POST 111

Con la
Sentenza n. 7493 depositata lo scorso 15 aprile la Corte di Cassazione è
tornata ad esprimersi in materia di interessi sui finanziamenti infruttiferi
concessi da società italiane alle loro controllate estere.

In maniera
del tutto sorprendente rispetto al recente orientamento espresso dalla medesima
Corte (cfr. Cass. n. 27087 del 2014 e Cass. n. 15005 del 2015) i Giudici di
legittimità hanno disconosciuto l’infruttuosità delle somme corrisposte, tra il
1995 e il 1996 per più di mille miliardi di lire, da una società italiana alle
controllate estere a titolo di “futuro
aumento di capitale
” dando così ragione all’Agenzia delle Entrate che, di
converso, ne contestava la fruttuosità in quanto trattasi di denari corrisposti
a titolo di mutuo/finanziamento e pertanto, con riferimento alla precipua
disciplina in materia di Transfer Pricing,
individuava una violazione dell’allora articolo 75 comma 6 del dpr 617/1986 ora
articolo 110 comma 7 del TUIR.

La Corte ha quindi
basato la propria decisione sulla impossibilità di condivisione delle precedenti
sentenze espresse in materia in quanto la dazione a titolo di mutuo di somme
deve essere ricondotta ad un normale scambio di servizi che se posto in essere
tra imprese appartenenti allo stesso gruppo internazionale, quindi non essendo
le stesse soggetti indipendenti, deve necessariamente rispettare i criteri
previsti dalla normativa sul trasfer
pricing
.

Con ciò la
Corte ha riqualificato il prestito del denaro ad una normale operazione tra
parti indipendenti a nulla rilevando la qualificazione di infruttuosità delle
somme prestate in quanto tale qualifica “si
rileva ininfluente, essendo di per sé inidonea ad escludere l’applicazione del
criterio di valutazione in base al valore normale
”.

Alberto
Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso