POST 188

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 2
dicembre è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento per gli
acquisti e le importazioni senza applicazione dell’imposta da parte degli
esportatori abituali, che differisce da quello attualmente in uso in quanto
sono stati eliminati i campi 3 e 4.

Il nuovo modello potrà essere usato solo per le operazioni effettuate a
partire dal 1° marzo 2017
, mentre quello attuale dovrà essere utilizzato per le
operazioni effettuate fino al 28 febbraio p.v..

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le dichiarazioni d’intento redatte
sui modelli attuali e compilate nei campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da … a …” non saranno più valide dopo il 28 febbraio. In questi casi,
qualora la data di scadenza (campo 4) sia successiva al 28 febbraio, l’esportatore
abituale che dal 1° marzo vorrà continuare ad effettuare acquisti senza applicazione
dell’imposta, dovrà presentare una nuova dichiarazione utilizzando il modello da
poco approvato.

Nel caso in cui sia stato compilato il campo 1
una sola operazione per un importo fino
ad euro
” o il campo 2 “operazioni
fino a concorrenza di euro
”, la dichiarazione di intento continuerà ad
avere validità fino a concorrenza dell’importo indicato, anche dopo il 1°
marzo.

A prestare attenzione a tale novità dovranno essere, quindi, non solo
gli esportatori abituali, ma anche i loro fornitori, i quali, a partire dalle
operazioni effettuate dal 1° marzo, potrebbero essere costretti ad applicare
l’IVA alle stesse, qualora fossero in possesso solamente di dichiarazioni di
intento compilate con l’attuale modello nei campi 3 e 4.

L’Agenzia ha, inoltre, precisato che anche i
fornitori degli esportatori abituali debbono monitorare l’utilizzo del plafond
nel caso venga compilato il campo 2 della dichiarazione, per non effettuare
operazioni eccedenti l’importo indicato nel modello stesso (“particolare attenzione deve essere riservata alla
verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che
riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella
dichiarazione d’intento
”).

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre
Venezia