POST 270

Per effetto delle modifiche normative introdotte in tema di Voluntary Disclosure con la cd. “manovra correttiva 2017”, nel caso in cui i redditi di lavoro dipendente (articolo 6, comma 1, lettera c) del TUIR) e di lavoro autonomo (articolo 6, comma 1, lettera d) del TUIR) concorrano a formare il reddito complessivo, non si applica la disposizione contenuta nel comma 8 dell’articolo 165 del TUIR. Tale ultima disposizione prevede, in generale, che la detrazione delle imposte pagate all’estero non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.

La novità normativa in commento consente quindi, esclusivamente nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, di detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo relative a redditi esteri da lavoro dipendente o autonomo.

Peraltro la disposizione in commento si applica anche agli atti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima (24 giugno 2017), emanati in relazione alla precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria; resta invece normativamente precluso in ogni caso il rimborso delle imposte già pagate.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso