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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Patent Box: prime indicazioni dall’OIV.

NEWS Posted on Sun, December 20, 2015 12:58:02

POST 43

L’Organismo Italiano di
Valutazione (OIV) ha pubblicato sul proprio sito la bozza di discussion paper del 4 dicembre 2015, riguardante
i criteri per la stima del contributo economico dei beni immateriali usati
direttamente ai fini del Patent Box.

L’OIV ha inteso con la
pubblicazione di questo documento offrire alla comunità degli esperti di
valutazione, agli esperti fiscali, ai contribuenti ed all’Agenzia delle Entrate
il proprio contributo a favore di soluzioni comunemente accettate.

La bozza di documento, pubblicata
per il ricevimento di lettere di commento entro il 4 marzo 2016, fornisce le
prime indicazioni in merito:


all’identificazione dei beni immateriali, alla
stima del reddito agevolabile per i beni immateriali usati direttamente
dall’impresa, alla vita utile residua del bene immateriale ed alle spese di
accrescimento e di sviluppo;


ai criteri di stima del contributo economico di
un bene immateriale utilizzato direttamente;


alla riconciliazione del contributo economico
del bene immateriale usato direttamente con il reddito che il contribuente
ritrarrebbe dalla concessione dello stesso bene in uso ad un terzo.

In estrema sintesi, i criteri di
stima presentati nella seconda parte del documento sono i seguenti:


criterio del Relief from Royalty, che
stima il beneficio economico del bene immateriale, come valore attuale dei
flussi di royalty che sarebbero
riconosciuti ad un terzo per l’utilizzo in licenza dell’intangibile, al netto
degli eventuali costi diretti e indiretti di mantenimento e sviluppo che graverebbero sull’ipotetico licenziatario;


criterio dell’Excess Earning, che stima
il reddito figurativo, come il reddito che l’impresa potrebbe conseguire nel
caso in cui si liberasse della proprietà di tutti gli altri beni per
riacquisirne il diritto d’uso tramite contratti di licenza, locazione o
noleggio;


criterio del With or without – benchmarking,
che stima il beneficio economico del bene immateriale, come differenza tra il
reddito dell’impresa ed il reddito che questa avrebbe conseguito in assenza
dell’uso del bene immateriale, attraverso l’analisi differenziale e comparativa
(benchmarking) con imprese simili, ma
sprovviste del bene immateriale oggetto di valutazione;


criterio del reddito implicito nel valore di
mercato
, che si basa sulla relazione tra valore e flussi di cassa che
il bene può generare, in funzione del valore di mercato del bene e della sua
vita utile residua;


criteri di controllo (sanity check) dei valori
determinati con le metodologie di cui sopra.

Le indicazioni fornite dall’OIV
potrebbero costituire un valido supporto per coloro che si accingono presentare
l’istanza di opzione per il regime agevolato entro il 31 dicembre 2015, con
attivazione della procedura di ruling
per l’utilizzo diretto dei beni da parte dell’impresa.

Per ulteriori approfondimenti in
tema di Patent Box si rinvia agli altri post pubblicati.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna



Nuove Tariffe ACI per il 2016.

NEWS Posted on Thu, December 17, 2015 19:00:56

POST 42

Sono state pubblicate le tabelle aggiornate dei costi chilometrici ACI 2016 attraverso il Supplemento Ordinario n. 66 alla Gazzetta Ufficiale n. 291.

Le tabelle evidenziano, per tipologia di alimentazione, riferimento di marca, modello e serie del veicolo, il rispettivo costo chilometrico e fringe benefit annuo.

Tali dati consentono di determinare l’importo dei rimborsi chilometrici riconosciuti ai dipendenti e collaboratori che utilizzano il proprio mezzo per conto dell’impresa per cui lavorano e contemporaneamente di valutare l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo agli stessi dipendenti e collaboratori.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso




Modificato il saggio di interesse legale dal 2016

NEWS Posted on Wed, December 16, 2015 14:43:46

POST 41

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2015 ha modificato il saggio di interesse legale che verrà applicato con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Il nuovo tasso è stato fissato allo 0,2% rispetto alla precedente soglia prevista per l’anno 2015 dello 0,5%.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio Epica – Venezia Mestre



Bilancio d’esercizio: novità a partire dal 2016

NEWS Posted on Wed, December 16, 2015 14:40:12

POST 40

Il D.lgs. 139 del 18 agosto 2015,
in attuazione della direttiva europea 34/2013, ha introdotto alcune novità in
tema di bilancio di esercizio e consolidato. Le nuove disposizioni si applicano,
per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dai
bilanci relativi all’esercizio 2016, ma ai fini della comparabilità, anche i
valori dei bilanci 2015 dovranno essere rivisitati e riclassificati per
adeguarli alle nuove prescrizioni.

In tema di bilancio di esercizio,
le principali novità riguardano:

·
i principi
di redazione
:


è stata introdotta la possibilità di non rilevare,
valutare, presentare e dare informativa di bilancio dei fatti amministrativi, qualora
gli effetti siano irrilevanti ai
fini della rappresentazione veritiera e corretta. Restando fermi, però, gli
obblighi di rilevazione degli stessi nelle scritture contabili obbligatorie;


è stato eliminato il riferimento alla funzione
economica dell’elemento dell’attivo e del passivo a favore della sostanza dell’operazione e del
contratto. Non sono state apportate modifiche all’art. 2427 co. 1 n. 22, in
tema di informativa in nota integrativa delle operazioni di locazione
finanziaria, il che presuppone, in deroga al principio della sostanza sulla
forma, che i leasing finanziari andranno rilevati ancora con il così detto
“metodo patrimoniale”;

·
gli schemi
di bilancio
:


le azioni
proprie
non andranno più indicate tra le immobilizzazioni o nell’attivo
circolante ma a diretta riduzione del
patrimonio netto
tramite l’iscrizione di una specifica voce di segno
negativo;


tra le immobilizzazioni immateriali non potranno
più essere capitalizzati i costi di
ricerca e pubblicità
, ma solo i costi di sviluppo;


tra le immobilizzazioni, le partecipazioni
iscritte all’attivo circolante, i crediti, i debiti, i proventi e gli oneri
finanziari sono state aggiunte voci specifiche per l’indicazione dei rapporti
con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (consorelle);


tra le immobilizzazioni finanziarie, l’attivo
circolante, tra le riserve del patrimonio netto, tra i fondi rischi ed oneri e
nel conto economico, tra le rettifiche di valore della attività e passività
finanziarie (macroclasse D), sono state aggiunte voci specifiche per la
contabilizzazione degli strumenti derivati;


tra i ratei e risconti non si dovrà più dare
separata indicazione degli aggi e dei disaggi su prestiti, come conseguenza
dell’obbligo di adozione del criterio del “costo ammortizzato” per la
valutazione di alcuni strumenti finanziari (vedasi di seguito le modifiche ai
criteri di valutazione);


sono stati eliminati i conti d’ordine, le cui
informazioni andranno riportare in Nota integrativa;


è stata
eliminata la macroclasse E) relativa alla gestione straordinaria
: i
proventi e gli oneri straordinari andranno indicati per natura tra i proventi
ed i costi operativi dandone informativa, se di ammontare apprezzabile, nella
Nota integrativa;

·
i criteri
di valutazione
:


l’avviamento andrà ammortizzato secondo la sua
vita utile e, nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarla, entro un
periodo non superiore a dieci anni;


i costi di sviluppo dovranno essere ammortizzati
secondo la loro vita utile e, nei casi eccezionali in cui non sia possibile
stimarla, entro un periodo non superiore a cinque anni;


i titoli immobilizzati dovranno essere rilevati,
soltanto nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano, secondo
il nuovo criterio del “costo ammortizzato”, previsto dai principi contabili
internazionali adottati dall’Unione Europa (IAS 39), cui viene fatto rinvio;


i crediti ed i debiti dovranno essere rilevati
con il criterio del “costo ammortizzato”, tenendo conto del fattore temporale,
pertanto, sarà necessario attualizzarli qualora, al momento della rilevazione
iniziale, non siano produttivi di interessi o producano interessi ad un tasso
significativamente inferiore a quello di mercato;


il metodo del “costo ammortizzato” dovrà essere
applicato anche per i disaggi e gli aggi su prestiti, attualmente rilevati tra
i ratei e risconti;


i soggetti che redigono il bilancio in forma
abbreviata (art. 2435-bis del codice civile, così come modificato dal D.lgs.
139/2015) saranno, comunque, esonerati dall’obbligo di adottare il metodo del
“costo ammortizzato”;


introduzione del fair value per la valutazione dei derivati ed obbligo di
valutazione separata dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari (ad
esempio mutui con clausole cap/floor);

·
la nota
integrativa
:


i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio saranno illustrati in nota integrativa e non più nella Relazione
sulla gestione;


dovrà essere inserita la proposta dell’organo
amministrativo sulla destinazione degli utili e di copertura delle perdite.

· il
rendiconto finanziario:


obbligo di predisposizione del rendiconto
finanziario per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria. Il
contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate dal
nuovo art. 2425-ter c.c., secondo cui, dal rendiconto finanziario devono
risultare, per l’esercizio in chiusura e per quello precedente: l’ammontare e
la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine
dell’esercizio ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività
operativa, di investimento e di finanziamento (con autonoma indicazione le
operazioni con i soci);


tale obbligo non sussiste invece per le società
che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le nuove cosiddette micro imprese;

·
l’introduzione della categoria delle micro imprese:


sono le imprese che non superano per due
esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

o
attivo patrimoniale: Euro 175.000;

o
ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro
350.000;

o
dipendenti occupati in media durante l’esercizio:
5 unità;


le micro imprese sono esonerate dalla redazione
del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla
gestione qualora in calce allo stato patrimoniale vengano riportate alcune
informazioni previste dall’art. 2427, co. 1, n. 9 e 16 del codice civile, e
dall’art. 2428, n. 3 e 4.

Anche se
le modifiche introdotte si applicheranno ai bilanci in chiusura al 31 dicembre
2016, bisognerà porre particolare attenzione alle valutazioni da effettuare in
sede di chiusura del bilancio 2015, che potrebbero comportare impatti rilevanti
nell’esercizio successivo alla luce delle novità suesposte.

Ulteriori
approfondimenti nei post successivi.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna



Farmacie: invio dati relativi agli scontrini fiscali al Sistema Tessera Sanitaria.

NEWS Posted on Sat, December 12, 2015 09:52:16

POST 39

L’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione del 730 precompilato. A tal fine, la stessa disposizione stabilisce che gli operatori del sistema sanitario, tra cui le Farmacie, debbano trasmettere tali dati in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria.

Per le Farmacie è stata predisposta da Federfarmaca la piattaforma SSOL (Spese sanitarie on line) che le Farmacie utilizzeranno per inviare a Sogei i dati degli scontrini fiscali.

La normativa prevede un’unica trasmissione telematica entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di emissione dello scontrino fiscale “parlante”.

Federfama ha annunciato che SSOL sarà accessibile entro la fine del mese di dicembre. Le Farmacie potranno inviare i dati direttamente o delegando l’operazione alla propria associazione di categoria.

Federfarma provvederà comunque a distribuire a breve manuali e istruzioni dettagliate sulle operazioni da compiere per tale adempimento.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Deduzione Irpef per acquisto di “immobili abitativi invenduti” da destinare alla locazione.

NEWS Posted on Tue, December 08, 2015 16:39:40

POST 38

Il D.L. 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) ha previsto una deduzione ai fini Irpef per le persone fisiche, non esercenti attività commerciale, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di unità immobiliari abitative di nuova costruzione invendute da destinare alla locazione per una durata non inferiore a 8 anni.

L’agevolazione vale per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 per un prezzo massimo di € 300.000.

La deduzione dal reddito va ripartita in otto quote annuali di pari importo con decorrenza dall’anno di stipula del contratto di locazione.

Esempio:
acquisto di abitazione per € 300.000
deduzione: 20% di € 300.000 = € 60.000
deduzione annua: € 60.000 / 8 = € 7.500
in caso di aliquota Irpef massima pari al 43% il beneficio annuo sarebbe pari a € 3.225

Ai soggetti spetta, altresì, la deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto della medesima unita’ immobiliare nella misura del 20% degli stessi.

Pur essendo tale deduzione stata avviata dal periodo di imposta 2014, solo in data 3 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto interministeriale che disciplina la modalità di attuazione di tale agevolazione.

Di seguito vengono elencati i requisiti per l’accesso all’agevolazione:

– l’unita’ immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo;

– l’unita’ immobiliare sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

– l’unita’ immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

– l’unita’ immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B;

– il canone di locazione non sia superiore a quello convenzionali;

– non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;

– sia stata accertata l’esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

In caso di trasferimento dell’unita’ immobiliare locata, per vendita o per successione ereditaria, la deduzione fiscale spettante si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti.

Ecco inoltre quanto precisato con tale decreto:

– definizione di unita’ immobiliari invendute: sono le unita’ immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell’intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale;

– usufrutto a particolari soggetti: le deduzioni spettano al proprietario dell’unita’ immobiliare anche nell’ipotesi in cui quest’ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio sociale; il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non potrà tuttavia essere di importo superiore a quello dei canoni convenzionali.

– costruzione su aree edificabili: e’ riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo anche per spese sostenute, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un’unita’ immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese sono attestate dall’impresa che esegue i lavori attraverso fattura. La deduzione e’ riconosciuta per la costruzione di unita’ immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali e’ stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia



Il “ruling” per le PMI: circolare dell’Agenzia.

NEWS Posted on Sun, December 06, 2015 12:15:25

POST 37

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 36/E del 1 dicembre 2015
ha fornito i primi chiarimenti in merito al patent box ed in particolare alla procedura semplificata di presentazione del
ruling in caso di istanza inoltrata da una PMI
. In allegato una breve nota informativa sull’argomento.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



Il “ruling” per l’agevolazione Patent Box.

NEWS Posted on Sat, December 05, 2015 23:30:34

POST 36

Il 1° dicembre 2015 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento al fine di stabilire le modalità di
accesso, i termini e lo svolgimento della procedura di accordo preventivo (“ruling”)
in tema di patent box. La allegata nota informativa sintetizza il contenuto del
suddetto provvedimento con particolare riferimento agli accordi che riguardano
le imprese che fanno utilizzo diretto dei beni immateriali.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio Epica – Treviso



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