POST 267

PREMESSA:

La precedente edizione della collaborazione volontaria era impostata su un procedimento che prevedeva sostanzialmente che il Contribuente fornisse all’Amministrazione finanziaria le informazioni necessarie per la determinazione del quantum dovuto per il perfezionamento della procedura. Sulla base di tali informazioni i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate procedevano a quantificare le somme dovute. In occasione della riapertura dei termini per accedere alla procedura di collaborazione volontaria il legislatore ha modificato tale impostazione, dando ai contribuenti la possibilità di provvedere al pagamento spontaneo delle somme a seguito dell’autoliquidazione di imposte, sanzioni e interessi dovuti per il perfezionamento della procedura, effettuata sulla base dei dati contenuti nell’istanza presentata. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre 2017, oppure può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. In ogni caso, per il pagamento spontaneo, il contribuente non può avvalersi della compensazione.

AUTOLIQUIDAZIONE:

Nel caso in cui il contribuente autoliquidi le somme dovute per il perfezionamento della procedura, le regole cui deve attenersi sono analoghe a quelle che avrebbe applicato l’Ufficio per la determinazione del quantum dovuto in relazione alla precedente edizione della procedura.

Come precisato dall’Amministrazione Finanziaria nella Circolare 19/E del 2017, il versamento spontaneo deve “essere considerato una sorta di anticipazione temporale della determinazione degli importi dovuti in base agli atti che gli uffici dell’Agenzia delle entrate dovrebbero emettere nell’ambito dell’iter procedimentale delineato dalla legge n. 186 del 2014”.

A seguito quindi del corretto versamento di quanto dovuto, l’Agenzia delle entrate comunicherà l’avvenuto perfezionamento della procedura via posta elettronica certificata all’indirizzo indicato a tal fine dal contribuente nella richiesta di accesso alla procedura.

Diversamente, in caso di mancato o insufficiente versamento spontaneo delle somme dovute, l’iter procedimentale prevede che l’Agenzia delle entrate provveda al recupero degli importi ancora dovuti; in tal caso il legislatore ha previsto l’applicazione di una specifica maggiorazione sulle somme da versare del 3 o del 10 per cento, a seconda della consistenza percentuale degli errori e della tipologia di essi.

In particolare tale maggiorazione è del 10 per cento, se l’insufficienza del versamento supera:

– il 10 per cento delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;

– il 30 per cento delle somme da versare negli altri casi.

La maggiorazione prevista in caso di pagamento spontaneo insufficiente è invece del 3 per cento, qualora la carenza sia inferiore o uguale:

– al 10 per cento delle somme da versare, se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;

– al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi.

Pertanto, fermo restando il versamento effettuato, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme ancora dovute mediante procedimento che viene attivato con la notifica dell’invito a comparire e dell’atto di contestazione.

Al riguardo occorre precisare che la congruità del versamento spontaneo deve essere valutata da parte dell’Ufficio con riguardo a ciascuna annualità oggetto della procedura.

ll legislatore, con la “manovra correttiva 2017”, è intervenuto nella disciplina della collaborazione volontaria introducendo alcuni correttivi al procedimento, in particolare in relazione alla modalità di determinazione da parte del competente ufficio delle somme dovute dal contribuente nel caso in cui il pagamento spontaneo effettuato a seguito di autoliquidazione risulti carente all’esito dei controlli. In particolare, sulla base della citata modifica normativa, in caso di insufficiente versamento spontaneo, (a) l’importo della sanzione base su cui calcolare i suddetti aumenti del 10 o del 3 per cento e’ determinato utilizzando le riduzioni sanzionatorie previste in caso di versamento spontaneo e (b) l’importo totale ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, compreso quanto già versato, non puo’ in nessun caso essere superiore rispetto a quanto sarebbe dovuto in caso di comportamento inerte da parte dell’istante. Tale disciplina è finalizzata ad evitare che il “contribuente che autoliquida”, possa trovarsi in una situazione più onerosa rispetto al contribuente che è rimasto completamente inerte, attendendo l’azione dell’Amministrazione finanziaria, pur esprimendo la sua condotta un livello di compliance maggiore rispetto al contribuente che non ha effettuato alcun versamento spontaneo.

Infine si evidenzia che se il pagamento spontaneo delle somme dovute è superiore alle somme da versare, l’eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione da parte dell’autore delle violazioni. Pertanto, a seguito del controllo del pagamento spontaneo, qualora l’Ufficio rilevi tale eccedenza, nel comunicare l’avvenuto perfezionamento della procedura, eventualmente con riferimento solo ad alcune annualità oggetto della stessa, avrà cura di informare l’istante anche della sussistenza di una eccedenza che potrà essere dallo stesso richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione.

NON AUTOLIQUIDAZIONE:

Qualora il Contribuente decida di non avvalersi della autoliquidazione delle somme dovute, innescherà l’attivazione di un procedimento da parte della competente struttura dell’Agenzia delle entrate, analogo a quello già previsto in relazione alla precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria ma con un incremento delle sanzioni da versare.

Se l’autore delle violazioni non provvede spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il 30 settembre 2017 o qualora il versamento spontaneo delle stesse risulti insufficiente, l’Agenzia delle entrate, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni (abrogate dall’articolo 1, comma 637, lettera c) n. 1.2 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) relative alla definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio (articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014; in tal caso l’autore della violazione può versare le somme dovute in base all’invito entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale entro il termine per la proposizione del ricorso.

Anche per tali versamenti, analogamente a quanto previsto in caso di pagamento spontaneo, l’autore delle violazioni non può avvalersi della compensazione.

Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.

E’ previsto, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata.

Se i contribuenti non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (articolo 5, comma 2, del decreto legge) sono determinate in misura leggermente maggiore rispetto al caso di autoliquidazione, ed in particolare:

– in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell’articolo 5-quinquies del decreto legge;

– in misura pari all’85 per cento del minimo edittale negli altri casi.

In caso di mancato pagamento spontaneo, la medesima misura dell’85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all’estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute.

Il mancato pagamento spontaneo determina l’attivazione dal parte dell’Ufficio del procedimento previsto dall’articolo 5-octies, comma 1, lettera f) del decreto legge, che sarà avviato dalla notifica dell’invito al contraddittorio.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso