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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Modificato il saggio di interesse legale dal 2016

NEWS Posted on Wed, December 16, 2015 14:43:46

POST 41

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2015 ha modificato il saggio di interesse legale che verrà applicato con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Il nuovo tasso è stato fissato allo 0,2% rispetto alla precedente soglia prevista per l’anno 2015 dello 0,5%.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio Epica – Venezia Mestre



Bilancio d’esercizio: novità a partire dal 2016

NEWS Posted on Wed, December 16, 2015 14:40:12

POST 40

Il D.lgs. 139 del 18 agosto 2015,
in attuazione della direttiva europea 34/2013, ha introdotto alcune novità in
tema di bilancio di esercizio e consolidato. Le nuove disposizioni si applicano,
per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dai
bilanci relativi all’esercizio 2016, ma ai fini della comparabilità, anche i
valori dei bilanci 2015 dovranno essere rivisitati e riclassificati per
adeguarli alle nuove prescrizioni.

In tema di bilancio di esercizio,
le principali novità riguardano:

·
i principi
di redazione
:


è stata introdotta la possibilità di non rilevare,
valutare, presentare e dare informativa di bilancio dei fatti amministrativi, qualora
gli effetti siano irrilevanti ai
fini della rappresentazione veritiera e corretta. Restando fermi, però, gli
obblighi di rilevazione degli stessi nelle scritture contabili obbligatorie;


è stato eliminato il riferimento alla funzione
economica dell’elemento dell’attivo e del passivo a favore della sostanza dell’operazione e del
contratto. Non sono state apportate modifiche all’art. 2427 co. 1 n. 22, in
tema di informativa in nota integrativa delle operazioni di locazione
finanziaria, il che presuppone, in deroga al principio della sostanza sulla
forma, che i leasing finanziari andranno rilevati ancora con il così detto
“metodo patrimoniale”;

·
gli schemi
di bilancio
:


le azioni
proprie
non andranno più indicate tra le immobilizzazioni o nell’attivo
circolante ma a diretta riduzione del
patrimonio netto
tramite l’iscrizione di una specifica voce di segno
negativo;


tra le immobilizzazioni immateriali non potranno
più essere capitalizzati i costi di
ricerca e pubblicità
, ma solo i costi di sviluppo;


tra le immobilizzazioni, le partecipazioni
iscritte all’attivo circolante, i crediti, i debiti, i proventi e gli oneri
finanziari sono state aggiunte voci specifiche per l’indicazione dei rapporti
con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (consorelle);


tra le immobilizzazioni finanziarie, l’attivo
circolante, tra le riserve del patrimonio netto, tra i fondi rischi ed oneri e
nel conto economico, tra le rettifiche di valore della attività e passività
finanziarie (macroclasse D), sono state aggiunte voci specifiche per la
contabilizzazione degli strumenti derivati;


tra i ratei e risconti non si dovrà più dare
separata indicazione degli aggi e dei disaggi su prestiti, come conseguenza
dell’obbligo di adozione del criterio del “costo ammortizzato” per la
valutazione di alcuni strumenti finanziari (vedasi di seguito le modifiche ai
criteri di valutazione);


sono stati eliminati i conti d’ordine, le cui
informazioni andranno riportare in Nota integrativa;


è stata
eliminata la macroclasse E) relativa alla gestione straordinaria
: i
proventi e gli oneri straordinari andranno indicati per natura tra i proventi
ed i costi operativi dandone informativa, se di ammontare apprezzabile, nella
Nota integrativa;

·
i criteri
di valutazione
:


l’avviamento andrà ammortizzato secondo la sua
vita utile e, nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarla, entro un
periodo non superiore a dieci anni;


i costi di sviluppo dovranno essere ammortizzati
secondo la loro vita utile e, nei casi eccezionali in cui non sia possibile
stimarla, entro un periodo non superiore a cinque anni;


i titoli immobilizzati dovranno essere rilevati,
soltanto nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano, secondo
il nuovo criterio del “costo ammortizzato”, previsto dai principi contabili
internazionali adottati dall’Unione Europa (IAS 39), cui viene fatto rinvio;


i crediti ed i debiti dovranno essere rilevati
con il criterio del “costo ammortizzato”, tenendo conto del fattore temporale,
pertanto, sarà necessario attualizzarli qualora, al momento della rilevazione
iniziale, non siano produttivi di interessi o producano interessi ad un tasso
significativamente inferiore a quello di mercato;


il metodo del “costo ammortizzato” dovrà essere
applicato anche per i disaggi e gli aggi su prestiti, attualmente rilevati tra
i ratei e risconti;


i soggetti che redigono il bilancio in forma
abbreviata (art. 2435-bis del codice civile, così come modificato dal D.lgs.
139/2015) saranno, comunque, esonerati dall’obbligo di adottare il metodo del
“costo ammortizzato”;


introduzione del fair value per la valutazione dei derivati ed obbligo di
valutazione separata dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari (ad
esempio mutui con clausole cap/floor);

·
la nota
integrativa
:


i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio saranno illustrati in nota integrativa e non più nella Relazione
sulla gestione;


dovrà essere inserita la proposta dell’organo
amministrativo sulla destinazione degli utili e di copertura delle perdite.

· il
rendiconto finanziario:


obbligo di predisposizione del rendiconto
finanziario per i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria. Il
contenuto e le caratteristiche del rendiconto finanziario sono individuate dal
nuovo art. 2425-ter c.c., secondo cui, dal rendiconto finanziario devono
risultare, per l’esercizio in chiusura e per quello precedente: l’ammontare e
la composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine
dell’esercizio ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività
operativa, di investimento e di finanziamento (con autonoma indicazione le
operazioni con i soci);


tale obbligo non sussiste invece per le società
che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le nuove cosiddette micro imprese;

·
l’introduzione della categoria delle micro imprese:


sono le imprese che non superano per due
esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

o
attivo patrimoniale: Euro 175.000;

o
ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro
350.000;

o
dipendenti occupati in media durante l’esercizio:
5 unità;


le micro imprese sono esonerate dalla redazione
del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla
gestione qualora in calce allo stato patrimoniale vengano riportate alcune
informazioni previste dall’art. 2427, co. 1, n. 9 e 16 del codice civile, e
dall’art. 2428, n. 3 e 4.

Anche se
le modifiche introdotte si applicheranno ai bilanci in chiusura al 31 dicembre
2016, bisognerà porre particolare attenzione alle valutazioni da effettuare in
sede di chiusura del bilancio 2015, che potrebbero comportare impatti rilevanti
nell’esercizio successivo alla luce delle novità suesposte.

Ulteriori
approfondimenti nei post successivi.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio Epica – Montebelluna