POST 278

Il recente DM del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 7 giugno 2017 aggiorna la disciplina dei buoni pasto riscrivendo in sostanza le loro caratteristiche e gli esercizi presso i quali sono spendibili.

L’entrata in vigore è prevista per il 9 settembre 2017 e andrà a sostituire la normativa precedente inclusa nel DPR 207/2010.

La nuova nozione di buoni pasto assume rilevanza anche ai fini fiscali, posto che l’art. 51 del TUIR – Testo Unico Redditi fa riferimento alle prestazioni per il servizio sostitutivo di mensa, ora regolamentate dal DM in commento.

La novità significativa è che i buoni saranno “cumulabili”, nel limite di otto, e sarà possibile utilizzarli anche nei giorni non lavorativi.

Si osservi, tuttavia, che sono stati sollevati dubbi relativamente al limite degli otto buoni, in quanto all’articolo 4, comma 1, lettera d), dove sono spiegate le caratteristiche dei buoni pasto, si stabilisce che “non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;”. Pertanto, non è chiaro il limite di utilizzo oggettivo-temporale, se su base giornaliera ovvero per operazione. Ma sembra comunque ragionevole propendere per l’utilizzo giornaliero massimo di otto buoni.

Alcune note sintetiche sui buoni pasto.

I buoni pasto sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato (art.2, c.1, lett.g del DM in commento).

I buoni pasto non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente fino all’importo di euro 5,29 al giorno, incrementato ad euro 7,00 per i buoni emessi in forma elettronica. L’importo che eccede tali importi concorre alla formazione del reddito in capo al lavoratore dipendente. Il dipendente, con riferimento alla medesima giornata lavorativa, non può fruire del servizio di mensa e impiegare contemporaneamente anche il buono o ricevere l’indennità sostituiva di euro 5,29 nei casi in cui è prevista dalla legge.

Per le imprese, i costi sostenuti per i buoni pasto sono deducibili quando il servizio è rivolto alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso