POST 191

Il DL 244/2016, meglio noto come
“Milleproroghe 2016”, contrariamente a quanto alcuni attendevano, non ha
prorogato la sospensione del requisito soggettivo dell’idoneità, che il comma
4-quater, art. 7, DL n.192 del 31 dicembre 2014 (cd “Milleproroghe 2014”),
aveva introdotto fino alla data del 31 dicembre 2016.

Pertanto a decorrere da oggi 1°
gennaio 2017 per assumere la titolarità di una farmacia (sia individualmente
che in forma societaria) è nuovamente necessario il possesso dei requisiti
prescritti dall’art. 12, Legge n.475/1968 ovvero essere sia farmacisti che in
possesso del requisito di idoneità. Quest’ultimo requisito si acquisisce
attraverso il riconoscimento in un concorso ordinario oppure attraverso due
anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia