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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Veneto: in arrivo nuovi incentivi per l’assunzione di ricercatori.

NEWS Posted on Mon, August 28, 2017 12:19:52

POST 274

È stato,
recentemente, pubblicato il nuovo bando POR FESR 2014-2020 “Sostegno a
progetti di ricerca alle imprese che prevedono l’impiego di ricercatori
(dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico scientifici)
presso le imprese stesse”.

La dotazione finanziaria per questo bando è pari a 3
milioni di euro
destinati al finanziamento di progetti di ricerca che
prevedono l’impiego di ricercatori in azienda.

Il sostegno verrà concesso per l’attuazione di progetti che
prevedono la realizzazione di attività di ricerca specializzata, di sviluppo
sperimentale e di innovazione di processo e/o dell’organizzazione tramite
l’impiego di ricercatori assunti direttamente dall’impresa beneficiaria, senza
sostituire altro personale già impiegato dalla stessa.

Gli incentivi sono rivolti alle micro, piccole e medie
imprese con un’unità operativa attiva in Veneto mentre le spese ammesse sono
relative all’impiego di massimo 3 ricercatori per un costo massimo di 50.000
euro su base annua per ogni ricercatore.

Sebbene possano essere finanziati anche i costi relativi a
strumenti, attrezzature, conoscenza, brevetti, consulenze
specialistiche, prototipi etc., almeno il 70% delle spese
ammissibili, tuttavia, deve essere rappresentato dai costi sostenuti per
l’impiego di ricercatori
in azienda.

Per ricercatore si intende il personale in
possesso di un dottorato di ricerca conseguito presso una Università italiana o
estera o in possesso di Laurea Magistrale in discipline in ambito tecnico o
scientifico purché impiegato in attività di ricerca e sviluppo o innovazione.

Il bando prevede l’erogazione di un contributo a
fondo perduto
di intensità variabile in base alla tipologia di
attività progettuale e alla classificazione dimensionale dell’azienda:

  • per
    le piccole imprese dal 45% al 70%;
  • per
    le medie imprese dal 35% al 60%.

La domanda di agevolazione potrà essere presentata dal
26 settembre fino al 10 ottobre 2017
.

A cura di Villani & Partner



Veneto: pubblicato il bando 2017 dedicato al sostegno dell’imprenditoria femminile.

NEWS Posted on Sat, August 26, 2017 11:41:07

POST 273

La Regione Veneto ha
approvato un bando appositamente dedicato all’imprenditoria femminile con
l’obiettivo di promuovere e sostenere le piccole e medie imprese (PMI) a
prevalente partecipazione femminile nei settori dell’artigianato,
dell’industria, del commercio e dei servizi e al fine di rafforzare e
arricchire il tessuto imprenditoriale veneto.

I beneficiari del bando sono le micro, piccole e
medie imprese (PMI), dell’industria, del commercio e dei servizi
che
rientrano in una delle seguenti tipologie:

  • imprese
    individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto
    da
    almeno due anni;
  • società
    anche di tipo cooperativo i cui soci e organi di amministrazione sono
    costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto
    da
    almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il
    cinquantuno per cento di proprietà di donne.

Sono ammesse a contributo le spese
relative all’acquisto di beni materiali e immateriali
e servizi
rientranti nelle seguenti categorie:

  • macchinari,
    impianti produttivi, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
  • opere
    edili/murarie e di impiantistica;
  • spese
    di progettazione, direzione lavori e collaudo connesse alle opere
    edili/murarie;
  • mezzi
    di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con
    l’esclusione delle autovetture;
  • programmi
    informatici.

L’agevolazione è concessa nella forma di contributo
a fondo perduto ed è pari al 30% della spesa
rendicontata ammissibile
per la realizzazione del progetto nel limite massimo di 45.000,00 euro,
corrispondenti a una spesa rendicontata ammissibile pari o superiore a euro
150.000,00. Non sono agevolabili i progetti in cui l’investimento previsto
comporti spese ammissibili per un importo inferiore a euro 20.000,00.

Le domande potranno essere presentate a
partire dal 6 novembre 2017 al 16 novembre 2017.

A cura di Villani & Partner



Veneto: contributi alle startup innovative e alle iniziative di spin-off della ricerca.

NEWS Posted on Sat, August 26, 2017 11:39:13

POST 272

Sono in arrivo nuovi contributi per le
startup venete. La Regione, infatti, ha stanziato nuove risorse destinate a sostenere
la creazione di startup innovative, in modo da aumentare la competitività del
sistema produttivo regionale attraverso lo sviluppo di una nuova cultura
imprenditoriale in linea con gli obiettivi previsti dalla Strategia di
Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione
Veneto (RIS3 Veneto).

Possono presentare domanda di sostegno le piccole e
micro imprese
, anche in forma di spin-off della ricerca, regolarmente
costituite come società di capitali, registrate nella Sezione speciale del
Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative, operanti in Veneto.

Sono ammissibili al sostegno pubblico i progetti che
prevedono lo sviluppo di attività imprenditoriali negli ambiti di
specializzazione a forte contenuto innovativo, in particolare ICT, high tech,
nonché a forte contenuto creativo, proponendo progettualità basate sulla
ricerca e innovazione in grado di indirizzare la trasformazione del settore
manifatturiero verso nuovi sistemi di prodotto, processi/tecnologie, sistemi
produttivi o lo sviluppo di nuovi modelli di business, organizzativi, di
gestione finanziaria e di processi di commercializzazione dei risultati della
ricerca e dello sviluppo.

Sono agevolabili le seguenti spese:

  • Investimenti
    materiali
    : acquisizione di macchinari, attrezzature, arredi
    strettamente funzionali all’attività d’impresa;
  • Investimenti
    immaterial
    i: acquisizione di brevetti, licenze e software specifici di
    stretta pertinenza con l’attività d’impresa;
  • Strumenti
    e attrezzature
    : locazione o noleggio di attrezzature
    tecnico-specialistiche;
  • Consulenze specialistiche
    e servizi esterni;
  • Spazi
    di lavoro
    : affitto di locali attrezzati o postazioni di lavoro, spazi
    di co-working e laboratori condivisi presso incubatori;
  • Spese
    di costituzione (massimo 2.000,00 euro): spese notarili
    relative alla costituzione della società e costi derivanti
    dall’ottenimento della firma digitale

L’incentivo è erogato nella forma di contributo in conto
capitale di intensità pari al 60% della spesa rendicontata ammissibile per la
realizzazione del progetto. Il contributo è concesso a fronte di una spesa
ammissibile compresa tra 15.000,00 e 200.000,00 euro.

Le domande di agevolazione potranno essere
presentate a partire dal 5 settembre 2017 e fino al 5 ottobre 2017.

A cura di Villani & Partners



La Legge sulla concorrenza, le grandi catene e il paradosso dei prezzi.

NEWS Posted on Thu, August 24, 2017 13:20:13

POST 271

Il mercato delle compravendite di farmacie è caratterizzato da prezzi in genere elevati. Molto più alti di quelli che mediamente si praticano nelle transazioni degli esercizi commerciali.

La ragione è duplice. Innanzitutto le farmacie si distinguono per un elevato valore intrinseco, dovuto alla buona probabilità dei redditi e/o flussi finanziari positivi nel prossimo futuro. La tipologia di prodotti offerti e di bisogni soddisfatti, uniti al continfentamento delle autorizzazioni e alla equidistribuzione territoriale stabilita dalla normativa speciale di settore, rappresentano infatti una forte garanzia per il cessionario, l’acquirente.

In secondo luogo, proprio il “numero chiuso” e la “scarsità” delle autorizzazioni ha comportato, come per ogni “bene raro”, prezzi di transazione elevati.

La Legge sulla concorrenza sostanzialmente non modifica la capacità reddituale attuale e prospettica della farmacia e pertanto non ne altera il valore intrinseco. Modifica invece significativamente la struttura del mercato della compravendita di farmacie.

In condizioni di stabilità della “offerta” di farmacie (non potendone essere aperte di nuove), l’aumento della “domanda”, dovuta all’ingresso nel mercato di nuovi soggetti abilitati ad acquisirle, farà inevitabilmente aumentare i prezzi di trasferimento.

La formazione delle grandi catene, proprio in quanto il numero delle autorizzazioni è contingentato e stabilito in base al numero degli abitanti (quorum), potrà avvenire solo attraverso la compravendita delle esistenti. Facendone lievitare i prezzi.

Questa bolla speculativa, di cui potranno giovarsi in primis gli attuali titolari, si tradurrà necessariamente in maggiori oneri finanziari e maggior ammortamenti che i nuovi acquirenti dovranno sostenere.

Maggiori costi che verranno necessariamente e talvolta astutamente ribaltati sul mercato e quindi anche sul consumatore finale. Paradossalmente quindi l’effetto sarà opposto a quello tanto “sbandierato” dal ex ministro Guidi e da tutti i sostenitori della Legge sulla concorrenza, secondo cui la formazione delle grandi catene dovrebbe consentire la formazione di economie di scala negli acquisti, nella gestione delle risorse in genere, nella gestione del personale, nelle politiche commerciali, finanziarie e quindi in una riduzione dei prezzi di vendita dei prodotti, a tutto vantaggio del consumatore finale.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Voluntary Disclosure e detrazione di imposte estere.

NEWS Posted on Tue, August 22, 2017 17:49:59

POST 270

Per effetto delle modifiche normative introdotte in tema di Voluntary Disclosure con la cd. “manovra correttiva 2017”, nel caso in cui i redditi di lavoro dipendente (articolo 6, comma 1, lettera c) del TUIR) e di lavoro autonomo (articolo 6, comma 1, lettera d) del TUIR) concorrano a formare il reddito complessivo, non si applica la disposizione contenuta nel comma 8 dell’articolo 165 del TUIR. Tale ultima disposizione prevede, in generale, che la detrazione delle imposte pagate all’estero non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

La novità normativa in commento consente quindi, esclusivamente nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, di detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo relative a redditi esteri da lavoro dipendente o autonomo.

Peraltro la disposizione in commento si applica anche agli atti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima (24 giugno 2017), emanati in relazione alla precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria; resta invece normativamente precluso in ogni caso il rimborso delle imposte già pagate.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



La Legge sulla concorrenza, le grandi catene e l’incoerenza della norma.

NEWS Posted on Sun, August 20, 2017 09:11:40

POST 269

In generale la Legge appena varata dal Parlamento, recependo il disposto dell’art. 47, comma 4, Legge n.99/09, è volta a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati; promuovere (appunto!) lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori.

Nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge infatti, non solo si afferma che la libera concorrenza stimola la performance economica e offre ai consumatori una scelta più ampia di prodotti e di servizi di migliore qualità e prezzi più competitivi, ma anche e soprattutto si specificano la finalità che la norma intende perseguire nel tempo. Gli obiettivi di:

  • lungo periodo: sono la crescita del Pil e l’aumento del reddito e dell’occupazione;
  • medio periodo: sono l’aumento della concorrenza e della contendibilità dei mercati dei servizi di riferimento e la tutela dei consumatori;
  • breve periodo: sono l’eliminazione di alcune barriere all’entrata e la riduzione dei costi per i consumatori.

Nella Relazione sono inoltre individuati alcuni indicatori (tratti dalla scienza economica) in grado di misurare il raggiungimento dei singoli obiettivi.

L’Indice di Lerner, ad esempio, misura il potere monopolistico di un’impresa in base ai prezzi che riesce a praticare, mentre l’Indice di Herfindahi-Hirschman, misura il grado di concentrazione del marcato in base al numero di imprese ivi presenti.

Pertanto il superamento delle piccole catene di farmacie, attraverso l’eliminazione del limite massimo delle 4 farmacie per provincia, che aveva finora garantito la parcellazione del mercato in una moltitudine di piccole e micro imprese indipendenti, è quindi contrasto con le finalità generali della norma. Anzi, il nuovo limite del 20% su base regionale, favorendo la concentrazione del mercato in poche grandi catene, muove esattamente nella direzione opposta a quella voluta o (se non altro) dichiarata.

A tutta evidenza, paiono quindi una forzatura de tutto non convincente, da un lato, gli obiettivi per il settore della distribuzione farmaceutica definiti nella Relazione (nel breve: l’eliminazione di un vincolo ingiustificato alla libertà di organizzazione dell’attività d’impresa, mentre nel medio-lungo: la modernizzazione della distribuzione farmaceutica, la differenziazione dell’offerta e la riduzione dei prezzi per i consumatori); dall’altro lato, gli indicatori che dovrebbero misurare l’efficacia dell’intervento (il numero delle società di capitali titolari di farmacie costituite; il tasso di incremento di tale numero negli anni successivi al primo; l’andamento del numero delle licenze per società titolare; livello generale, nel medio-lungo periodo, l’indicatore del livello medio dei prezzi delle specialità farmaceutiche e la marginalità media sui farmaci).

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



La Legge sulla concorrenza: tra piccole e grandi catene di farmacie.

NEWS Posted on Wed, August 16, 2017 10:31:14

POST 268

L’impresa-farmacia, per il carattere personalistico e professionale, che la caratterizza, è da sempre stata associata alla gestione di un unico punto vendita.

Anche quando nel 1991 il Legislatore ha permesso alle società di persone di possedere farmacie, ha previsto, come oggetto sociale, esclusivamente la gestione di “una” (e una sola!) farmacia.

È stato solo nel 2006 il min. Bersani, con il noto Decreto (DL n.223/06), a consentire alle società abilitate di acquisire più farmacie, ma con notevoli limitazioni. Infatti ha previsto che:

  • le farmacie fossero non oltre le quattro e tutte all’interno della stessa provincia;
  • il numero dei soci (farmacisti) almeno pari al numero delle farmacie, di modo che ciascun socio fosse direttore al massimo di una sola farmacia.

La conseguenza è stata la formazione di poche e soprattutto “piccole catene”, che di fatto non hanno modificato la struttura del Settore.

Uno dei principali obiettivi della recente Legge sulla concorrenza –come ha precisato lo stesso min. Guidi nella relazione introduttiva al Disegno di Legge- è invece proprio quello di permettere la formazione delle “grandi catene”, nella convinzione che possano favorire economie di scala e quindi un miglioramento dell’efficienza a vantaggio del consumatore finale.

La norma appena varata prevede infatti (comma 157) innanzitutto la possibilità per le società di capitali di acquisire farmacie, ai non farmacisti di esserne soci, ai direttori sanitari di non essere necessariamente soci; in secondo luogo (sempre il comma 157) abolisce i precedenti limiti delle quattro farmacie per provincia, introducendone (comma 158) di nuovi e notevolmente più ampi.

Le società possono infatti ora controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.

Limiti non solo molto ampi, ma anche mal definiti. In quanto non è chiaro se la società debba avere farmacie solo all’interno di una stessa regione (come accadeva in precedenza con le provincie) oppure in più regioni.

Limiti infine facilmente aggirabili, al punto che è previsto dalla nuova Legge (comma 159) che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda ad assicurarne il rispetto attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa spettanti.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Voluntary disclosure e le novità in tema di autoliquidazione delle somme da versare.

NEWS Posted on Wed, August 16, 2017 07:33:22

POST 267

PREMESSA:

La precedente edizione della collaborazione volontaria era impostata su un procedimento che prevedeva sostanzialmente che il Contribuente fornisse all’Amministrazione finanziaria le informazioni necessarie per la determinazione del quantum dovuto per il perfezionamento della procedura. Sulla base di tali informazioni i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate procedevano a quantificare le somme dovute. In occasione della riapertura dei termini per accedere alla procedura di collaborazione volontaria il legislatore ha modificato tale impostazione, dando ai contribuenti la possibilità di provvedere al pagamento spontaneo delle somme a seguito dell’autoliquidazione di imposte, sanzioni e interessi dovuti per il perfezionamento della procedura, effettuata sulla base dei dati contenuti nell’istanza presentata. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre 2017, oppure può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. In ogni caso, per il pagamento spontaneo, il contribuente non può avvalersi della compensazione.

AUTOLIQUIDAZIONE:

Nel caso in cui il contribuente autoliquidi le somme dovute per il perfezionamento della procedura, le regole cui deve attenersi sono analoghe a quelle che avrebbe applicato l’Ufficio per la determinazione del quantum dovuto in relazione alla precedente edizione della procedura.

Come precisato dall’Amministrazione Finanziaria nella Circolare 19/E del 2017, il versamento spontaneo deve “essere considerato una sorta di anticipazione temporale della determinazione degli importi dovuti in base agli atti che gli uffici dell’Agenzia delle entrate dovrebbero emettere nell’ambito dell’iter procedimentale delineato dalla legge n. 186 del 2014”.

A seguito quindi del corretto versamento di quanto dovuto, l’Agenzia delle entrate comunicherà l’avvenuto perfezionamento della procedura via posta elettronica certificata all’indirizzo indicato a tal fine dal contribuente nella richiesta di accesso alla procedura.

Diversamente, in caso di mancato o insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute, l’iter procedimentale prevede che l’Agenzia delle entrate provveda al recupero degli importi ancora dovuti; in tal caso il legislatore ha previsto l’applicazione di una specifica maggiorazione sulle somme da versare del 3 o del 10 per cento, a seconda della consistenza percentuale degli errori e della tipologia di essi.

In particolare tale maggiorazione è del 10 per cento, se l’insufficienza del versamento supera:

– il 10 per cento delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;

– il 30 per cento delle somme da versare negli altri casi.

La maggiorazione prevista in caso di pagamento spontaneo insufficiente è invece del 3 per cento, qualora la carenza sia inferiore o uguale:

– al 10 per cento delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;

– al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi.

Pertanto, fermo restando il versamento effettuato, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme ancora dovute mediante procedimento che viene attivato con la notifica dell’invito a comparire e dell’atto di contestazione.

Al riguardo occorre precisare che la congruità del versamento spontaneo deve essere valutata da parte dell’Ufficio con riguardo a ciascuna annualità oggetto della procedura.

ll legislatore, con la “manovra correttiva 2017”, è intervenuto nella disciplina della collaborazione volontaria introducendo alcuni correttivi al procedimento, in particolare in relazione alla modalità di determinazione da parte del competente ufficio delle somme dovute dal contribuente nel caso in cui il pagamento spontaneo effettuato a seguito di autoliquidazione risulti carente all’esito dei controlli. In particolare, sulla base della citata modifica normativa, in caso di insufficiente versamento spontaneo, (a) l’importo della sanzione base su cui calcolare i suddetti aumenti del 10 o del 3 per cento e’ determinato utilizzando le riduzioni sanzionatorie previste in caso di versamento spontaneo e (b) l’importo totale ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, compreso quanto già versato, non puo’ in nessun caso essere superiore rispetto a quanto sarebbe dovuto in caso di comportamento inerte da parte dell’istante. Tale disciplina è finalizzata ad evitare che il “contribuente che autoliquida”, possa trovarsi in una situazione più onerosa rispetto al contribuente che è rimasto completamente inerte, attendendo l’azione dell’Amministrazione finanziaria, pur esprimendo la sua condotta un livello di compliance maggiore rispetto al contribuente che non ha effettuato alcun versamento spontaneo.

Infine si evidenzia che se il pagamento spontaneo delle somme dovute è superiore alle somme da versare, l’eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione da parte dell’autore delle violazioni. Pertanto, a seguito del controllo del pagamento spontaneo, qualora l’Ufficio rilevi tale eccedenza, nel comunicare l’avvenuto perfezionamento della procedura, eventualmente con riferimento solo ad alcune annualità oggetto della stessa, avrà cura di informare l’istante anche della sussistenza di una eccedenza che potrà essere dallo stesso richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione.

NON AUTOLIQUIDAZIONE:

Qualora il Contribuente decida di non avvalersi della autoliquidazione delle somme dovute, innescherà l’attivazione di un procedimento da parte della competente struttura dell’Agenzia delle entrate, analogo a quello già previsto in relazione alla precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria ma con un incremento delle sanzioni da versare.

Se l’autore delle violazioni non provvede spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il 30 settembre 2017 o qualora il versamento spontaneo delle stesse risulti insufficiente, l’Agenzia delle entrate, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni (abrogate dall’articolo 1, comma 637, lettera c) n. 1.2 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) relative alla definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio (articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014; in tal caso l’autore della violazione può versare le somme dovute in base all’invito entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale entro il termine per la proposizione del ricorso.

Anche per tali versamenti, analogamente a quanto previsto in caso di pagamento spontaneo, l’autore delle violazioni non può avvalersi della compensazione.

Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

E’ previsto, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata.

Se i contribuenti non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (articolo 5, comma 2, del decreto legge) sono determinate in misura leggermente maggiore rispetto al caso di autoliquidazione, ed in particolare:

– in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell’articolo 5-quinquies del decreto legge;

– in misura pari all’85 per cento del minimo edittale negli altri casi.

In caso di mancato pagamento spontaneo, la medesima misura dell’85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all’estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute.

Il mancato pagamento spontaneo determina l’attivazione dal parte dell’Ufficio del procedimento previsto dall’articolo 5-octies, comma 1, lettera f) del decreto legge, che sarà avviato dalla notifica dell’invito al contraddittorio.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



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