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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

I nuovi presupposti dell’assegno divorzile.

NEWS Posted on Fri, September 08, 2017 09:43:19

POST 282

La Corte di
Cassazione, con sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, è tornata recentemente
sui presupposti di attribuzione dell’assegno divorzile mutando il proprio consolidato orientamento. La legge sul
divorzio subordina il diritto
all’assegno alla specifica circostanza di fatto che il coniuge “debole” non
abbia mezzi adeguati o non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
L’art. 5, comma sesto, L. div., riformato dalla L. 74/1987, non fornisce tuttavia
alcuna definizione dell’ “inadeguatezza” dei redditi dell’ex coniuge, la cui
valutazione va quindi rimessa al controllo giudiziale. In mancanza di una
indicazione legislativa, è stata la giurisprudenza a suggerire al giudice del
divorzio i parametri per fissare la somma dovuta
periodicamente a titolo di assegno divorzile, facendo finora costantemente
riferimento al “tenore di vita” goduto dall’ex coniuge bisognoso. Si è quindi
stabilito che quest’ultimo avesse diritto ad una prestazione periodica quando le
sue condizioni reddituali dovessero ritenersi insufficienti in relazione al
livello di vita mantenuto nel corso del matrimonio o, addirittura, in relazione
alle aspettative ragionevolmente maturate nel corso del matrimonio stesso (vedi
ad esempio Cass. 11490/1990).

Con la citata sentenza
innovativa del 2017, la Cassazione ha anzitutto chiarito che nel procedimento
di divorzio si configurano due fasi: nella prima (fase c.d. dell’an debeatur) il giudice accerta l’inadeguatezza dei redditi in capo all’ex
coniuge che chiede l’assegno divorzile, senza procedere ad una indagine
comparativa dei redditi dei coniugi; nella seconda, solo eventuale, in caso di
esito positivo della precedente, il giudice quantifica la somma dovuta (fase
del quantum debeatur).

Con riferimento al giudizio
sulla mancanza di “mezzi adeguati” in capo al coniuge richiedente (o comunque,
dell’impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive), la Cassazione
rettifica, dopo trent’anni di consolidato orientamento, i presupposti
dell’assegno divorzile, ritenendo non
più attuale il richiamo al tenore di vita dei coniugi. E ciò in base ad una
serie di argomenti. Anzitutto, con la sentenza di divorzio gli ex coniugi
riacquistano lo status di persone
singole e il rapporto matrimoniale si estingue, con la conseguenza che ogni
riferimento al pregresso rapporto (anche
limitato alla sola dimensione economica) si risolve in un’indebita ultrattività
del vincolo coniugale. Inoltre, il parametro del “tenore di vita” indurrebbe
inevitabilmente a confondere le due fasi dell’an e del quantum debeatur,
in contrasto col dettato dell’art. 5, comma sesto, L. div., e con la stessa
volontà del Legislatore del 1987, ancorché implicitamente, ispirato al
principio di autoresponsabilità economica dei coniugi dopo il divorzio. La
Cassazione dà atto che ragioni socio-culturali impongono di superare la
concezione patrimonialistica del matrimonio come “sistemazione definitiva” e
suggeriscono di non ostacolare la costituzione di una nuova famiglia da parte
dell’ex coniuge.

Quanto alla funzione
dell’assegno divorzile la Suprema Corte ne ribadisce quella esclusivamente
assistenziale volta non al riequilibrio delle condizioni economiche degli ex
coniugi, ma al conseguimento dell’indipendenza economica del c.d. coniuge
debole. Tale criterio della “mancanza di indipendenza economica,” troverebbe il
proprio fondamento, oltre che sul
piano comparatistico, anche sull’estensione analogica dell’art. 337 septies c.c., relativo al diritto del
figlio maggiorenne a un assegno periodico. Secondo questa prospettiva, se
l’indipendenza economica fa venir meno il diritto del figlio maggiorenne
all’assegno periodico, nonostante la stabilità dello status filiationis e la garanzia costituzionale del mantenimento,
essa può, a maggior ragione, condizionare negativamente il diritto all’assegno
di divorzio, in una fattispecie in cui vi è la perdita definitiva dello status di coniuge.

La stessa Cassazione
suggerisce alcuni indici, in base ai quali compiere l’accertamento
dell’indipendenza economica (redditi, cespiti patrimoniali mobiliari e
immobiliari, capacità ed effettive possibilità di lavoro personale, stabile
disponibilità di una casa di abitazione), oltre a eventuali altri elementi
rilevanti nel caso concreto. Conclusa la prima fase dell’an debeatur con esito positivo, il giudice è chiamato alla
determinazione concreta del quantum
dell’assegno, avendo riguardo a tutti gli elementi indicati dalla legge
(“[…] condizioni dei coniugi, […] ragioni della decisione, […] contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, […] reddito di
entrambi […]”), anche in rapporto alla durata del matrimonio.

Il Tribunale di Milano, che
per primo ha fatto applicazione dei
principi fissati nella citata sentenza (Cass. 11504/2017), suggerisce un
criterio composito: una soglia minima standard
della capacità economica dell’ex coniuge richiedente e un indice rivolto ad
adattarla alle circostanze del caso. Se, in linea di massima, infatti,
l’indipendenza economica potrebbe dirsi raggiunta qualora il patrimonio del
coniuge, valutato secondo i riferimenti suddetti, si attesti al di sopra dei
requisiti per accedere, secondo le leggi nazionali, al patrocinio a spese dello
Stato (soglia che, ad oggi, è di Euro 11.528,41 annui ossia circa Euro 1.000
mensili), il Tribunale di Milano suggerisce di verificare in concreto il
risultato della valutazione, confrontandolo con il reddito medio percepito
nella zona in cui il richiedente vive ed abita (Trib. Milano, sez. IX civile,
Ord., 22 maggio 2017).

Il revirement della Cassazione
espresso con la sentenza Cass. 11504/2017, è stato confermato in più occasioni
dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2017,
n. 15481, in un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, e, da
ultimo, la pronuncia Cass. civ., sez. VI, Ord., 29 agosto 2017, n. 20525).

Sulla base di questo nuovo quadro interpretativo, sembrano esservi gli
spazi, in astratto, di una revisione dell’assegno divorzile ove stabilito dal
giudice con finalità conservativa del tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio.

Nel procedimento giudiziale di revisione ex art. 9, L. div., deve essere
valutata in concreto, secondo i parametri sopra ricordati, l’indipendenza
economica dell’ex coniuge beneficiario al fine di revocare la previsione
dell’assegno stesso.

Avv. Emanuela Andreola



Voucher Digitalizzazione: incentivi.

NEWS Posted on Thu, September 07, 2017 18:10:26

POST 281

Durante la seduta del 10 luglio u.s., il CIPE ha sbloccato i fondi necessari
all’attuazione del cd. Voucher Digitalizzazione.

L’incentivo
consentirà alle PMI di ottenere un contributo fino a 10.000 euro per
la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento
tecnologico.

La misura sarà valida tutto il territorio nazionale con una
dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro di cui 67.456.321 riservati
alle aree del Centro Nord.

I destinatari di questa agevolazione sono le micro,
piccole e medie imprese
con sede legale e operativa in Italia.

L’intervento sostiene l’acquisto di software, hardware o
servizi
che consentano:

· il miglioramento
dell’efficienza aziendale;

· la modernizzazione
dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti
tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro;

· lo sviluppo di soluzioni di
e-commerce;

· la connettività a banda
larga e ultralarga;

· il collegamento alla rete
internet mediante tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e l’attivazione
di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non
consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o
laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili
economicamente o non realizzabili;

· la formazione qualificata,
nel campo ICT, del personale.

Nel dettaglio, le spese ammesse a contributo sono:

· acquisto hardware, software e servizi di consulenza
specialistica;

· spese di attivazione del
servizio
sostenute
una tantum, con esclusivo riferimento ai costi di realizzazione delle opere
infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa, attestazione,
collaudo dei cavi, e ai costi di dotazione e installazione degli apparati
necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;

· spese relative all’acquisto
e all’attivazione di decoder e parabole
per il collegamento alla rete
internet mediante la tecnologia satellitare;

· spese per la partecipazione
a corsi e per l’acquisizione di servizi di formazione qualificata.

L’incentivo è erogato sotto forma di un voucher dal valore
non superiore a 10.000 euro
, concesso nella misura del 50% delle
spese ammissibili.

Per maggiori informazioni relativamente a modalità di
partecipazione e tempistiche si attende la pubblicazione del bando.

A cura di Villani & Partners



La Legge sulla concorrenza, l’ereditarietà e ulteriori incongruenze.

NEWS Posted on Wed, September 06, 2017 09:54:26

POST 280

Uno degli aspetti che ha maggiormente caratterizzato la regolamentazione del settore della distribuzione farmaceutica nel nostro Paese riguarda la rigida disciplina della trasmissione ereditaria della titolarità di farmacia.

Una disciplina particolarmente tutelante per la famiglia del socio o titolare di farmacia, che è stata in passato oggetto di accese discussioni, anche sulla stampa generalista, per la presenza, da un lato, di restrittive norme sui requisiti soggettivi che dovevano essere necessariamente posseduti dai terzi per l’acquisizione della titolarità e, dall’altro, le importanti deroghe concesse invece agli eredi del farmacista defunto.

Fino al 2006 infatti la Legge prevedeva che alla morte del titolare/socio i suoi eredi, qualora non fossero stati “farmacisti-idonei”, avevano a disposizione tre anni per cedere la farmacia o la relativa partecipazione ereditata, ma il termine si allungava fino al compimento del trentesimo anno di età dell’erede (purché si trattasse del coniuge o di un altro erede in linea retta entro il secondo grado) o addirittura a dieci anni (purché l’erede si fosse iscritto alla facoltà di farmacia).

Queste deroghe, volte di fatto solo a consentire all’erede di acquisire i titoli necessari al mantenimento della farmacia, hanno favorito nel tempo la costituzione di vere e proprie dinastie e sono state spesso etichettate come espressione di un insano corporativismo.

A partire dal 2006 si è comunque assistito ad una radicale rivisitazione di queste regole successorie, attraverso l’accorciamento del periodo di tolleranza concesso agli eredi, che dapprima, con il tanto discusso Decreto Bersani, è stato portato in tutti i casi a soli due anni e successivamente, nel 2012 con il Decreto Cresci Italia di Monti, a dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione.

Anche la recente Legge sulla concorrenza interviene sul punto. Tuttavia, a differenza delle precedenti, la riforma operata non è diretta, ma appare “incidentale”, “scoordinata” e per certi versi “disarmonica”.

Infatti, fermo restando che in senso generale qualora il socio sia una società e non una persona fisica non ha più senso parlare di successione ereditaria, la norma di riferimento è rimasta sul punto, sotto il profilo letterale, del tutto immutata.

L’art. 7, Legge n.362/91 stabilisce infatti ancora che a seguito di acquisto a titolo di successione di una farmacia, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di un anno dalla presentazione della dichiarazione di successione. Tuttavia il secondo periodo del comma 2, che prima riguardava l’obbligo di essere farmacista-idoneo, oggi prevede l’incompatibilità con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Prorogato al 28/09/2017 il primo invio delle fatture.

NEWS Posted on Sat, September 02, 2017 11:28:29


POST 279

Posticipato dal 16 settembre al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017.
Questo è quanto si apprende dal Comunicato stampa n.147 di ieri pomeriggio da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’adempimento è stato introdotto dall’articolo 4 del Dl 193 del 22 ottobre 2016 che ha eliminato altri adempimenti come spesometro e black list. L’obbligo riguarda tutte le fatture in vendita e in acquisto registrate nel corso di ciascun trimestre (per il primo anno la cadenza è semestrale). I dati da trasmettere per ogni operazione sono: l’identità dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota iva applicata, l’imposta e la tipologia dell’operazione.
Anche se risulta positivo il fatto che la proroga sia arrivata con più di due settimane d’anticipo e non a ridosso della scadenza, non sono state accolte le istanze dei commercialisti che auspicavano la scadenza di metà ottobre per consentire ovviamente maggior tempo agli operatori per la preparazione del nuovo adempimento.

Luca Zannoni

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuove regole per i buoni pasto.

NEWS Posted on Fri, September 01, 2017 12:20:54

POST 278

Il recente DM del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 7 giugno 2017 aggiorna la disciplina dei buoni pasto riscrivendo in sostanza le loro caratteristiche e gli esercizi presso i quali sono spendibili.

L’entrata in vigore è prevista per il 9 settembre 2017 e andrà a sostituire la normativa precedente inclusa nel DPR 207/2010.

La nuova nozione di buoni pasto assume rilevanza anche ai fini fiscali, posto che l’art. 51 del TUIR – Testo Unico Redditi fa riferimento alle prestazioni per il servizio sostitutivo di mensa, ora regolamentate dal DM in commento.

La novità significativa è che i buoni saranno “cumulabili”, nel limite di otto, e sarà possibile utilizzarli anche nei giorni non lavorativi.

Si osservi, tuttavia, che sono stati sollevati dubbi relativamente al limite degli otto buoni, in quanto all’articolo 4, comma 1, lettera d), dove sono spiegate le caratteristiche dei buoni pasto, si stabilisce che “non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;”. Pertanto, non è chiaro il limite di utilizzo oggettivo-temporale, se su base giornaliera ovvero per operazione. Ma sembra comunque ragionevole propendere per l’utilizzo giornaliero massimo di otto buoni.

Alcune note sintetiche sui buoni pasto.

I buoni pasto sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato (art.2, c.1, lett.g del DM in commento).

I buoni pasto non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente fino all’importo di euro 5,29 al giorno, incrementato ad euro 7,00 per i buoni emessi in forma elettronica. L’importo che eccede tali importi concorre alla formazione del reddito in capo al lavoratore dipendente. Il dipendente, con riferimento alla medesima giornata lavorativa, non può fruire del servizio di mensa e impiegare contemporaneamente anche il buono o ricevere l’indennità sostituiva di euro 5,29 nei casi in cui è prevista dalla legge.

Per le imprese, i costi sostenuti per i buoni pasto sono deducibili quando il servizio è rivolto alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



La Legge sulla concorrenza e le nuove regole per la proprietà della farmacia.

NEWS Posted on Wed, August 30, 2017 11:18:18

POST 277

A seguito delle recenti modifiche normative introdotte dalla Legge sulla concorrenza, per diventare socio di una società titolare di farmacia, oggi non è più necessario essere “farmacista-idoneo”, ma è sufficiente non trovarsi in una situazione di “non incompatibilità”.

Adesso possono quindi divenire soci sia le persone fisiche sia le società purché non svolgano qualsiasi altra attività nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, non esercitino la professione medica, non siano titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori di altra farmacia, non intrattengano qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

L’incompatibilità prima in vigore tra la qualifica di socio e qualsiasi altra attività esercitata nel settore della intermediazione del farmaco è stata invece ora abrogata.

La verifica di eventuali incompatibilità spetta alla FOFI, all’Assessore alla sanità della regione/provincia-autonoma, all’Ordine provinciale dei farmacisti e all’ASL competenti per territorio.

È infine assegnato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di assicurare il rispetto di queste disposizioni, attraverso l’esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida attribuitili dalla Legge n. 287/90.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Nel bilancio redatto secondo i nuovi OIC doppio binario per i finanziamenti infragruppo.

NEWS Posted on Tue, August 29, 2017 13:19:34

POST 276

Il recente Decreto attuativo del Mef del 3 agosto 2017 detta le nuove regole di natura fiscale per le imprese, diverse da quelle previste dagli artt.2435-bis e 2435-ter del Codice Civile, che hanno dovuto applicare i rinnovati principi contabili OIC 15 e 19, a partire dall’esercizio 2016.

Il Decreto prevede che, in caso di finanziamento “agevolato” (o a tasso zero) da parte di soci con rapporto di controllo, «assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato». Nonostante l’infruttuosità del finanziamento motivata dal sostegno patrimoniale della controllante alla partecipata, i nuovi principi contabili prevedono ugualmente che i due soggetti rilevino i cc.dd. interessi figurativi vale a dire quelli passivi per la controllata-debitrice e gli attivi per la controllante-creditrice a conto economico con contropartita, rispettivamente, di una riserva di patrimonio netto e un maggior valore della partecipazione nella controllata. In definitiva, l’operazione di finanziamento infruttifero, o a tassi significativamente inferiori a quelli di mercato, instaurata tra soggetti correlati, comporta che l’operazione sia equiparata ad un apporto di patrimonio ed in tal caso il socio erogante il finanziamento dovrà registrare un incremento del costo della partecipazione mentre la partecipata dovrà registrare un incremento di una riserva di patrimonio netto, con contemporanea rilevazione, rispettivamente, di interessi attivi e passivi.

Rispetto a tali operazioni, l’articolo 1 del Decreto stabilisce l’irrilevanza fiscale, per il socio, dell’incremento del costo della partecipazione e degli interessi attivi figurativi e, per la partecipata, dell’incremento della riserva e degli interessi passivi figurativi.

Sostanzialmente, tali nuove regole fiscali aderiscono al principio della prevalenza della forma (quanto previsto dal contratto) piuttosto che a quello della sostanza dettato dal codice civile e dai principi contabili. Rilevano fiscalmente i soli componenti reddituali rilevati a conto economico in base al contratto (in tal caso non previsti) e non quelli figurativi imposti dagli innovati principi contabili.

Con tale differenza di approccio dal punto di vista fiscale rispetto a quello civilistico-contabile emerge il cosiddetto trattamento a “doppio binario” con cui determinati valori, in questo caso gli interessi, sono rilevati a bilancio ispirandosi alla sostanza economica delle operazioni, ma sono poi disconosciuti dalle norme tributarie legate invece alla forma giuridica delle operazioni stesse.

Si noti, che in considerazione del fatto che gran parte dei bilanci 2016 sono già stati chiusi, il provvedimento fa salvi i differenti comportamenti adottati dai contribuenti in relazione al trattamento fiscale degli interessi attivi e passivi in questione. Ciononostante, appare comunque opportuna la rivisitazione degli imponibili perché le poste interessate sono per loro natura pluriennali.

Da ultimo, si evidenzia che l’introduzione di tale ulteriore doppio binario tra valori di bilancio e valori fiscali potrebbe apparire come l’ennesima complicanza fiscale. Tuttavia, considerando la relazione di accompagnamento al provvedimento, si può affermare che tra le finalità del decreto ci sono anche quelle di evitare disparità di trattamento tra i due soggetti coinvolti, finanziatore e finanziata, che potrebbero adottare differenti modalità contabili per rilevare l’operazione. Si pensi, ad esempio, alla holding industriale microimpresa, non obbligata a seguire quanto disposto dai nuovi OIC 15 e 19, che finanzia la società controllata di grande dimensione obbligata invece a seguire i principi contabili suddetti.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Nuovi incentivi per progetti di R&S sviluppati da Reti Innovative Regionali e Distretti Industriali veneti.

NEWS Posted on Mon, August 28, 2017 12:21:22

POST 275

Ammontano a 20
milioni di euro
le risorse stanziate per il bando a sostegno
dei progetti di Ricerca industriale e/o Sviluppo sperimentale
sviluppati dalle
Reti Innovative Regionali e dai Distretti Industriali del Veneto.

Il bando in oggetto prevede la partecipazione di almeno una PMI facente
parte di un Distretto Industriale o di una Rete Innovativa Regionale e di
un organismo di ricerca. In aggiunta, possono partecipare
anche le Grandi Imprese.

L’intervento finanzia progetti di ricerca e sviluppo
che prevedono la collaborazione tra imprese e mondo della ricerca
per la creazione di nuovi prodotti e/o servizi e
lo sviluppo di tecnologie innovative sostenibili
, efficienti ed inclusive. L’obiettivo del bando è quello di favorire
il miglioramento dei sistemi produttivi con l’introduzione di prodotti ed
impianti “intelligenti”, dispositivi avanzati, software di virtual prototyping
e servizi ad alta intensità di conoscenza (KIBS), anche attraverso il sostegno
alla progettazione e all’attrezzamento di laboratori specifici.

L’intensità del sostegno, erogato in conto capitale,
è tra il 40% e il 70% della spesa ammessa, sulla base della
tipologia progettuale e dei soggetti coinvolti, e fino ad un ammontare massimo
di euro 3.000.000 di contributo per progetto. Ciascuna proposta progettuale
dovrà prevedere una spesa di almeno 500.000 euro.

Le spese ammesse appartengono alle seguenti categorie:

  • Spese
    di personale dipendente;
  • Strumenti
    e attrezzature (quote di utilizzo);
  • Costi
    relativi agli immobili (quote di ammortamento);
  • Consulenze
    specialistiche e servizi esterni;
  • Spese
    per la realizzazione di un prototipo;
  • Spese
    generali;
  • Spese
    per garanzie.

Le domande potranno essere presentate fino
al 17 ottobre 2017.

A cura di Villani & Partner



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