POST 40/2023

L’articolo 1 commi da 174 a 178 della Legge di Bilancio 2023 introduce il cd. “ravvedimento speciale”.

La misura deflattiva prevede la possibilità per i contribuenti di emendare eventuali errori, limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (IRPEF, IRAP, IRES, IVA, sostituti di imposta), riguardanti le dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2021 e precedenti usufruendo di un maxi sconto sanzionatorio pari ad 1/18 dei minimi edittali previsti dalla legge.

Possono accedere al ravvedimento tutti i contribuenti, anche non possessori di partita IVA, che abbiano commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 ed ai periodi precedenti.

Il ravvedimento speciale riguarda violazioni diverse da quelle contenute negli avvisi bonari e dalle cd. violazioni formali, oggetto di diversa modalità di definizione.

Il ravvedimento speciale è inoltre precluso nel caso in cui le violazioni siano già state contestate attraverso atti di recupero, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, avvisi di contestazione, atti di irrogazione sanzioni e controlli formali ex articolo 36ter DPR 600/1973.

Lo stesso inoltre non può essere posto in essere per regolarizzare attività estere precedentemente non dichiarate in violazione del monitoraggio fiscale ovvero nei casi di omessa dichiarazione.

Il ravvedimento si perfeziona se entro il 31 marzo 2023:

  • è versato quanto dovuto ovvero è versata la prima rata (possibilità di pagare in 8 rate trimestrali);
  • viene rimossa l’irregolarità o l’omissione (presentazione della dichiarazione integrativa).

Come detto il versamento delle somme dovute può essere effettuato anche in 8 rate trimestrali di pari importo alle seguenti scadenze:

  • 31 marzo 2023 (prima rata), 30 giugno 2023, 30 settembre 2023, 20 dicembre 2023;
  • 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024, 20 dicembre 2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 2% annuo.

Il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro il termine previsto per il versamento della rata successiva comporta la decadenza del beneficio della rateazione e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute con l’applicazione di una sanzione pari al 30% delle imposte ancora dovute nonché l’applicazione di interessi pari al 4% annuo a far data dal 31 marzo 2023. 

Restano ovviamente validi i ravvedimenti effettuati alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non si darà corso a rimborsi.

Le modalità operative del ravvedimento speciale saranno regolamentate in un apposito provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine