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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Decreto Fiscale: le novità IVA.

NEWS Posted on Tue, January 03, 2017 11:59:38

POST 194

Lo scorso dicembre è stato convertito con la Legge 225/2016 il Decreto Legge 193/2016, c.d. Collegato Finanziaria 2017.

La norma prevede diverse novità di natura fiscale ed in particolare in campo IVA.

Iniziamo dalle novità che probabilmente hanno avuto finora maggiore impatto sulla stampa specializzata vale a dire l’introduzione dell’invio telematico infrannuale dello spesometro e delle liquidazioni iva periodiche.

Per lo spesometro, in generale, i dati vanno inviati entro il secondo mese successivo al periodo di riferimento, eccezion fatta per il secondo trimestre che ha scadenza al 16.09, pertanto:

– primo trimestre entro il 31.05;

– secondo trimestre entro il 16.09;

– terzo trimestre entro il 30.11;

– quarto trimestre entro il 28.02.

Tuttavia, per il primo anno di invio ci saranno le seguenti scadenze:

– primi due trimestri 2017 entro il 25.07.2017;

– terzo trimestre entro il 30.11.2017;

– quarto trimestre entro il 28.02.2018.

Rimangono confermate le date del 10 e 20 aprile relativamente all’invio telematico dello spesometro annuale (l’ultimo) 2016.

Anche le liquidazioni IVA avranno periodicità trimestrale, indipendentemente dal fatto che il contribuente sia mensile ovvero trimestrale, con i medesimi termini e modalità di invio dello spesometro.

Si precisa che per entrambi gli adempimenti è prevista l’uscita di un Provvedimento specifico da parte dell’Agenzia delle Entrate che disciplinerà gli stessi.

Sarà evidentemente fondamentale la coerenza delle due comunicazioni.

Oltre ai due nuovi adempimenti appena esposti ci sono altre novità di rilievo che di seguito sintetizziamo.

1) Sono soppressi alcuni adempimenti:

– comunicazione annuale operazioni cc.dd. “black list” (si noti che la decorrenza del provvedimento parte dal periodo di imposta in corso al 31.12.2016 e pertanto già per l’esercizio 2016 non dovrà più essere predisposta tale comunicazione);

– comunicazione acquisti di beni senza IVA da operatori aventi sede a San Marino;

– comunicazione elenchi riepilogativi intrastat dei beni acquistati e dei servizi ricevuti da parte di un operatore comunitario.

2) A partire dalla dichiarazione IVA annuale relativa al periodo di imposta 2017, la presentazione telematica potrà avvenire tra il 01.02 e il 30.04 dell’anno successivo.

3) Rinviato allo 01.04.2017 l’obbligo di trasmissione telematica e memorizzazione elettronica dei corrispettivi da parte dei gestori di distributori automatici e dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi mediante gli stessi apparecchi.

4) Estesa fino al 31.12.2017 l’opzione per l’invio telematico dei corrispettivi esercitata dagli operatori della grande distribuzione (GDO).

5) Vi sono nuove disposizioni per quanto riguarda i depositi IVA per le quali verrà dedicato apposito post.

6) Dal prossimo 01.01.2018 le cessioni di beni di importo superiore ad euro 154,94 (IVA compresa) a viaggiatori extra-Ue, per le quali è previsto lo sgravio dell’imposta sul valore aggiunto, dovranno essere fatturate in modalità elettronica. E’ previsto specifico provvedimento attuativo a riguardo.

7) Ai fini del rimborso IVA annuale e trimestrale è stata incrementata da euro 15.000 ad euro 30.000 la soglia al di sotto della quale non va prestata apposita garanzia seppur con il distinguo che il contribuente richiedente è un soggetto c.d. “non a rischio” (virtuoso) che presenta la dichiarazione annuale, ovvero l’istanza trimestrale, munite di visto di conformità e apposita attestazione sostitutiva di atto notorio.

Oltre a questa serie di nuovi provvedimenti normativi si segnala, come già evidenziato in precedente post e al quale si rinvia, la nuova versione del modello dichiarazione di intento (esportatori abituali) utilizzabile dal prossimo 01.03.2017, prevista dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 02.12.2016 n.213221.

Da ultimo si ricorda che la Legge di Stabilità 2015 ha abrogato la Comunicazione annuale dati IVA che pertanto dal 2017 non va più presentata.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Pubblicata la bozza della relazione per la voluntary bis.

NEWS Posted on Mon, January 02, 2017 12:07:52


POST 193

In data 28 dicembre 2016 è stato pubblicato
sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza dello schema di relazione da
inviare entro il 30 settembre 2017 a corredo della richiesta di adesione alla “nuova”
procedura di collaborazione volontaria.

La domanda di accesso alla procedura deve
essere infatti accompagnata da una relazione contenente le informazioni
necessarie a ricostruire gli investimenti o le attività finanziarie detenute
all’estero e a determinare i maggiori imponibili, oltre che dalla relativa
documentazione.

Come per la bozza dell’istanza, anche per la
relazione prosegue la fase di consultazione per raccogliere i suggerimenti
degli operatori che potranno far pervenire le loro osservazioni alla casella di
posta elettronica dc.acc.min@agenziaentrate.it.

La relazione, secondo lo schema pubblicato sul
sito dell’Agenzia, è strutturata in due sezioni.

– La prima, denominata “introduzione”, in cui
deve essere fornito un quadro generale di tutte le violazioni oggetto di
emersione, delle modalità e dei momenti in cui sono state realizzate e
commesse, specificando se la collaborazione volontaria ha ad oggetto anche contanti
o valori al portatore.

– La seconda, denominata “prospetto di
riconciliazione” deve essere di raccordo tra i documenti presentati e quanto
riportato nel modello.

In particolare, la relazione deve contenere le
informazioni necessarie per determinare, in maniera analitica e per ogni
annualità d’imposta oggetto della procedura:

– l’ammontare degli investimenti e delle
attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche
indirettamente o per interposta persona, i redditi che sono serviti per costituirli
o acquistarli, i redditi che derivano dalla loro dismissione o dal loro
utilizzo a qualunque titolo;

– l’ammontare delle attività e dei redditi
oggetto di emersione nelle ipotesi di assenza di violazioni degli obblighi di
monitoraggio fiscale;

– gli eventuali maggiori imponibili con
riferimento a: imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive,
imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili
all’estero e imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero,
contributi previdenziali nonché imposta sul valore aggiunto e ritenute.

Nella relazione devono inoltre essere fornite
adeguate informazioni sui soggetti che presentano un collegamento in relazione
alle attività estere oggetto della procedura.

Infine, relazione e documentazione devono essere
trasmesse all’Agenzia via pec all’indirizzo indicato nella ricevuta rilasciata
dopo la presentazione del modello.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Rottamazione delle cartelle: non pagare le rate precludere l’accesso alla definizione.

NEWS Posted on Sun, January 01, 2017 23:25:21

POST 192

Come
noto l’articolo 6 del Dl 193/2016 (cd.
Decreto fiscale
) collegato alla legge di bilancio ha introdotto la
possibilità di rottamare i Ruoli affidati all’agente della riscossione ovvero
ad Equitalia (si vedano anche i post n. 182 e 164).

In
queste prime fasi interpretative particolare interesse ha suscitato la
problematica relativa alla necessità per la quale, nel richiedere l’accesso
all’agevolazione, il contribuente debba risultare in regola con i versamenti in
scadenza tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016 riferiti all’eventuale piano
rateale sottoscritto.

Secondo
l’interpretazione fornita in queste prime fasi da parte dagli uffici di
Equitalia, e contestata dalla maggior parte dei commentatori, sembrerebbe che per
risultare adempiuti gli obblighi di versamento sia necessario che alle predette
date non risultino rate impagate. Tale impostazione finirebbe tuttavia per
penalizzare ingiustamente coloro i quali risultano non essere in regola con i
pagamenti ma che possono beneficiare ancora del pagamento rateale in quanto, si
ricorda, è normativamente concessa una tolleranza di rate impagate che per le
dilazioni concesse fino al 21 ottobre 2015 può arrivare fino ad otto, ridotta a
cinque per le rateizzazioni concesse in data successiva.

Secondo
gli uffici di Equitalia anche in relazione al periodo ottobre / dicembre 2016
vigerebbe infatti la regola di imputazione dei versamenti (art. 31 Dpr
602/1973) secondo cui il pagamento delle rate deve essere imputato
prioritariamente a copertura di quelle precedentemente non pagate così
determinando la perdita del requisito di regolarità di versamento previsto dal
citato articolo 6 del Dl Fiscale.

Sul
punto si attendono pertanto prese di posizione e chiarimenti ufficiali.

Non
vi sono dubbi invece circa il trattamento dei pagamenti rateali con scadenza
successiva al 1° gennaio 2017. Per dette scadenze è infatti espressamente
previsto che per tutti i carichi cui è richiesta la definizione si applichi una
sospensione dei pagamenti fino al luglio 2017, scadenza fissata per il
versamento della prima rata di definizione.

Pertanto
chi ha intenzione di aderire alla definizione agevolata non dovrà versare le
rate in scadenza nel 2017.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Milleproroghe: ritorna il requisito dell’idoneità per l’ingresso nel capitale della Farmacia.

NEWS Posted on Sun, January 01, 2017 16:20:16

POST 191

Il DL 244/2016, meglio noto come
“Milleproroghe 2016”, contrariamente a quanto alcuni attendevano, non ha
prorogato la sospensione del requisito soggettivo dell’idoneità, che il comma
4-quater, art. 7, DL n.192 del 31 dicembre 2014 (cd “Milleproroghe 2014”),
aveva introdotto fino alla data del 31 dicembre 2016.

Pertanto a decorrere da oggi 1°
gennaio 2017 per assumere la titolarità di una farmacia (sia individualmente
che in forma societaria) è nuovamente necessario il possesso dei requisiti
prescritti dall’art. 12, Legge n.475/1968 ovvero essere sia farmacisti che in
possesso del requisito di idoneità. Quest’ultimo requisito si acquisisce
attraverso il riconoscimento in un concorso ordinario oppure attraverso due
anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Il Milleproroghe e l’ennesimo rinvio del varo del nuovo sistema di remunerazione della Farmacia.

NEWS Posted on Sat, December 31, 2016 18:52:31

POST 190

Come di consueto, l’anno
legislativo si chiude con il Decreto Legge “Milleproroghe”, che in extremis
rinvia i termini di approvazione di quelle misure in scadenza con la fine
dell’anno, ma non ancora licenziate dal Parlamento.

Per quanto riguarda la
Farmacia, l’art.7, comma 2, del Decreto prevede lo slittamento al 1° gennaio 2018 dell’entrata in vigore
del nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

L’attuale sistema -come
noto- prevede che l’Industria farmaceutica, la Distribuzione intermedia e il
Canale Farmacia vengano remunerati per la vendita dei farmaci di Fascia A in
base ad una percentuale fissa, stabilita per Legge, del loro prezzo di vendita.

Tale modello, al pari di
quanto già avvenuto in molti altri Paesi evoluti, si è però dimostrato inconciliabile
e insostenibile con la progressiva “genericazione
delle vendite e la conseguente riduzione dei prezzi dei farmaci.

Ancora nel 2010, il DL 78
aveva quindi previsto la necessità di riformulare il sistema in vigore, ma era
stato il governo Monti, con il DL 95, a precisare i tempi e modi con cui la
revisione sarebbe dovuta avvenire.

L’art. 15, DL 95/2012 prevedeva
infatti che: “Entro il 1° gennaio 2013
l’attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è
sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, (…) sulla base di un
accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e
l’Agenzia italiana del farmaco (…) da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (…). In
caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si
provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze (…). La base di calcolo per definire il nuovo
metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In
ogni caso dovrà essere garantita l’invarianza dei saldi di finanza pubblica”.

Il termine del 1° gennaio
2013 è stato oggetto di continui rinvii, fino ora ad arrivare al 1° gennaio
2018.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Prelevamenti bancari con valore probatorio limitato.

NEWS Posted on Fri, December 30, 2016 15:38:13

POST 189

E’ noto che, in materia tributaria, i
versamenti annotati nei conti si presumono ricavi omessi “se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo
stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a
base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica
il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i
prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od
operazioni
” (art. 32, comma primo, n. 2), D.P.R. 29/9/1973, n. 600, nel
testo previgente alle modifiche in esame).

Il decreto-legge fiscale 22/10/2016, n.
193, art. 7-quater (convertito, con
modificazioni, nella legge 1/12/2016, n. 225), è intervenuto sulla seconda
parte di tale disposizione limitando l’efficacia della presunzione legale ai
“prelevamenti” per “importi superiori a
euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5000 mensili
”. Nessuna limitazione
è stata prevista per i “versamenti” mentre, ai fini Iva, l’analoga previsione
normativa contenuta nell’art. 51, comma secondo, n. 2), D.P.R. 1972, n. 633, è
rimasta invariata.

E’ fondato ritenere che la novella
legislativa si applichi anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata
in vigore, relativamente ai quali i termini per l’accertamento siano ancora
pendenti ovvero i rapporti giuridici non siano esauriti. In tal senso è la
costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, attribuendo alle norme
sugli accertamenti bancari natura procedimentale, ne ha chiarito gli effetti
secondo il principio “tempus regit actum” (Cass. civ. 6/12/2005, n. 26692;
Cass. civ. 8/5/2006, n. 10538; Cass. civ., 7/2/2008, n. 2821). Analogamente si
è espressa l’Agenzia delle Entrate per affermare l’applicazione retroattiva
delle norme di deroga al segreto bancario (Circolare n. 116/E del 10/5/1996,
paragrafo 1 del primo capitolo) e di quelle successivamente introdotte in
materia dalla legge 30/12/2004, n. 311 (Circolare n. 32/E del 19/10/2006,
paragrafo 5.4).

Il decreto-legge fiscale, con la stessa
disposizione in commento, ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale
6/10/2014, n. 228, eliminando (anche formalmente) dall’art. 32, D.P.R. 1973, n.
600, sopra citato, la previsione che i prelevamenti bancari si considerano
(salvo prova contraria) compensi non dichiarati dei titolari di reddito di
lavoro autonomo. Nei loro confronti rilevano dunque soltanto i versamenti nei
conti privi di giustificazione.

Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista



Dichiarazioni d’intento: novità per il 2017.

NEWS Posted on Fri, December 30, 2016 09:01:05

POST 188

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 2
dicembre è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento per gli
acquisti e le importazioni senza applicazione dell’imposta da parte degli
esportatori abituali, che differisce da quello attualmente in uso in quanto
sono stati eliminati i campi 3 e 4.

Il nuovo modello potrà essere usato solo per le operazioni effettuate a
partire dal 1° marzo 2017
, mentre quello attuale dovrà essere utilizzato per le
operazioni effettuate fino al 28 febbraio p.v..

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le dichiarazioni d’intento redatte
sui modelli attuali e compilate nei campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da … a …” non saranno più valide dopo il 28 febbraio. In questi casi,
qualora la data di scadenza (campo 4) sia successiva al 28 febbraio, l’esportatore
abituale che dal 1° marzo vorrà continuare ad effettuare acquisti senza applicazione
dell’imposta, dovrà presentare una nuova dichiarazione utilizzando il modello da
poco approvato.

Nel caso in cui sia stato compilato il campo 1
una sola operazione per un importo fino
ad euro
” o il campo 2 “operazioni
fino a concorrenza di euro
”, la dichiarazione di intento continuerà ad
avere validità fino a concorrenza dell’importo indicato, anche dopo il 1°
marzo.

A prestare attenzione a tale novità dovranno essere, quindi, non solo
gli esportatori abituali, ma anche i loro fornitori, i quali, a partire dalle
operazioni effettuate dal 1° marzo, potrebbero essere costretti ad applicare
l’IVA alle stesse, qualora fossero in possesso solamente di dichiarazioni di
intento compilate con l’attuale modello nei campi 3 e 4.

L’Agenzia ha, inoltre, precisato che anche i
fornitori degli esportatori abituali debbono monitorare l’utilizzo del plafond
nel caso venga compilato il campo 2 della dichiarazione, per non effettuare
operazioni eccedenti l’importo indicato nel modello stesso (“particolare attenzione deve essere riservata alla
verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che
riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella
dichiarazione d’intento
”).

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre
Venezia



Dal 1° gennaio 2017 le ritenute d’acconto degli agenti cambiano codice tributo.

NEWS Posted on Thu, December 29, 2016 09:25:46

POST 187

Dal 1° gennaio 2017 alcuni codici tributo non saranno più utilizzabili in
quanto, in un’ottica di razionalizzazione, verranno fatti confluire su altri
codici.

Tra quelli di maggior interesse si segnalano il codice:

1004 ritenute
sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
;

1013 ritenute su conguaglio
effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo;

entrambi
confluiranno nel codice tributo 1001;

1038 commissione di agenzia di
mediazione e di rappresentanza
che confluirà nel codice tributo 1040.

Per un elenco completo dei codici che saranno soppressi si rinvia alla
Risoluzione Ministeriale n. 13/E del 17 marzo 2016 in allegato.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre
Venezia



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