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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Invio telematico dei corrispettivi generalizzato dal 1 gennaio 2020

NEWS Posted on Wed, January 09, 2019 10:59:50

POST 436

Il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, così come modificato dalla legge di conversione n. 136 del 17 dicembre 2018, introduce l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri

– a tutti i commercianti al minuto, a partire dal 1° gennaio 2020;

– ai commercianti il cui volume d’affari è superiore a 400.000 euro, dal 1° luglio 2019.

La norma prevede, altresì, che, con apposito decreto, potranno essere individuati i soggetti esonerati da tale obbligo.

Per gli anni 2019 e 2020, al contribuente che acquisterà o adatterà gli strumenti necessari a porre in essere tale adempimento verrà riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione tramite mod. F24. L’importo del contributopotrà essere complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, demandando a un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità di funzionamento.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Confermata la proroga al 31.12.2019 per le detrazioni fiscali nel settore edile.

NEWS Posted on Mon, January 07, 2019 14:51:07

POST 435

La Legge di bilancio per l’anno 2019 ha confermato la proroga di tutte le detrazioni fiscali nel settore edilizia al 31 dicembre 2019.

Vengono pertanto prorogate al 31 dicembre 2019:

1. la detrazione fiscale per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio (interventi di ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria, di immobili a destinazione abitativa, nonché per la manutenzione ordinaria sulle relative parti comuni) nella “misura rafforzata” pari al 50 per cento della spesa sostenuta e fino ad una spesa massima di 96.000 euro per unità abitativa;

2. la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica, nei limiti di spesa, nella misura percentuale di detrazione (percentuali variabili dal 50 all’85 per cento della spesa sostenuta in relazione alla tipologia di intervento realizzato) ed alle condizioni già vigenti nel 2018;

3. la detrazione fiscale per l’acquisto di mobili, arredi e grandi elettrodomestici relativa alle spese sostenute nel 2019 per beni destinati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire al 1° gennaio 2018 e per i quali si è beneficiato della relativa detrazione fiscale, nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta e fino ad una spesa massima di 10.000 euro per unità abitativa;

4. la detrazione per gli interventi di sistemazione del verde (c.d. bonus verde) nella misura del 36 per cento della spesa sostenuta e fino ad una spesa massima di 5.000 euro.

Restano fermi tutti gli specifici adempimenti già precedentemente richiesti dalle relative distinte normative per l’accesso alle detrazioni fiscali.

Chiara Curti
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



“Mini Ires” al 15%.

NEWS Posted on Mon, January 07, 2019 12:25:22

POST 434

La legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018, articolo 1, commi da 28 a
34) introduce una nuova agevolazione che consiste nella riduzione dell’Ires al 15%, per la parte del reddito dichiarato dalle
società ed enti, che effettuano nuovi investimenti ed incrementano i livelli occupazionali
.

Più in dettaglio, a partire dai periodi d’imposta successivi a quello
in corso al 31 dicembre 2018, si potrà applicare l’aliquota Ires al 15%, su una
parte di reddito complessivo netto, corrispondente agli utili del periodo
d’imposta precedente
a quello per il quale è presentata la dichiarazione, accantonati
a riserve diverse da quelle di utili non disponibili
.

L’importo agevolabile è comunque limitato alla somma:


degli investimenti effettuati in beni strumentali
materiali nuovi
di cui all’articolo 102 del testo unico;


del costo del personale dipendente assunto
con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Dalla quota di utili del periodo precedente, accantonati a
riserve, devono essere comunque dedotte
le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai
soci.

Si attendono ora i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per
sciogliere alcuni dubbi interpretativi inerenti l’applicazione pratica
dell’agevolazione.

Lorenzo Tirindelli
Dottore Commercialista – Studio
Epica Montebelluna



Ma che fine ha fatto il nuovo sistema di remunerazione della Farmacia?

NEWS Posted on Sun, January 06, 2019 11:26:27

POST 433

Il sistema di remunerazione della Filiera del farmaco -come noto- si caratterizza per il riconoscimento ex lege all’Industria, alla Distribuzione intermedia e alla Farmacia di una percentuale (“margine”) del prezzo di vendita al pubblico del medicinale.

Tuttavia il cosiddetto “sistema del margine” in Italia, come all’estero, nei molti Paesi che lo hanno adottato, si è dimostrato incapace di garantire il mantenimento degli adeguati livelli di remunerazione della Filiera in un contesto di prezzi medi dei farmaci decrescenti per effetto della progressiva introduzione dei farmaci equivalenti.

Al fine di correggere questa grave distorsione del mercato, ancora nel 2010, il Governo Berlusconi dispose col DL 78/2010 l’avvio di un confronto tecnico per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica tra il Min. della salute, il MEF, l’AIFA e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Successivamente nel 2012 il Governo Monti stabilì col DL 95/2012 che a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’attuale sistema di remunerazione fosse sostituito da un nuovo metodo, definito con Decreto del Min. Salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, sulla base di un accordo tra le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l’Aifa. Il DL 95/2012 prevedeva inoltre che, in caso di mancato accordo tra gli attori coinvolti, onde garantire comunque il rispetto del suddetto termine, il Governo dovesse intervenire direttamente e autonomamente, attraverso Decreto del Min. Salute, di concerto con il MEF.

Purtroppo i buoni propositi dei nostri governanti si sono scontrati con la colpevole incapacità degli attori della Filiera (e non solo!) e così nel silenzio generale lo scorso 1° gennaio, che avrebbe dovuto finalmente sancire l’entrata in vigore del nuovo modello di remunerazione, ai sensi dell’art.1, comma 1141, Legge 205/2017, è invece trascorso con l’ennesimo un nulla di fatto, nel più penoso silenzio generale.

Al contrario da noi, nella Francia di Macron, dei “gilet gialli”, della bistrattata Farmacia d’oltralpe, il 1° gennaio 2019 sarà ricordato per l’entrata in vigore dei nuovi parametri che caratterizzano il loro nuovo modello di remunerazione delle Farmacie da parte della mutua pubblica.

Il modello francese oggi in vigore prevede:

  • un compenso professionale di € 0,51 per ogni ricetta trattata, di € 1,02 per la spedizione delle ricette che riguardano gli anziani con più 70 anni e i bambini con meno di 3 anni, di € 2,04 per la dispensazione di farmaci dal profilo specifico (stupefacenti, ansiolitici, ecc.);
  • un margine del 10% sui farmaci con prezzo (ex-factory) fino ad € 1,91, del 6% sui prodotti con prezzo compreso tra €150,00 ed € 1.600,00 ed infine dello 0% per i farmaci con prezzo superiore ad € 1.600,00.

Si tratta quindi di un “modello misto”, che affianca alla remunerazione del “margine”, quella “fissa” dell’attività professionale, ma che progressivamente, agendo sui diversi parametri, renderà sempre più analestico il compenso del farmacista rispetto alla diminuzione dei prezzi, per il bene dei farmacisti e della salute dei francesi.

Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Definizione agevolata delle controversie tributarie.

NEWS Posted on Sat, January 05, 2019 11:18:41

POST 432

(nota di aggiornamento dopo la conversione in legge del decreto fiscale 23/10/2018, n. 119).

La legge di conversione del decreto legge citato, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18/12/2018 (Legge 17/12/2018, n. 136), ha introdotto alcune modifiche volte a rendere più favorevole la definizione delle liti fiscali pendenti con l’Agenzia delle Entrate alla data del 24/10/2018. Ciò è avvenuto rivedendo al ribasso le somme dovute percentualmente dai contribuenti per aderire all’istituto.

Le nuove aliquote di definizione sono le seguenti:

a) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del suo valore;

b) in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, le controversie possono essere definite con il pagamento:

b1) del 40 per cento del valore della controversia qualora la soccombenza si sia verificata nella pronuncia di primo grado;

b2) del 15 per cento del valore della controversia qualora la soccombenza si sia verificata in grado di appello;

b3) del 5 per cento del valore della controversia qualora sussista la cosiddetta “doppia conforme” ovvero la controversia penda innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19/12/2018) e l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

La stessa legge di conversione ha disciplinato il caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate prevedendo che l’importo del tributo (al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni) è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata nella pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le percentuali sopra riportate, per la parte di atto annullata.

Va ricordato per completezza:

a) che il “valore della controversia” da assumere quale base di calcolo per determinare le somme dovute a titolo di definizione agevolata, corrisponde alle maggiori imposte accertate con l’atto impugnato senza conteggiare i relativi interessi (liquidati nell’atto) e le conseguenti sanzioni (irrogate nell’atto);

b) che sono definibili le controversie il cui ricorso di primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24/10/2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;

c) che il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata (come quello di presentazione della domanda) scade il 31/5/2019. Tali adempimenti sono richiesti per il perfezionamento della definizione;

d) che nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali (con una dilazione di durata complessivamente pari a cinque anni). Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali. Non è consentito di compensare eventuali crediti d’imposta. Possono invece essere scomputati gli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorchè eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Qualora infine non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Avv. Claudio Tiberti



Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.

NEWS Posted on Fri, January 04, 2019 09:03:33

POST 431

La Legge di Bilancio
2019 proroga, ancora una volta, la
facoltà per i “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non
commerciali) di rideterminare i valori delle partecipazioni
in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili).

Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere
determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta
da specifiche categorie di soggetti (es. Dottori Commercialisti per le
partecipazioni, Ingegneri, Geometri, Architetti per i terreni). Il valore così
rideterminato è assoggettato un’imposta sostitutiva.

La norma consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non
quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate
annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019.

La redazione e il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro la data del 30 giugno 2019.

La legge di bilancio
2019 però – a differenza delle passate edizioni della disciplina in esame – prevede
delle nuove aliquote di imposta sostitutiva: essa è pari all’11 per cento per le partecipazioni qualificate e al 10 per cento per le partecipazioni non
risultano qualificate. Per quanto riguarda la rideterminazione dei terreni
edificabili e con destinazione agricola, l’aliquota viene fissata al 10 per cento.

Diego
Cavaliere
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso



Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

NEWS Posted on Fri, January 04, 2019 08:38:15

POST 430

Il decreto legge ‘collegato’ alla legge di bilancio (D.L. 119/2018) è stato di recente convertito dalla Legge 136/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18/12/2018.

L’articolo 2 di tale decreto, nell’ambito della cosiddetta “Pace Fiscale’, prevede la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Sulla base della predetta normativa:

1. gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data del 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se piu’ ampio, entro il termine per l’impugnazione che residua dopo la data predetta;

2. le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro la data del 24 ottobre 2018 possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data;

3. gli accertamenti con adesione sottoscritti entro la medesima data possono essere perfezionati con il pagamento, entro il termine per il perfezionamento dell’adesione, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

La definizione di cui ai punti 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra.

E’ ammessa la rateizzazione con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

E’ esclusa la compensazione.

In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attivita’ relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai punti 1, 2 e 3.

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività estere (voluntary disclosure).

La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

Con il provvedimento allegato sono state disciplinate le modalità di attuazione della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

NEWS Posted on Fri, January 04, 2019 08:33:41

POST 429

Il decreto legge ‘collegato’ alla legge di bilancio (D.L. 119/2018) è stato di recente convertito dalla Legge 136/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18/12/2018.

L’articolo 1 di tale decreto, nell’ambito della cosiddetta “Pace Fiscale’, prevede la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

Il contribuente, sulla base della predetta normativa, puo’ definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 24 ottobre 2018 presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita’ produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attivita’ finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto.

E’ possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non e’ stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalita’ stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione predetta non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite fiscali.

In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza (di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) la dichiarazione puo’ essere presentata anche dai soggetti partecipanti per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini predetti.

E’ possibile rateizzare il dovuto con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E’ esclusa la compensazione.

In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

Con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini di decadenza dell’azione di accertamento, sono prorogati di due anni.

Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente provvedimento.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



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