POST 45

Con un emendamento alla
Legge di Stabilità è stata introdotta una nuova disciplina civilistica e
fiscale sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.

Sul versante fiscale, oltre alle
agevolazioni in materia di imposta di registro (aliquota ridotta all’1,5%), si
segnala la deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei seguenti costi,
relativi al contratto di locazione finanziaria:

– canoni e relativi oneri accessori, per un importo non
superiore a 8.000 euro,

– costo di acquisto dell’immobile
all’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro,
ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un
reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su
immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta alle
medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui
mutui contratti per l’abitazione principale.

Per i soggetti di età pari o
superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste, l’importo
massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i
canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

La norma prevede, inoltre,
l’applicazione dell’imposta di registro anche alla cessione, operata
dall’utilizzatore, di contratti di leasing aventi a oggetto immobili abitativi,
ancorché soggetti ad IVA. Tali cessioni saranno soggette ad aliquota del 9% ove
il contratto di locazione finanziaria ceduto dall’utilizzatore e avente a
oggetto un immobile abitativo che non soddisfi le condizioni richieste per
l’aliquota agevolata dell’1,5%.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso