POST 284

Un’ulteriore novità introdotta dalla Legge 4 agosto 2017 n.124 è rappresentata dalla possibilità concessa alle farmacie soprannumerarie di trasferirsi territorialmente da un Comune all’altro della stessa Regione, qualora ricorrano determinate condizioni.

In particolare è necessario che le farmacie soprannumerarie:

– non siano sussidiate;

– non siano state vinte in base a concorso straordinario, ex art. 11, Legge n. 27/2012;

– siano site in Comuni con una popolazione inferiore a 6.600 abitanti e quindi in Comuni che, in base all’attuale quorum, abbiano diritto a non più di due sedi farmaceutiche;

– siano divenute soprannumerarie per effetto del decremento della popolazione;

– presentino un’apposita istanza e, qualora accolta, paghino una tassa di concessione governativa una tantum di euro 5.000.

È inoltre richiesto che:

– i Comuni in cui le farmacie soprannumerarie possono essere trasferite abbiano un numero di farmacie inferiore a quello spettante in base all’attuale quorum;

– venga redatta una graduatoria regionale delle varie Istanze di trasferimento, che tenga conto dei titoli posseduti e dell’ordine cronologico di ricevimento;

– il trasferimento si perfezioni entro il termine della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche.

Tale procedura, che dovrebbe consentire una ridistribuzione delle sedi farmaceutiche su base regionale, in considerazione dei flussi demografici, si presta tuttavia a diverse interpretazioni, che potrebbero originare molti nuovi contenziosi.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia