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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Notifica delle cartelle di Equitalia solo via PEC.

NEWS Posted on Thu, May 26, 2016 00:07:19

POST 115

A partire dal 1 giugno 2016, in
attuazione del disposto dell’articolo 14 del D.Lgs 159/2015, la notifica degli
atti di riscossione di Equitalia a professionisti iscritti in albo o elenchi,
ad imprese individuali ed a società, avverrà unicamente attraverso la posta elettronica certificata
all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi INI-PEC.

Equitalia ha altresì precisato
che, in caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, o nel caso in cui la
casella mail risultasse satura malgrado il secondo tentativo effettuato dopo 15
giorni dal primo, l’atto sarà inviato telematicamente alla Camera di Commercio
competente per territorio e sarà sempre reperibile on line in un’apposita
sezione del suo sito internet.

Il contribuente verrà inoltre
informato del deposito telematico dell’atto presso la Camera di Commercio
tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale previsione rende ancora più
importante che professionisti ed imprese monitorino frequentemente la propria
casella di posta elettronica certificata.

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso



Deducibilità degli interessi passivi su finanziamenti: requisiti secondo la Cassazione.

NEWS Posted on Thu, May 26, 2016 00:01:07

POST 114

La Corte di Cassazione con la
sentenza n. 4615/2016 si è pronunciata sul tema della deducibilità degli
interessi passivi afferenti a finanziamenti concessi da terzi, stabilendo che,
a tal fine, è necessario che il
contribuente esibisca il relativo contratto di finanziamento, sottoscritto in
data certa, dal quale sia rilevabile il saggio degli interessi applicati
.

La Suprema Corte nella
fattispecie decisa non ha ritenuto infatti sufficiente, ai fini della prova
della sussistenza del contratto di finanziamento e della conseguente
deducibilità dei relativi interessi, l’esistenza di un rapporto di conto
corrente tra la finanziata e la finanziante.

La pronuncia della Corte non fa
dunque che rendere ancora più opportuno formalizzare i finanziamenti, che siano
finanziamenti soci o finanziamenti di terze parti, con un contratto scritto che
contenga tutti gli elementi essenziali dell’operazione (tra cui il saggio
d’interesse, le modalità di calcolo ed i termini di restituzione) ed al quale
attribuire data certa (anche mediante scambio di corrispondenza via PEC).

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso



E’ Legge l’accordo tra Italia e Svizzera per lo scambio di informazioni fiscali.

NEWS Posted on Sun, May 22, 2016 12:08:15

POST 113

Giovedì 19 maggio 2015 è
stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 69 del 4 maggio 2016 di “ratifica ed esecuzione del Protocollo di
modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera,
sottoscritto in data 23 febbraio 2015
” (cd. “Protocollo di Milano”).

Per quanto riguarda la
Svizzera, invece, il Protocollo di Milano – che è stato approvato dai due rami
del Parlamento – è in attesa della verifica della possibilità di essere
sottoposto a referendum di iniziativa popolare (il termine scade il prossimo 7
luglio).

Il Protocollo di Milano – di “portata storica” – modifica
l’art. 27 della Convenzione avente ad oggetto lo scambio di informazioni tra i due Stati,
il quale viene in tal modo adeguato alle disposizioni di cui all’art. 26 del
Modello OCSE.

Il Protocollo disciplina lo scambio di
informazioni su richiesta individuale e/o di gruppo
, vietando la cd. fishing
expedition, con retroattività dal 23 febbraio 2015 (giorno di firma).

Il Protocollo non disciplina invece lo scambio
automatico di informazioni che sarà adottato dalla Svizzera a partire dal 1
gennaio 2018 (per lo scambio automatico non è ancora noto se ci sarà
retroattività e a partire da quando).

L’accordo diventerà
definitivamente efficace con la notifica tra gli Stati, per via diplomatica,
che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari per la sua entrata in
vigore
.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista –
Studio Epica – Treviso



Slitta al 15 giugno l’invio dei dati FATCA.

NEWS Posted on Fri, May 13, 2016 19:37:22

POST 112

Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 61659/2016
del 28 aprile 2016 viene fissata al prossimo 15 giugno la data ultima per
l’invio da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle informazioni
previste dall’accordo FATCA (Foreign
Account Tax Compliance Act
) sullo scambio automatico dei dati tra Italia
e Usa. Il Provvedimento ha fatto quindi slittare la vecchia scadenza del 30
aprile.

Il
FATCA ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95 e operativo a partire dal 1°
luglio 2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale – realizzata da cittadini
e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni
finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso
istituzioni finanziarie statunitensi – tramite lo scambio automatico di
informazioni finanziarie.

L’Accordo intergovernativo FATCA prevede in tal senso uno scambio
automatico di informazioni finanziarie tra Italia e Stati Uniti per contrastare
l’evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante
conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti
italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie
statunitensi.

Per
questo, banche, società di gestione del risparmio e di intermediazione,
assicurazioni vita e altre entità finanziarie devono trasmettere all’Agenzia
delle Entrate i dati relativi ai titolari statunitensi dei conti e ai conti
stessi, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni
finanziarie non partecipanti (NPFI).

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Finanziamenti infruttiferi alle controllate estere a rischio Transfer Pricing.

NEWS Posted on Thu, May 12, 2016 21:04:56

POST 111

Con la
Sentenza n. 7493 depositata lo scorso 15 aprile la Corte di Cassazione è
tornata ad esprimersi in materia di interessi sui finanziamenti infruttiferi
concessi da società italiane alle loro controllate estere.

In maniera
del tutto sorprendente rispetto al recente orientamento espresso dalla medesima
Corte (cfr. Cass. n. 27087 del 2014 e Cass. n. 15005 del 2015) i Giudici di
legittimità hanno disconosciuto l’infruttuosità delle somme corrisposte, tra il
1995 e il 1996 per più di mille miliardi di lire, da una società italiana alle
controllate estere a titolo di “futuro
aumento di capitale
” dando così ragione all’Agenzia delle Entrate che, di
converso, ne contestava la fruttuosità in quanto trattasi di denari corrisposti
a titolo di mutuo/finanziamento e pertanto, con riferimento alla precipua
disciplina in materia di Transfer Pricing,
individuava una violazione dell’allora articolo 75 comma 6 del dpr 617/1986 ora
articolo 110 comma 7 del TUIR.

La Corte ha quindi
basato la propria decisione sulla impossibilità di condivisione delle precedenti
sentenze espresse in materia in quanto la dazione a titolo di mutuo di somme
deve essere ricondotta ad un normale scambio di servizi che se posto in essere
tra imprese appartenenti allo stesso gruppo internazionale, quindi non essendo
le stesse soggetti indipendenti, deve necessariamente rispettare i criteri
previsti dalla normativa sul trasfer
pricing
.

Con ciò la
Corte ha riqualificato il prestito del denaro ad una normale operazione tra
parti indipendenti a nulla rilevando la qualificazione di infruttuosità delle
somme prestate in quanto tale qualifica “si
rileva ininfluente, essendo di per sé inidonea ad escludere l’applicazione del
criterio di valutazione in base al valore normale
”.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



I prodotti finanziari nel quadro RW: novità.

NEWS Posted on Wed, May 11, 2016 14:18:15

POST 110

Nel corso di Telefisco 2016 e successivamente nella
circolare 12/E del 2016 al par. 14.1, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso una
più facile compilazione del quadro RW in riferimento ai prodotti finanziari.

Per un maggior chiarimento è necessario ricordare che
le modalità di compilazione riportate nelle attuali istruzioni del quadro RW
prevedono di indicare sia il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo
giorno di detenzione dell’attività, sia il valore al termine del periodo
d’imposta o al termine del periodo di detenzione. Pertanto, se un titolo è
stato oggetto di più acquisti e vendite nel corso del periodo d’imposta, è
necessario compilare più righi del quadro RW.

Grazie alla semplificazione dell’Agenzia delle
Entrate, si potrà indicare il valore iniziale e il valore finale di
detenzione della relazione finanziaria, non
più rilevando le eventuali singole variazioni
della composizione di
quest’ultima.

A tale scopo, e solo con riferimento al modello Unico
2016, in via
transitoria, il codice da utilizzare sarà il 14 “altre attività estere di natura finanziaria”, rinviando l’individuazione
di uno specifico codice al modello Unico 2017.

Questa compilazione semplificata non è invece
consentita
nell’ipotesi in cui la relazione finanziaria si sia incrementata
per effetto di nuovi apporti di capitale
(versamento contanti o conferimento titoli). In tale caso ad ogni incremento
dovrà corrispondere un nuovo rigo del quadro RW.

Ciononostante, l’Agenzia delle Entrate ha precisato
che per consentire l’attività di controllo, permane, comunque, l’onere per il
contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto, da
esibire o trasmettere su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, in cui
sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in
conformità ai criteri dettati nella circolare 38/E del 2013. Con questa
precisazione di fatto la semplificazione di compilazione in precedenza
descritta perde di significato, in quanto, rimangono attive le complesse
modalità di calcolo di detenzione delle attività imponendo la redazione di un
laborioso prospetto di dettaglio.

Dr. Stefano Rodighiero
Studio Epica – Treviso



Depositi e conti correnti nel quadro RW.

NEWS Posted on Sun, May 08, 2016 13:03:34

POST 109

L’articolo 4, comma 3, D.L. 167/1990 prevede che gli
obblighi di monitoraggio non sussistono per i depositi e i conti
correnti costituiti all’estero, il cui valore massimo complessivo raggiunto nel
corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro.

Tale ultima soglia si applica a decorrere dal 1
gennaio 2015 e sostituisce il previgente tetto di 10.000 euro.

In particolare, ai fini del calcolo della suddetta
soglia si deve considerare il picco massimo raggiunto complessivamente da
tutti i depositi e conti correnti posseduti all’estero
dal contribuente,
nulla rilevando pertanto né il saldo dei conti al termine dell’anno, né la
giacenza media annua.

Si evidenzia inoltre che la giacenza media annua deve
essere comunque rilevata in quanto rappresenta il parametro di riferimento per
il pagamento dell’IVAFE. Infatti, quest’ultima è dovuta in misura fissa pari a
34,20 euro solo se il valore medio di giacenza complessivo di tutti i conti correnti
e depositi detenuti presso il medesimo intermediario sia superiore a 5.000 euro.

A questo punto occorre precisare che la soglia di
15.000 euro, valida ai fini del monitoraggio, viene sostituita con la più bassa
soglia di 5.000 euro per liquidare l’IVAFE, qualora la giacenza media annua sia
maggiore di tale ultima soglia.

Ad esempio, ci potrebbe essere il caso di un conto
che non abbia mai superato la soglia dei 15.000 euro durante il periodo
d’imposta, ma presenta una giacenza media annua pari a 5.500 euro. In tal caso,
l’RW dovrà essere comunque compilato per il pagamento dell’IVAFE. La non
indicazione di tale conto non determina l’irrogazione delle sanzioni afferenti
al monitoraggio, bensì sarà dovuta l’IVAFE con i relativi interessi e sanzioni.

Dr. Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Reverse charge per tablet e portatili.

NEWS Posted on Tue, May 03, 2016 11:05:03

POST 108

Da ieri, 2 maggio, le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop
sono soggette al meccanismo di inversione contabile, qualora eseguite nei
confronti di soggetti titolari di partita iva. Tale regime è, però, solo
temporaneo, in quanto si applicherà fino al 31 dicembre 2018.

I beni oggetto di questa nuova ipotesi di reverse charge sono le console da gioco, i tablet PC (tablet dotati
di sistema operativo che li fa funzionare come computer) e laptop ovvero
computer portatili
. Rimangono, invece, soggetti all’applicazione dell’iva
secondo le regole ordinarie le cessione dei personal computer
.

Il meccanismo del reverse charge
si applica in ogni fase della commercializzazione di tali dispositivi e anche
se usati; l’unica condizione richiesta è che l’acquirente sia soggetto titolare
di partita iva
.

Nella fattura emessa per la cessione di tali dispositivi, al posto
dell’aliquota iva e della relativa imposta, andrà riportata la seguente
dicitura: “operazione soggetta ad inversione contabile ex art. 17, co 6, lett.
c), DPR 633/72”.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica –
Mestre Venezia



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