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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Prelevamenti bancari con valore probatorio limitato.

NEWS Posted on Fri, December 30, 2016 15:38:13

POST 189

E’ noto che, in materia tributaria, i
versamenti annotati nei conti si presumono ricavi omessi “se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo
stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a
base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica
il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i
prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od
operazioni
” (art. 32, comma primo, n. 2), D.P.R. 29/9/1973, n. 600, nel
testo previgente alle modifiche in esame).

Il decreto-legge fiscale 22/10/2016, n.
193, art. 7-quater (convertito, con
modificazioni, nella legge 1/12/2016, n. 225), è intervenuto sulla seconda
parte di tale disposizione limitando l’efficacia della presunzione legale ai
“prelevamenti” per “importi superiori a
euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5000 mensili
”. Nessuna limitazione
è stata prevista per i “versamenti” mentre, ai fini Iva, l’analoga previsione
normativa contenuta nell’art. 51, comma secondo, n. 2), D.P.R. 1972, n. 633, è
rimasta invariata.

E’ fondato ritenere che la novella
legislativa si applichi anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata
in vigore, relativamente ai quali i termini per l’accertamento siano ancora
pendenti ovvero i rapporti giuridici non siano esauriti. In tal senso è la
costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, attribuendo alle norme
sugli accertamenti bancari natura procedimentale, ne ha chiarito gli effetti
secondo il principio “tempus regit actum” (Cass. civ. 6/12/2005, n. 26692;
Cass. civ. 8/5/2006, n. 10538; Cass. civ., 7/2/2008, n. 2821). Analogamente si
è espressa l’Agenzia delle Entrate per affermare l’applicazione retroattiva
delle norme di deroga al segreto bancario (Circolare n. 116/E del 10/5/1996,
paragrafo 1 del primo capitolo) e di quelle successivamente introdotte in
materia dalla legge 30/12/2004, n. 311 (Circolare n. 32/E del 19/10/2006,
paragrafo 5.4).

Il decreto-legge fiscale, con la stessa
disposizione in commento, ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale
6/10/2014, n. 228, eliminando (anche formalmente) dall’art. 32, D.P.R. 1973, n.
600, sopra citato, la previsione che i prelevamenti bancari si considerano
(salvo prova contraria) compensi non dichiarati dei titolari di reddito di
lavoro autonomo. Nei loro confronti rilevano dunque soltanto i versamenti nei
conti privi di giustificazione.

Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista



Dichiarazioni d’intento: novità per il 2017.

NEWS Posted on Fri, December 30, 2016 09:01:05

POST 188

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 2
dicembre è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione d’intento per gli
acquisti e le importazioni senza applicazione dell’imposta da parte degli
esportatori abituali, che differisce da quello attualmente in uso in quanto
sono stati eliminati i campi 3 e 4.

Il nuovo modello potrà essere usato solo per le operazioni effettuate a
partire dal 1° marzo 2017
, mentre quello attuale dovrà essere utilizzato per le
operazioni effettuate fino al 28 febbraio p.v..

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le dichiarazioni d’intento redatte
sui modelli attuali e compilate nei campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da … a …” non saranno più valide dopo il 28 febbraio. In questi casi,
qualora la data di scadenza (campo 4) sia successiva al 28 febbraio, l’esportatore
abituale che dal 1° marzo vorrà continuare ad effettuare acquisti senza applicazione
dell’imposta, dovrà presentare una nuova dichiarazione utilizzando il modello da
poco approvato.

Nel caso in cui sia stato compilato il campo 1
una sola operazione per un importo fino
ad euro
” o il campo 2 “operazioni
fino a concorrenza di euro
”, la dichiarazione di intento continuerà ad
avere validità fino a concorrenza dell’importo indicato, anche dopo il 1°
marzo.

A prestare attenzione a tale novità dovranno essere, quindi, non solo
gli esportatori abituali, ma anche i loro fornitori, i quali, a partire dalle
operazioni effettuate dal 1° marzo, potrebbero essere costretti ad applicare
l’IVA alle stesse, qualora fossero in possesso solamente di dichiarazioni di
intento compilate con l’attuale modello nei campi 3 e 4.

L’Agenzia ha, inoltre, precisato che anche i
fornitori degli esportatori abituali debbono monitorare l’utilizzo del plafond
nel caso venga compilato il campo 2 della dichiarazione, per non effettuare
operazioni eccedenti l’importo indicato nel modello stesso (“particolare attenzione deve essere riservata alla
verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che
riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella
dichiarazione d’intento
”).

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio Epica – Mestre
Venezia