POST 266

Sul piano temporale la normativa sulla voluntary disclosure prevede che possano essere sanate le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016.

Rientrano – in generale – nella procedura di collaborazione volontaria le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (RW) commesse con riguardo al modello UNICO 2010, presentato per gli investimenti e le attività illecitamente detenuti all’estero alla data del 31 dicembre 2009, fino a quelle contenute nel modello UNICO 2016, con riferimento agli investimenti e alle attività illecitamente detenuti all’estero nel corso del 2015. Tuttavia per le violazioni dichiarative in materia di monitoraggio fiscale relative agli investimenti e alle attività detenuti illecitamente nei Paesi black list il periodo suddetto va dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2015.

Nella procedura – come regola – devono inoltre essere incluse le infedeltà dichiarative commesse per i periodi d’imposta dal 2010 al 2015, mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione devono essere oggetto di emersione anche le violazioni della medesima specie commesse per il periodo d’imposta 2009. Tuttavia i redditi connessi con gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati black list saranno interessati alla procedura, se non dichiarati, nei periodi d’imposta dal 2006 al 2015, nel caso in cui sia stata presentata la dichiarazione; i medesimi redditi saranno oggetto della procedura anche per i periodi d’imposta a decorrere dal 2004, nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa.

Non opera pero’ il “raddoppio dei termini” per l’accertamento e per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale per i cosiddetti “paesi black list con accordo” e quindi se congiuntamente:

1) sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 193 del 2016) un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni conforme all’articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE, ovvero che sia entrato in vigore alla medesima data un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 sempre dall’OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA); rientrano in tale fattispecie la Svizzera, il Principato di Monaco ed il Liechtenstein (come nella ‘vecchia procedura’) nonche’ anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra, (che hanno sottoscritto un accordo di scambio informativo in vigore alla data del 24 ottobre 2016);

2) che alternativamente: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni; b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;

c) l’autore delle violazioni di cui all’articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l’obbligo di eseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria (cosiddetto waiver) e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Inoltre qualora l’autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono trasferite, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, il c.d. waiver e trasmetterlo, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività, alle autorità finanziarie italiane.

Negli ultimi anni, essendosi ampliato l’elenco dei Paesi incluso nel citato decreto ministeriale del 4 settembre 1996, si è corrispondentemente ridotto quello degli Stati per i quali è possibile far emergere attività estere nell’ambito della collaborazione volontaria, usufruendo della riduzione alla metà della sanzione per violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale con la necessità di procedere al rimpatrio fisico o al rilascio del c.d. waiver. Tra tali Paesi rientra la Svizzera, ma anche altri Stati in condizione analoga, come ad esempio il Liechtenstein (incluso nell’elenco di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 1996 in vigore dal 22 agosto 2016) ed il Principato di Monaco (incluso nell’elenco di cui al decreto ministeriale del 4 settembre 1996 in vigore dal 3 aprile 2017).

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso