POST 264

I soggetti che accedono alla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria sono esonerati dagli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (Quadro RW) limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. Cio’ vale anche con riferimento agli adempimenti dichiarativi relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

I medesimi soggetti, in relazione all’ambito temporale sopra indicato, sono altresì esonerati dalla indicazione in dichiarazione per i redditi, generati da attività oggetto di collaborazione volontaria, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per i quali è versata l’IRPEF con l’aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale.

Tali esoneri dagli obblighi dichiarativi sono previsti dalla legge a condizione che le informazioni non indicate nella dichiarazione siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all’istanza di collaborazione volontaria e sia versato spontaneamente in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte nei termini previsti dalle norme sul ravvedimento operoso previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare 19/E del 2017 che non necessariamente l’esonero dagli obblighi dichiarativi deve essere esercitato congiuntamente per il 2016 e per la frazione di anno 2017, potendo il contribuente avvalersi di tale facoltà solo in relazione alle attività ed ai redditi finanziari del 2016, indicando invece gli stessi nella dichiarazione per l’anno 2017 e versando per tale annualità le relative imposte nei modi e nei termini ordinari.

L’Agenzia delle Entrate ha infine precisato con la Circolare n. 21/E del 2017 che in caso di presentazione di istanza integrativa, la quale in base alla legge può essere trasmessa entro il 30 settembre 2017, il termine finale della frazione di 2017 che può essere oggetto di esonero dagli obblighi dichiarativi andrà a coincidere con la data di presentazione di quest’ultima.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso