POST 192

Come
noto l’articolo 6 del Dl 193/2016 (cd.
Decreto fiscale
) collegato alla legge di bilancio ha introdotto la
possibilità di rottamare i Ruoli affidati all’agente della riscossione ovvero
ad Equitalia (si vedano anche i post n. 182 e 164).

In
queste prime fasi interpretative particolare interesse ha suscitato la
problematica relativa alla necessità per la quale, nel richiedere l’accesso
all’agevolazione, il contribuente debba risultare in regola con i versamenti in
scadenza tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016 riferiti all’eventuale piano
rateale sottoscritto.

Secondo
l’interpretazione fornita in queste prime fasi da parte dagli uffici di
Equitalia, e contestata dalla maggior parte dei commentatori, sembrerebbe che per
risultare adempiuti gli obblighi di versamento sia necessario che alle predette
date non risultino rate impagate. Tale impostazione finirebbe tuttavia per
penalizzare ingiustamente coloro i quali risultano non essere in regola con i
pagamenti ma che possono beneficiare ancora del pagamento rateale in quanto, si
ricorda, è normativamente concessa una tolleranza di rate impagate che per le
dilazioni concesse fino al 21 ottobre 2015 può arrivare fino ad otto, ridotta a
cinque per le rateizzazioni concesse in data successiva.

Secondo
gli uffici di Equitalia anche in relazione al periodo ottobre / dicembre 2016
vigerebbe infatti la regola di imputazione dei versamenti (art. 31 Dpr
602/1973) secondo cui il pagamento delle rate deve essere imputato
prioritariamente a copertura di quelle precedentemente non pagate così
determinando la perdita del requisito di regolarità di versamento previsto dal
citato articolo 6 del Dl Fiscale.

Sul
punto si attendono pertanto prese di posizione e chiarimenti ufficiali.

Non
vi sono dubbi invece circa il trattamento dei pagamenti rateali con scadenza
successiva al 1° gennaio 2017. Per dette scadenze è infatti espressamente
previsto che per tutti i carichi cui è richiesta la definizione si applichi una
sospensione dei pagamenti fino al luglio 2017, scadenza fissata per il
versamento della prima rata di definizione.

Pertanto
chi ha intenzione di aderire alla definizione agevolata non dovrà versare le
rate in scadenza nel 2017.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso