POST 269

In generale la Legge appena varata dal Parlamento, recependo il disposto dell’art. 47, comma 4, Legge n.99/09, è volta a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati; promuovere (appunto!) lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori.

Nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge infatti, non solo si afferma che la libera concorrenza stimola la performance economica e offre ai consumatori una scelta più ampia di prodotti e di servizi di migliore qualità e prezzi più competitivi, ma anche e soprattutto si specificano la finalità che la norma intende perseguire nel tempo. Gli obiettivi di:

  • lungo periodo: sono la crescita del Pil e l’aumento del reddito e dell’occupazione;
  • medio periodo: sono l’aumento della concorrenza e della contendibilità dei mercati dei servizi di riferimento e la tutela dei consumatori;
  • breve periodo: sono l’eliminazione di alcune barriere all’entrata e la riduzione dei costi per i consumatori.

Nella Relazione sono inoltre individuati alcuni indicatori (tratti dalla scienza economica) in grado di misurare il raggiungimento dei singoli obiettivi.

L’Indice di Lerner, ad esempio, misura il potere monopolistico di un’impresa in base ai prezzi che riesce a praticare, mentre l’Indice di Herfindahi-Hirschman, misura il grado di concentrazione del marcato in base al numero di imprese ivi presenti.

Pertanto il superamento delle piccole catene di farmacie, attraverso l’eliminazione del limite massimo delle 4 farmacie per provincia, che aveva finora garantito la parcellazione del mercato in una moltitudine di piccole e micro imprese indipendenti, è quindi contrasto con le finalità generali della norma. Anzi, il nuovo limite del 20% su base regionale, favorendo la concentrazione del mercato in poche grandi catene, muove esattamente nella direzione opposta a quella voluta o (se non altro) dichiarata.

A tutta evidenza, paiono quindi una forzatura de tutto non convincente, da un lato, gli obiettivi per il settore della distribuzione farmaceutica definiti nella Relazione (nel breve: l’eliminazione di un vincolo ingiustificato alla libertà di organizzazione dell’attività d’impresa, mentre nel medio-lungo: la modernizzazione della distribuzione farmaceutica, la differenziazione dell’offerta e la riduzione dei prezzi per i consumatori); dall’altro lato, gli indicatori che dovrebbero misurare l’efficacia dell’intervento (il numero delle società di capitali titolari di farmacie costituite; il tasso di incremento di tale numero negli anni successivi al primo; l’andamento del numero delle licenze per società titolare; livello generale, nel medio-lungo periodo, l’indicatore del livello medio dei prezzi delle specialità farmaceutiche e la marginalità media sui farmaci).

Giovanni Loi
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia