POST 114

La Corte di Cassazione con la
sentenza n. 4615/2016 si è pronunciata sul tema della deducibilità degli
interessi passivi afferenti a finanziamenti concessi da terzi, stabilendo che,
a tal fine, è necessario che il
contribuente esibisca il relativo contratto di finanziamento, sottoscritto in
data certa, dal quale sia rilevabile il saggio degli interessi applicati
.

La Suprema Corte nella
fattispecie decisa non ha ritenuto infatti sufficiente, ai fini della prova
della sussistenza del contratto di finanziamento e della conseguente
deducibilità dei relativi interessi, l’esistenza di un rapporto di conto
corrente tra la finanziata e la finanziante.

La pronuncia della Corte non fa
dunque che rendere ancora più opportuno formalizzare i finanziamenti, che siano
finanziamenti soci o finanziamenti di terze parti, con un contratto scritto che
contenga tutti gli elementi essenziali dell’operazione (tra cui il saggio
d’interesse, le modalità di calcolo ed i termini di restituzione) ed al quale
attribuire data certa (anche mediante scambio di corrispondenza via PEC).

Tommaso Talluto
Avvocato – Studio Epica – Treviso