusvalenze da cessioni di quote di società non residenti le quali, in qualsiasi momento dei 365 giorni precedenti la cessione, si caratterizzino per avere più del 50% del proprio valore derivante dal possesso diretto o indiretto di immobili in Italia.

Viene poi introdotto anche il comma 5bis all’articolo 5 del DLGS 461/1997 il quale esclude l’esenzione per la cessione di partecipazioni non qualificate effettuate da non residenti aventi ad oggetto partecipazioni in società, sia residenti che non, le quali si caratterizzano per avere più del 50% del loro valore, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni antecedenti la cessione, rappresentato dal possesso diretto o indiretto di immobili in Italia.

Queste nuove due disposizioni mirano, in estrema sintesi, a considerare generalmente imponibili in Italia le cessioni di società il cui valore sia costituito per la maggior parte da immobili situati sul territorio italiano.

Restano escluse da questa fattispecie le società negoziate in mercati regolamentati e gli OICR.

Le novità normative introdotte andranno comunque coordinate, per verificare la loro effettiva possibilità di applicazione, con le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con i relativi paesi cui il soggetto cedente, non residente, dovesse riferirsi.

Alberto Simonetti

Dottore commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine