POST 189

E’ noto che, in materia tributaria, i
versamenti annotati nei conti si presumono ricavi omessi “se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo
stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a
base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica
il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i
prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od
operazioni
” (art. 32, comma primo, n. 2), D.P.R. 29/9/1973, n. 600, nel
testo previgente alle modifiche in esame).

Il decreto-legge fiscale 22/10/2016, n.
193, art. 7-quater (convertito, con
modificazioni, nella legge 1/12/2016, n. 225), è intervenuto sulla seconda
parte di tale disposizione limitando l’efficacia della presunzione legale ai
“prelevamenti” per “importi superiori a
euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5000 mensili
”. Nessuna limitazione
è stata prevista per i “versamenti” mentre, ai fini Iva, l’analoga previsione
normativa contenuta nell’art. 51, comma secondo, n. 2), D.P.R. 1972, n. 633, è
rimasta invariata.

E’ fondato ritenere che la novella
legislativa si applichi anche ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata
in vigore, relativamente ai quali i termini per l’accertamento siano ancora
pendenti ovvero i rapporti giuridici non siano esauriti. In tal senso è la
costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, attribuendo alle norme
sugli accertamenti bancari natura procedimentale, ne ha chiarito gli effetti
secondo il principio “tempus regit actum” (Cass. civ. 6/12/2005, n. 26692;
Cass. civ. 8/5/2006, n. 10538; Cass. civ., 7/2/2008, n. 2821). Analogamente si
è espressa l’Agenzia delle Entrate per affermare l’applicazione retroattiva
delle norme di deroga al segreto bancario (Circolare n. 116/E del 10/5/1996,
paragrafo 1 del primo capitolo) e di quelle successivamente introdotte in
materia dalla legge 30/12/2004, n. 311 (Circolare n. 32/E del 19/10/2006,
paragrafo 5.4).

Il decreto-legge fiscale, con la stessa
disposizione in commento, ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale
6/10/2014, n. 228, eliminando (anche formalmente) dall’art. 32, D.P.R. 1973, n.
600, sopra citato, la previsione che i prelevamenti bancari si considerano
(salvo prova contraria) compensi non dichiarati dei titolari di reddito di
lavoro autonomo. Nei loro confronti rilevano dunque soltanto i versamenti nei
conti privi di giustificazione.

Claudio Tiberti
Avvocato Tributarista