POST 116

Lo scorso 24 maggio il Senato ha approvato il DDL “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, anche noto come “Disegno di Legge Lorenzin”.

Il testo ora passa alla Camera in vista della successiva conversione in Legge.

Per le farmacie risulta particolarmente significativo l’art. 11, in quanto stabilisce:

a. che i soggetti legittimati ad esercitare professioni o arti sanitarie, con la sola esclusione di quelli abilitati alla prescrizione di medicinali, possano:

– svolgere la loro attività anche in farmacia;

– stipulare convenzioni con i farmacisti sulla partecipazione all’utile della farmacia.

b. la sostituzione temporanea nella direzione sanitaria della farmacia privata, la cui titolarità sia posseduta da una Società, possa essere effettuata da un qualsiasi farmacista iscritto all’albo e non necessariamente con un altro socio farmacista.

Con riferimento al primo punto, la possibilità che tutti gli esercenti professioni e arti sanitarie, esclusi ovviamente i “prescrittori di medicinali”, possano svolgere la loro attività in farmacia rappresenta un ulteriore passo avanti nella direzione della “farmacia dei servizi” e quindi della “farmacia quale presidio professionale sanitario del territorio”, in contrapposizione alla deriva commerciale da molte parti sottolineata.

Tuttavia la possibilità di stipulare convenzioni sulla partecipazione all’utile della farmacia risulta di fatto impedita dalla riforma del lavoro operata dal Governo col Jobs act dello scorso anno.

Infatti da allora l’art. 2549 del Codice Civile è stato modificato prevedendo che “nel caso l’associato sia una persona fisica l’apporto (…) non può consistere nemmeno in parte in una prestazione di lavoro”.

Infine la possibilità di sostituire temporaneamente il direttore di farmacia anche con un non socio equipara finalmente il trattamento della sostituzione nella società e nella ditta individuale titolare di farmacia.

Infatti, come per la ditta individuale, anche per la società è ora ammessa la possibilità che vi possa essere un terzo che, titolato, possa temporaneamente assumere la direzione sanitaria della farmacia.

In tal modo viene quindi eliminato uno dei principali impedimenti allo sviluppo delle catene di farmacia.

Il che acquisisce ancor maggior rilievo se si tiene presente che il DDL Concorrenza, al momento al vaglio del Senato, prevede il superamento del limite delle “4 farmacie per Provincia” e quindi la formazione delle “grandi catene”, la possibilità che i soci siano non farmacisti nonché la possibilità che il direttore possa anche non essere un socio.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, in assenza della modifica apportata dall’art.11, l’approvazione del DDL Concorrenza avrebbe comportato la situazione paradossale per cui la società:

– nomina come direttore un non socio (DDL Concorrenza);

– il direttore può essere sostituito temporaneamente solo da uno dei soci (Legge speciale in assenza della modifica disposta dall’art.11);

– i soci possono essere anche non farmacisti (DDL Concorrenza).

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio Epica – Mestre