POST 38

Il D.L. 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) ha previsto una deduzione ai fini Irpef per le persone fisiche, non esercenti attività commerciale, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di unità immobiliari abitative di nuova costruzione invendute da destinare alla locazione per una durata non inferiore a 8 anni.

L’agevolazione vale per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 per un prezzo massimo di € 300.000.

La deduzione dal reddito va ripartita in otto quote annuali di pari importo con decorrenza dall’anno di stipula del contratto di locazione.

Esempio:
acquisto di abitazione per € 300.000
deduzione: 20% di € 300.000 = € 60.000
deduzione annua: € 60.000 / 8 = € 7.500
in caso di aliquota Irpef massima pari al 43% il beneficio annuo sarebbe pari a € 3.225

Ai soggetti spetta, altresì, la deduzione dal reddito complessivo degli interessi passivi sui mutui contratti per l’acquisto della medesima unita’ immobiliare nella misura del 20% degli stessi.

Pur essendo tale deduzione stata avviata dal periodo di imposta 2014, solo in data 3 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto interministeriale che disciplina la modalità di attuazione di tale agevolazione.

Di seguito vengono elencati i requisiti per l’accesso all’agevolazione:

– l’unita’ immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purché tale periodo abbia carattere continuativo;

– l’unita’ immobiliare sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

– l’unita’ immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

– l’unita’ immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B;

– il canone di locazione non sia superiore a quello convenzionali;

– non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;

– sia stata accertata l’esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

In caso di trasferimento dell’unita’ immobiliare locata, per vendita o per successione ereditaria, la deduzione fiscale spettante si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti.

Ecco inoltre quanto precisato con tale decreto:

– definizione di unita’ immobiliari invendute: sono le unita’ immobiliari che, alla data del 12 novembre 2014, erano già interamente o parzialmente costruite ovvero quelle per le quali alla medesima data era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato, nonché quelle per le quali era stato dato concreto avvio agli adempimenti propedeutici all’edificazione quali la convenzione tra Comune e soggetto attuatore dell’intervento, ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale;

– usufrutto a particolari soggetti: le deduzioni spettano al proprietario dell’unita’ immobiliare anche nell’ipotesi in cui quest’ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno dieci anni nel settore dell’alloggio sociale; il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non potrà tuttavia essere di importo superiore a quello dei canoni convenzionali.

– costruzione su aree edificabili: e’ riconosciuta la deduzione dal reddito complessivo anche per spese sostenute, dipendenti da contratti di appalto, per la costruzione di un’unita’ immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese sono attestate dall’impresa che esegue i lavori attraverso fattura. La deduzione e’ riconosciuta per la costruzione di unita’ immobiliari, da ultimare entro il 31 dicembre 2017, per le quali e’ stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio comunque denominato anteriormente alla data del 12 novembre 2014.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre Venezia