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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Periodi d’imposta coinvolti nella voluntary disclosure.

NEWS Posted on Tue, August 15, 2017 10:26:57

POST 266

Sul piano temporale la normativa sulla voluntary disclosure prevede che possano essere sanate le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.

Rientrano – in generale – nella procedura di collaborazione volontaria le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (RW) commesse con riguardo al modello UNICO 2010, presentato per gli investimenti e le attività illecitamente detenuti all’estero alla data del 31 dicembre 2009, fino a quelle contenute nel modello UNICO 2016, con riferimento agli investimenti e alle attività illecitamente detenuti all’estero nel corso del 2015. Tuttavia per le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale relative agli investimenti e alle attività detenuti illecitamente nei Paesi black list il periodo suddetto va dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2015.

Nella procedura – come regola – devono inoltre essere incluse le infedeltà dichiarative commesse per i periodi d’imposta dal 2010 al 2015, mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione devono essere oggetto di emersione anche le violazioni della medesima specie commesse per il periodo d’imposta 2009. Tuttavia i redditi connessi con gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati black list saranno interessati alla procedura, se non dichiarati, nei periodi d’imposta dal 2006 al 2015, nel caso in cui sia stata presentata la dichiarazione; i medesimi redditi saranno oggetto della procedura anche per i periodi d’imposta a decorrere dal 2004, nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa.

Non opera pero’ il “raddoppio dei termini” per l’accertamento e per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale per i cosiddetti “paesi black list con accordo” e quindi se congiuntamente:

1) sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 193 del 2016) un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni conforme all’articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE, ovvero che sia entrato in vigore alla medesima data un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 sempre dall’OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA); rientrano in tale fattispecie la Svizzera, il Principato di Monaco ed il Liechtenstein (come nella ‘vecchia procedura’) nonche’ anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra, (che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre 2016);

2) che alternativamente: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni; b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;

c) l’autore delle violazioni di cui all’articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l’obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria (cosiddetto waiver) e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Inoltre qualora l’autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono trasferite, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, il c.d. waiver e trasmetterlo, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, alle autorità finanziarie italiane.

Negli ultimi anni, essendosi ampliato l’elenco dei Paesi incluso nel citato decreto ministeriale del 4 settembre 1996, si è corrispondentemente ridotto quello degli Stati per i quali è possibile far emergere attività estere nell’ambito della collaborazione volontaria, usufruendo della riduzione alla metà della sanzione per violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale con la necessità di procedere al rimpatrio fisico o al rilascio del c.d. waiver. Tra tali Paesi rientra la Svizzera, ma anche altri Stati in condizione analoga, come ad esempio il Liechtenstein (incluso nell’elenco di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 1996 in vigore dal 22 agosto 2016) ed il Principato di Monaco (incluso nell’elenco di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 1996 in vigore dal 3 aprile 2017).

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Cassazione: periodo di percezione dei compensi amministratori.

NEWS Posted on Mon, August 14, 2017 10:18:10

POST 265

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 20033 del 2017 ha deciso che in caso di pagamento del compenso dell’amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario il relativo importo è deducibile secondo il “principio di cassa allargato” nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.

Come e’ noto – in base al Testo Unico delle Imposte sui Redditi – i compensi spettanti agli amministratori delle società sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti seguendo il cosiddetto principio di “cassa allargato” e quindi si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.

La norma, secondo la Cassazione, è costruita sul concetto di “percezione” poiché il reddito da lavoro è costituito da tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta.

Ne consegue che:

– ove la somma sia corrisposta in contanti, assume rilievo il momento della consegna corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente,

– ove il pagamento sia stato effettuato mediante assegno bancario o circolare, rileva la data apposta sull’assegno,

– nel’ipotesi infine in cui la disposizione sia stata effettuata con bonifico bancario, si deve far riferimento al giorno in cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario ossia al momento dell’accredito.

Secondo la Corte quindi nel caso di pagamento del compenso all’amministratore di società di capitali a mezzo di bonifico bancario, il relativo importo è deducibile secondo il principio di cassa allargato nell’esercizio in cui le somme sono accreditate al beneficiario senza che rilevi la data della disposizione o della valuta.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Voluntary disclosure ed esonero degli obblighi dichiarativi.

NEWS Posted on Mon, August 14, 2017 07:57:43

POST 264

I soggetti che accedono alla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria sono esonerati dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (Quadro RW) limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. Cio’ vale anche con riferimento agli adempimenti dichiarativi relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

I medesimi soggetti, in relazione all’ambito temporale sopra indicato, sono altresì esonerati dalla indicazione in dichiarazione per i redditi, generati da attività oggetto di collaborazione volontaria, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per i quali è versata l’IRPEF con l’aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale.

Tali esoneri dagli obblighi dichiarativi sono previsti dalla legge a condizione che le informazioni non indicate nella dichiarazione siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all’istanza di collaborazione volontaria e sia versato spontaneamente in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte nei termini previsti dalle norme sul ravvedimento operoso previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare 19/E del 2017 che non necessariamente l’esonero dagli obblighi dichiarativi deve essere esercitato congiuntamente per il 2016 e per la frazione di anno 2017, potendo il contribuente avvalersi di tale facoltà solo in relazione alle attività ed ai redditi finanziari del 2016, indicando invece gli stessi nella dichiarazione per l’anno 2017 e versando per tale annualità le relative imposte nei modi e nei termini ordinari.

L’Agenzia delle Entrate ha infine precisato con la Circolare n. 21/E del 2017 che in caso di presentazione di istanza integrativa, la quale in base alla legge può essere trasmessa entro il 30 settembre 2017, il termine finale della frazione di 2017 che può essere oggetto di esonero dagli obblighi dichiarativi andrà a coincidere con la data di presentazione di quest’ultima.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Voluntary Disclosure: un quadro di sintesi aggiornato.

NEWS Posted on Sun, August 13, 2017 13:49:08

POST 263

Il “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017” (decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”) ha inserito l’articolo 5-octies nel decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (“decreto legge”) che ha previsto la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, in un intervallo temporale che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017.

I primi chiarimenti interpretativi relativi alla nuova edizione della voluntary disclosure sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 19/E del 12 giugno 2017.

Successivamente, l’articolo 1-ter della “manovra correttiva del 2017” (decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, nel testo convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) ha modificato il citato articolo 5-octies del decreto legge.

Le ultime novità normative in materia di voluntary disclosure sono state commentate dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 21/E del 20 luglio 2017.

Infine, di recente e’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 28 luglio 2017 di proroga dei termini per l’adesione alla Voluntary Disclosure. Il Decreto stabilisce che il termine del 31 luglio 2017, entro il quale e’ possibile avvalersi della riapertura della procedura di collaborazione volontaria, e’ prorogato al 30 settembre 2017.

Sulla base delle suddette disposizioni l’istanza di collaborazione volontaria può essere presentata/integrata fino al 30 settembre 2017 ed entro il medesimo termine devono essere altresì trasmesse la documentazione e la relazione accompagnatoria.

Inoltre in attuazione alle disposizioni di legge è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Prot. n. 233984, del 30 dicembre 2016, che ha approvato il modello per la richiesta di accesso alla nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria e definito le relative modalità attuative.

Tuttavia, come reso noto dall’Agenzia delle entrate con il Comunicato stampa del 25 ottobre 2016, già con l’entrata in vigore del decreto legge n. 193 del 2016 (24 ottobre 2016) e prima dell’approvazione del nuovo modello, i contribuenti potevano inviare l’istanza di accesso alla nuova procedura di collaborazione volontaria, utilizzando il “vecchio” modello di istanza approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015 e trasmettendolo esclusivamente per via telematica con le modalità previste al punto 4 del provvedimento. I contribuenti che si sono avvalsi di tale possibilità sono comunque tenuti a confermare l’accesso alla procedura inviando il modello approvato con il citato Provvedimento del 30 dicembre 2016 e compilando la casella denominata “Istanza trasmessa in precedenza”. L’istanza di conferma potrà essere trasmessa entro il 30 settembre 2017, in quanto si tratta di richiesta successiva alla prima inviata con il “vecchio modello”, mediante la quale è stata manifestata la volontà del contribuente di accedere alla collaborazione volontaria.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Varato il DPCM di proroga di versamento imposte.

NEWS Posted on Sun, August 13, 2017 09:54:38

POST 262

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha disposto il differimento dei termini per il versamento delle imposte dichiarate nell’anno 2017 da imprese e lavoratori autonomi. Il decreto del Presidente del Consiglio, del 3 agosto, è stato registrato dalla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il testo del decreto e’ scaricabile al seguente link

http://www.mef.gov.it/inevidenza/documenti/DPCM_fiscale_3_-_8_-_2017.pdf

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Il DDL Concorrenza e le possibili degenerazioni del mercato.

NEWS Posted on Sat, August 12, 2017 18:59:32

POST 261

Il mercato della farmacia in Italia -come noto- è caratterizzato da un rigido sistema normativo, volto a garantire il soddisfacimento di un bisogno di primaria importanza, costituzionalmente garantito, quale quello della salute.

Questo Sistema finora si è retto su alcuni capisaldi quali, per esempio, l’esclusività della vendita dei farmaci (di fascia A); il contingentamento delle autorizzazioni (in base alla popolazione); l’equidistribuzione territoriale (attraverso l’identificazione delle piante organiche o zone); la proprietà, gestione e responsabilità sanitaria dell’esercizio-farmacia esclusivamente ai farmacisti (in possesso di stringenti requisiti soggettivi).

Insomma, un impianto normativo coerente e volto a favorire l’istaurarsi di uno stretto legame tra farmacista-Farmacia-popolazione.

Il farmacista doveva infatti svolgere una vera e propria missione sul territorio, non poteva essere un semplice imprenditore, un puro investitore, uno speculatore.

Era soprattutto un professionista destinato a servire un territorio ben definito, assumendosene tutta la responsabilità sanitaria, ma “anche” imprenditoriale, economica e patrimoniale.

Con l’approvazione del DDL Concorrenza, tutto ciò viene superato e si creano i presupposti per l’ingresso potente, se non addirittura prepotente (!), delle multinazionali, della finanza e del “grande capitale” in genere. Per la spersonalizzazione del servizio. Per una nuova Farmacia, non più dei farmacisti o solo dei farmacisti.

I rischi più evidenti sono quelli, da un lato, della degenerazione dei piccoli esercizi di vicinato, a conduzione famigliare, in grandi catene e category killer, ispirate più da logiche di business, che di salute, e dall’altro, della distorsione del mercato, che si realizzerebbe nel momento in cui l’offerta di prodotti farmaceutici, non fosse più guidata dalla domanda ovvero dalle esigenze di salute del cliente, ma dall’interesse economico-finanziario dell’Industria e/o della Distribuzione intermedia.

Purtroppo per evitare questi rischi, si sarebbe dovuto intervenire in modo incisivo sulle “incompatibilità”. In oltre due anni di dibattito parlamentare, c’era tutto il tempo per farlo e correggere una norma malscritta e pericolosa. Non lo si è voluto fare. Non è stato fatto.

La scelta politica è quella di una radicale trasformazione del Settore e di un servizio, che finora aveva dato ottimi risultati in termini di presidio sanitario e di contenimento della spesa pubblica.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Mestre Venezia



Il DDL Concorrenza, le società di capitali e i primi riflessi fiscali.

NEWS Posted on Wed, August 09, 2017 08:47:28

POST 260

Il reddito prodotto dalla farmacia, sia in forma di ditta individuale che di partecipazione in società di persone (s.a.s. e s.n.c.), è in via ordinaria imputato per “trasparenza” direttamente alla persona fisica: all’imprenditore o al socio. È quindi assoggettato in base alle disposizioni del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917/1986) all’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) ovvero ad un’aliquota progressiva, che varia dal 23% al 43% a seconda degli scaglioni di reddito realizzati. A prescindere che tali redditi siano stati effettivamente prelevati/distribuiti dal farmacista imprenditore/socio.

L’approvazione della Legge sulla concorrenza, introducendo le società di capitali quale ulteriore forma di gestione della farmacia (privata), comporta la possibilità di adottare un regime di tassazione completamente diverso, opposto a quello finora naturalmente applicato.

Il regime ordinario di tassazione dei redditi di impresa prodotti dalle società di capitali è infatti quello dell’Ires (Imposta sul reddito delle società). Per tali redditi il Tuir prevede due livelli di tassazione:

– in capo alla società con un’aliquota fissa, proporzionale (art.77, Tuir), pari oggi per effetto delle modifiche introdotte dall’ultima Legge di Bilancio al 24%;

– in capo alla persona fisica/socio/azionista, solo in caso di distribuzione di utili/dividendi, con le aliquote marginali crescenti Irpef (dal 23% al 43%).

A complicare il quadro vi sono poi i regimi opzionali, che possono essere scelti sia dalle ditte individuali/società di persone sia dalle società di capitali e che si sostanziano di fatto nell’applicazione, con alcune sfumature, delle regole del regime fiscale opposto a quello naturale.

È così possibile, da un lato, che le società di capitali scelgano di essere tassate per “trasparenza”, con diretta imputazione del reddito pro quota ai soci (artt. 115-116, Tuir), e dall’altro che le ditte individuali/società di persone optino (art.55-bis, Tuir) per l’applicazione dell’Imposta sul reddito d’impresa (Iri), e quindi per i due livelli di tassazione (società/persona) propri delle società di capitali.

Pertanto una delle prime conseguenze dell’approvazione della Legge sulla concorrenza è la valutazione anche sul piano fiscale del regime fiscale più conveniente a cui ora è possibile assoggettare i redditi derivanti dall’esercizio di farmacie private.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Il DDL Concorrenza, le società di capitali e la maturazione dell’impresa-farmacia.

NEWS Posted on Mon, August 07, 2017 10:42:01

POST 259

Una delle più significative modifiche introdotte dalla recente Legge annuale per il mercato e la concorrenza (meglio nota come DDL Concorrenza) è la possibilità di gestire le farmacie private anche sotto la veste giuridica delle società di capitali.

Tale possibilità era infatti finora concessa alle sole ditte individuali, alle società di persone (s.a.s. e s.n.c.) e alle (pochissime) società cooperative a responsabilità limitata.

Le società di capitali si dividono in S.p.a. (società per azioni), S.a.p.a. (società in accomandita per azioni), S.r.l. (società a responsabilità limitata) e, recentemente, S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata).

Le società di capitali, come suggerisce il nome, si distinguono dalle società di persone in quanto il fattore prevalente non sono le persone dei soci (il c.d. “intuitus personae”), ma il capitale dagli stessi conferito, che diventa capitale sociale. Hanno piena e perfetta autonomia patrimoniale: i beni conferiti dai soci diventano beni di proprietà della società.

Le società di capitali hanno una propria “personalità giuridica”: sono soggetti di diritto a sé stanti, formalmente distinti dalle persone dei soci.

Le società di capitali hanno -insomma- un proprio patrimonio, propri diritti e proprie obbligazioni, distinti da quelli personali del socio. Di conseguenza, i creditori personali del socio non possono soddisfarsi sul patrimonio della società (di capitali), né i creditori sociali possono soddisfarsi sul patrimonio personale del socio.

È infatti la società (di capitali) a rispondere, con il proprio patrimonio, delle obbligazioni sociali, mentre il socio gode (generalmente) di una responsabilità limitata al solo capitale conferito.

Tuttavia, considerato che il patrimonio sociale costituisce l’unica garanzia concessa ai creditori della società, il Codice civile prevede specifiche norme che ne disciplinano la consistenza minima del capitale, la preservazione del patrimonio, la redazione del bilancio e in genere la pubblicità di tutti i fatti rilevanti della vita sociale.

Pertanto una gestione patrimoniale disattenta, che nelle società di persone e ancor più nelle ditte individuali, è -tutto sommato- tollerata in primis dal legislatore, nelle società di capitali è inammissibile.

La norma civilistica infatti, al fine di tutelare l’integrità del capitale sociale, stabilisce una serie di vincoli alla distribuzione degli utili.

Così nelle società di capitali i soci non possono prelevare a piacimento denaro dalle casse sociali, ma gli utili possono essere prelevati (o meglio: distribuiti!) soltanto se effettivamente realizzati e dopo gli accantonamenti obbligatori a “riserva”. Inoltre, se la società ha subìto una perdita, non si possono distribuire utili fino a quando la perdita non sia stata interamente coperta o il capitale sociale ridotto in misura corrispondente.

Nelle Farmacie che assumeranno la veste di società di capitali si dovrà quindi fare molta più attenzione sia ai prelievi, ma anche a tutta una serie di formalismi quali, per esempio, la redazione e il deposito in Camera di commercio del bilancio, la regolare tenuta dei Libri sociali obbligatori, la verbalizzazione delle assemblee dei soci e dei consigli di amministrazione.

Tutto ciò consentirà certamente una “maturazione” imprenditoriale della Farmacia e la metterà in buona parte al riparo da quei dissesti finanziari che la hanno in parte recentemente interessata.

Si tratta di capire se questa maturazione riguarderà anche i Farmacisti oppure se per loro non ci sarà più posto nel mondo dell’imprenditoria. Se la complessa figura del “farmacista-imprenditore”, sia destinata a risolversi con la scomparsa dell’imprenditore.

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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