POST 276

Il recente Decreto attuativo del Mef del 3 agosto 2017 detta le nuove regole di natura fiscale per le imprese, diverse da quelle previste dagli artt.2435-bis e 2435-ter del Codice Civile, che hanno dovuto applicare i rinnovati principi contabili OIC 15 e 19, a partire dall’esercizio 2016.

Il Decreto prevede che, in caso di finanziamento “agevolato” (o a tasso zero) da parte di soci con rapporto di controllo, «assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato». Nonostante l’infruttuosità del finanziamento motivata dal sostegno patrimoniale della controllante alla partecipata, i nuovi principi contabili prevedono ugualmente che i due soggetti rilevino i cc.dd. interessi figurativi vale a dire quelli passivi per la controllata-debitrice e gli attivi per la controllante-creditrice a conto economico con contropartita, rispettivamente, di una riserva di patrimonio netto e un maggior valore della partecipazione nella controllata. In definitiva, l’operazione di finanziamento infruttifero, o a tassi significativamente inferiori a quelli di mercato, instaurata tra soggetti correlati, comporta che l’operazione sia equiparata ad un apporto di patrimonio ed in tal caso il socio erogante il finanziamento dovrà registrare un incremento del costo della partecipazione mentre la partecipata dovrà registrare un incremento di una riserva di patrimonio netto, con contemporanea rilevazione, rispettivamente, di interessi attivi e passivi.

Rispetto a tali operazioni, l’articolo 1 del Decreto stabilisce l’irrilevanza fiscale, per il socio, dell’incremento del costo della partecipazione e degli interessi attivi figurativi e, per la partecipata, dell’incremento della riserva e degli interessi passivi figurativi.

Sostanzialmente, tali nuove regole fiscali aderiscono al principio della prevalenza della forma (quanto previsto dal contratto) piuttosto che a quello della sostanza dettato dal codice civile e dai principi contabili. Rilevano fiscalmente i soli componenti reddituali rilevati a conto economico in base al contratto (in tal caso non previsti) e non quelli figurativi imposti dagli innovati principi contabili.

Con tale differenza di approccio dal punto di vista fiscale rispetto a quello civilistico-contabile emerge il cosiddetto trattamento a “doppio binario” con cui determinati valori, in questo caso gli interessi, sono rilevati a bilancio ispirandosi alla sostanza economica delle operazioni, ma sono poi disconosciuti dalle norme tributarie legate invece alla forma giuridica delle operazioni stesse.

Si noti, che in considerazione del fatto che gran parte dei bilanci 2016 sono già stati chiusi, il provvedimento fa salvi i differenti comportamenti adottati dai contribuenti in relazione al trattamento fiscale degli interessi attivi e passivi in questione. Ciononostante, appare comunque opportuna la rivisitazione degli imponibili perché le poste interessate sono per loro natura pluriennali.

Da ultimo, si evidenzia che l’introduzione di tale ulteriore doppio binario tra valori di bilancio e valori fiscali potrebbe apparire come l’ennesima complicanza fiscale. Tuttavia, considerando la relazione di accompagnamento al provvedimento, si può affermare che tra le finalità del decreto ci sono anche quelle di evitare disparità di trattamento tra i due soggetti coinvolti, finanziatore e finanziata, che potrebbero adottare differenti modalità contabili per rilevare l’operazione. Si pensi, ad esempio, alla holding industriale microimpresa, non obbligata a seguire quanto disposto dai nuovi OIC 15 e 19, che finanzia la società controllata di grande dimensione obbligata invece a seguire i principi contabili suddetti.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso