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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Nuova presentazione della dichiarazione di successione on-line.

NEWS Posted on Fri, January 13, 2017 01:14:25

POST 202

La presentazione della dichiarazione di successione alla
competente Agenzia delle Entrate (ai sensi del DLgs del 31 ottobre 1990 n.346)
finora è avvenuta mediante la compilazione del “modello 4” in formato cartaceo.
A decorrere dal 23 gennaio 2017 sarà possibile utilizzare il nuovo modello
on-line, accessibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e quindi
provvedere all’invio telematico.

Attraverso il nuovo servizio sarà inoltre possibile:

– eseguire le volture catastali senza la necessità di
presentare un’ulteriore richiesta;

– calcolare le imposte ipotecarie, catastali ed i tributi
speciali;

– versare le suddette imposte dovute in autotassazione
direttamente online tramite l’addebito su conto corrente.

Per il periodo che va dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
sarà possibile indifferentemente utilizzare la precedente metodologia di
compilazione e presentazione attraverso il modello cartaceo “modello 4” o la
nuova metodologia con il modello on-line. Il nuovo modello sarà utilizzabile
con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006 mentre per
le dichiarazioni aperte in data anteriore al 3 ottobre 2006 e per le
dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative, si dovrà utilizzare il
precedente “modello 4” (approvato dal D.M. 10 gennaio 1992) seguendo le
relative modalità di presentazione.

Il provvedimento n. 231243 del 27 dicembre 2016 spiega anche
che abilitati alla compilazione del nuovo modello on-line potranno essere
solamente i contribuenti abilitati ai servizi telematici e gli intermediari
abilitati.

Riccardo Brunello
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Nuovi termini per il versamento delle imposte UNICO, IRAP e IVA.

NEWS Posted on Thu, January 12, 2017 10:04:56

POST 201

L’art. 7-quater del DL 193/2016 ha modificato
i termini per i versa­menti del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli
UNICO e IRAP e del saldo IVA a decorrere dal 2017. Nulla è cambiato in
relazione al versamento del secondo acconto previsto per le imposte dirette.

UNICO
E IRAP

Soggetti
Irpef: persone fisiche e società di persone

Le nuove scadenze sono stabilite:

– al 30
giugno, senza la maggiorazione dello
0,4% (in luogo del 16 giugno);

– al 30
luglio, con la maggiorazione dello
0,4% (in luogo del 16 luglio).

Soggetti
Ires: società di capitali

Le nuove scadenze sono stabilite entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo
a quello di chiusura del periodo d’imposta (in luogo del giorno 16), con
possibilità di differimento di trenta giorni con la maggiorazione dello 0,4%.

In relazione ai soggetti IRES con periodo di
imposta coincidente con l’anno solare, i nuovi termini sono quindi stabiliti al
30 giugno (senza lo 0,4%) e al 30 luglio (con lo 0,4%).

Nel caso di differimento dei termini di
approvazione del bilancio, il versamento deve essere effettuato entro
il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio
.

Se il bilancio non è approvato nei termini ordinari,
i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Rimane valida la facoltà di versamento entro
i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%.

SALDO
IVA

È confermata la scadenza del 16 marzo con possibilità di
differimento entro il nuovo termine per il versamento delle imposte dirette
maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per
ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

La novità è pertanto collegata ai nuovi
termini previsti in caso di differimento dei versamenti essendo agganciati a
quelli previsti per le imposte dirette.

Omar Tavella
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Mestre



Nuovi termini per la consegna della Certificazioni Uniche al sostituito.

NEWS Posted on Wed, January 11, 2017 06:08:50

POST 200

L’art. 7-quater del DL 193/2016 ha modificato
il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare ai
contribuenti-sostituiti la certificazione attestante l’ammontare delle somme
corrisposte e delle ritenute operate.

Dalle CU relative al periodo di imposta 2016
la certificazione deve essere consegnata entro il 31 marzo in luogo al precedente termine del 28 febbraio.

In caso di interruzione del rapporto di
lavoro, resta fermo il termine di 12 giorni per il rilascio della
Certificazione Unica, a seguito di richiesta del lavoratore cessato.

Resta fermo il termine del 7 marzo per la trasmissione telematica
all’Agenzia delle En­trate delle Certificazioni Uniche.

Omar Tavella
Dottore
Commercialista – Studio EPICA – Mestre



Si allarga la lista dei Paesi collaborativi nella voluntary bis.

NEWS Posted on Sun, January 08, 2017 10:22:54


POST 199

L’articolo 7
del Decreto Legge Fiscale 193/2016, riaprendo i termini per l’adesione alla procedura di collaborazione
volontaria, conferma il trattamento di favore per i Paesi che abbiano
sottoscritto con l’Italia accordi finalizzati all’effettivo scambio di informazioni
(sulla base dell’articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni
conforme al Modello Ocse o sulla base di specifico accordo per lo scambio c.d.
“TIEA”).

Per poter beneficiare dei suddetti vantaggi, è
necessario che i suddetti accordi siano
effettivamente entrati in vigore
prima del 24 ottobre
2016
(giorno di
entrata in vigore del DL in commento), non essendo sufficiente la mera sottoscrizione dell’accordo.

L’elenco dei
Paesi “black” divenuti collaborativi si amplia notevolmente rispetto alla prima procedura di
regolarizzazione e in particolare si aggiungono Hong Kong, Isole Cayman,
Isole Cook, Guernsey, Gibilterra, Isola di Man e Jersey
(si ricorda che Svizzera, Liechtenstein,
Monaco e Singapore
erano
già considerati Paesi collaborativi nella prima Voluntary Disclosure).

Paesi come Bermuda e Panama invece, sono ancora oggi da considerarsi black list ai fini della nuova procedura
di regolarizzazione, in quanto, gli accordi sottoscritti con l’Italia
(rispettivamente, un accordo per lo scambio di informazioni (Tiea) il 23 aprile
2012 e una convenzione contro le doppie imposizioni in data 30 dicembre 2010)
anche se sono stati definitivamente approvati dal Senato il 18 ottobre 2016
(Ddl 2468 e Ddl 2404) non sono ancora stati ratificati dai rispettivi
Parlamenti e pertanto non sono ancora entrati in vigore.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Voluntary bis: approvato il modello dell’istanza e il format della relazione.

NEWS Posted on Sat, January 07, 2017 17:31:45

POST 198

Il giorno
2 gennaio 2017 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il nuovo
modello dell’istanza di collaborazione volontaria con le relative istruzioni per
poter accedere alla procedura.

La
differenza più significativa rispetto alla vecchia versione è la facoltà di autoliquidare
le imposte dovute, ovvero di calcolare autonomamente il dovuto all’erario,
sanzioni e maggiori imposte (eventualmente) comprese, beneficiando di uno
“sconto” maggiore sulle sanzioni. Le suddette imposte e sanzioni infatti, dovranno essere indicate nella
sezione V del nuovo modello, denominata “PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE”.

La
struttura del nuovo modello è stata inoltre modificata inserendo la sezione
afferente ai contanti o valori al portatore, i quali, come precisato
dalla normativa non devono provenire da condotte ascrivibili a reati diversi da
quelli previsti dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
28 giugno 1990 n. 167 (si veda precedente post n. 169).

Per quanto
riguarda il canale telematico per mezzo del quale inviare l’istanza invece, non
è ancora stato aperto e pertanto, chi volesse momentaneamente aderire alla
procedura dovrà utilizzare il vecchio modello e successivamente, quando sarà
aperto il canale telematico, inviare l’istanza anche con il nuovo modello
barrando la casella “istanza trasmessa in precedenza”.

Infine, tra
i documenti pubblicati sul sito dell’Agenzia ci sono anche le specifiche
tecniche che stabiliscono le modalità di redazione e invio della documentazione
integrativa a supporto, nonché il format per la predisposizione della relazione
accompagnatoria, anch’esso adattato alle esigenze della autoliquidazione. Le
specifiche di invio sono le medesime previste nella prima versione della
voluntary, ovvero esclusivamente via Pec all’indirizzo indicato nella ricevuta
di presentazione dell’istanza. Dovranno essere allegati esclusivamente file in
formato pdf (eventualmente zip) e dovrà essere sempre inserito il file «segnatura»
generato insieme all’istanza di adesione.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



In vigore l’accordo tra Italia e Principato di Monaco sullo scambio di informazioni.

NEWS Posted on Fri, January 06, 2017 11:39:27

POST 197

In data 21 dicembre 2016 è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 la legge 1° dicembre 2016, n. 231, afferente
alla “Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale
, con
Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015”.

Per effetto dell’entrata in vigore della
suddetta legge infatti, i contribuenti italiani titolari di conti correnti
detenuti nel Principato di Monaco (anche per interposta persona), potranno
essere sottoposti a controlli e accertamenti di natura fiscale da parte delle
autorità competenti per fatti e/o circostanze esistenti o realizzate solamente
a partire dal 2 marzo 2015 (giorno della firma dell’accordo).

L’accordo riporta anche gli standard Ocse
sull’eliminazione delle ipotesi di doppia imposizione disciplinando i casi in
cui i contribuenti potranno dedurre le imposte pagate rispettivamente nei due
Paesi. Nell’accordo sono disciplinate finalmente anche le ipotesi per stabilire
la residenza fiscale per le persone fisiche qualora la persona possa essere
considerata residente in entrambe i Paesi recependo i principi Ocse della prevalenza
dell’abitazione permanente ed in subordine a scalare del centro degli interessi
vitali, del soggiorno abituale ed infine della nazionalità.

Stefano Rodighiero
Studio EPICA – Treviso



Contributo revisori legali 2017.

NEWS Posted on Thu, January 05, 2017 10:27:06

POST 196

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.295/2016 il Decreto 5.12.2016 Ministero dell’Economia e delle finanze che determina il contributo annuale 2017 a carico dei revisori legali e società di revisione legale.

L’importo è dovuto da parte di tutti gli iscritti al 01.01.2017 nelle sezioni A e B del Registro dei revisori legali per euro 26,85 entro il prossimo 31.01.2017.

Si evidenzia di riporre la massima attenzione all’adempimento perché in caso di omesso o ritardato pagamento si applica quanto previsto dall’art.24-ter del D.Lgs. 39/2010 che nei casi estremi prevede la cancellazione dal registro dei revisori.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze pubblicherà annualmente sul sito istituzionale ovvero quello dedicato alla revisione legale un avviso contenente l’indicazione del termine di scadenza, gli strumenti di pagamento ammessi e le eventuali coordinate per l’esecuzione del versamento.

In via ordinaria l’importo del contributo annuale è versato mediante pagamento elettronico attraverso il servizio denominato “PagoPA”, ma può, alle condizioni stabilite, essere parimenti versato tramite i convenzionali strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuove tariffe ACI per il 2017.

NEWS Posted on Wed, January 04, 2017 09:00:39

POST 195

Sono state pubblicate le tabelle aggiornate dei costi chilometrici auto ACI 2017 attraverso il Supplemento Ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n.298/2016.

Le tabelle evidenziano, per tipologia di alimentazione, riferimento di marca, modello e serie dell’autoveicolo, il rispettivo costo chilometrico e fringe benefit annuo.

Tali valori consentono alle imprese di determinare l’importo dei rimborsi chilometrici riconosciuti ai dipendenti e collaboratori che utilizzano il proprio mezzo per conto dell’impresa per cui lavorano e contemporaneamente anche di calcolare l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit (compenso in natura per l’uso personale di un bene aziendale) relativo agli autoveicoli aziendali concessi in uso promiscuo agli stessi dipendenti e collaboratori.

Gli autoveicoli in uso promiscuo sono quindi quelli messi a disposizione del dipendente/collaboratore da parte dell’impresa, non soltanto per il periodo lavorativo, ma anche per utilizzi extra-lavorativi. In sostanza, l’autoveicolo è intestato all’impresa, ma è lasciato in libero uso anche al di fuori dell’orario di lavoro; è questo utilizzo personale che si considera compenso in natura tassato. Pertanto, sarà assoggettato a Irpef e addizionali per il 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile appunto dalle tabelle Aci. Si noti che l’effettivo compenso da tassare deve essere ridotto dell’eventuale corrispettivo pagato all’impresa concedente da parte del dipendente/collaboratore (fattura comprensiva di iva e pagata nell’esercizio di riferimento).

Le tabelle sono consultabili sul sito:
http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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