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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

PACE FISCALE – La “Rottamazione ter” delle cartelle è legge.

NEWS Posted on Wed, January 09, 2019 16:01:15

POST 438

Con la conversione in Legge n. 136 del 17/12/2018 dell’articolo 3 del DL 119/2018 (cd. DL Fiscale) è stata definitivamente confermata, con alcune modifiche, la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, meglio nota come “Rottamazione delle cartelle”.

Rispetto alla prima versione della “Rottamazione ter” (si veda il post n. 402 – http://www.epicanews.it/#post402) la conversione in legge ha apportato alcuni aggiustamenti al fine di ampliare la procedura di definizione agevolata dei carichi. Le modifiche sono in sintesi le seguenti:

rateazione:

o Le rate passano da 10 a 18 (sempre in 5 anni);

o Le prime due rate sono pari ciascuna al 10% del dovuto;

DURC:l’accesso alla definizione agevolata consente il rilascio del DURC;

versamenti:

o I versamenti possono essere effettuati anche con un ritardo non superiore a 5 giorni;

o Entro la soglia dei 5 giorni i ritardi consentono comunque il rilascio del DURC.

Si riepilogano di seguito tutti gli aspetti essenziali della definizione agevolata in commento come modificati a seguito della conversione in legge del “DL Fiscale”.

I VANTAGGI

Si ricorda che “rottamare” i carichi vuol dire poter beneficiare di un consistente sconto in relazione a quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). Con la rottamazione infatti dovranno essere corrisposte le sole imposte con gli interessi ma non più le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni civili che riguardano i crediti di natura previdenziale.

COSA SI PUO’ DEFINIRE

Sono ricompresi nella “Rottamazione ter” i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per affidati deve intendersi non già la data di notifica al debitore bensì la data in cui il credito erariale è stato materialmente inviato all’Ader.

Restano tuttavia esclusi dalla definizione agevolata:

a. i recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione Europea;

b. i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;

c. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d. le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le sanzioni relative alle violazioni del codice della strada è previsto che la definizione si applicherà limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni.

CHI PUO’ DEFINIRE

Possono aderire alla “Rottamazione ter”:

a. i contribuenti che non hanno aderito alle precedenti rottamazioni;

b. i contribuenti che pur avendo aderito alla prima rottamazione, articolo 6 Dl 193/2016, non hanno perfezionato l’adesione ad esempio a causa del mancato versamento degli importi dovuti;

c. i contribuenti che hanno aderito alla seconda rottamazione, articolo 1 Dl 148/2017, ma che non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate scadute al 31 dicembre 2016 in relazione alle dilazioni in essere al 24 ottobre 2016;

LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’adesione alla definizione agevolata dovrà essere comunicata entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2019attraverso un’istanza da presentare all’Ader compilando l’apposita modulistica disponibile sul sito dell’ente (Modello DA – 2018)

L’istanza potrà essere presentata direttamente agli sportelli dell’Ader ovvero per mezzo dei canali telematici e via pec.

Con l’istanza potranno essere indicati i carichi che si intende definire e il numero di rate con cui si intendono effettuare i versamenti. Il dovuto potrà essere versato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero in un massimo di 18 rate.Le diciotto rate dovranno essere corrisposte in 5 anni e le prime due saranno di importo pari al 10%delle somme dovute. Le scadenze delle prime due rate sono fissate per il 31 luglio 2019 ed il 30 novembre 2019, le restanti rate, tutte di pari importo (5% del dovuto), dovranno essere corrisposte alle scadenze del 28 febbraio, 30 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. Sulle rate successive alla prima dovranno essere corrisposti interessi pari al 2% annuo.

Sempre con la predetta dichiarazione il Contribuente dovrà inoltre impegnarsi a rinunciare a proseguire eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che vuole definire in via agevolata.

A seguito della presentazione dell’istanza l’Ader, entro il 30 giugno 2019, comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto nonché i giorni di scadenza delle rate ed i relativi importi. Con la conversione in Legge del decreto è stato introdotto all’articolo 3 il comma 14-bis il quale prevede la possibilità di evitare la decadenza dal beneficio della definizione agevolata qualora la rata sia versata in ritardo purché detto ritardo non sia superiore a 5 giorni.

Per il pagamento di quanto dovuto viene concessa inoltre la facoltà di utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La presentazione dell’istanza determinerà:

a. la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;

b. la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;

c. l’inibizione per l’Agente della Riscossione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;

d. il divieto di avviare nuove procedure esecutive;

e. il divieto di proseguire quelle già avviate in precedenza sempre che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;

f. il debitore non è più considerato inadempiente ai fini dei rimborsi di imposta e per i pagamenti superiori a 5 mila euro da parte della PA;

g. il contribuente può essere considerato regolare ai fini del rilascio del DURC (qualora sussistano anche le altre condizioni di regolarità previste dalla disciplina di settore).

Il versamento della prima o unica rata determinerà inoltre l’estinzione delle procedure esecutiveprecedentemente avviate, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Si sottolinea tuttavia come, a differenza delle prime due versioni della rottamazione, la sola presentazione dell’istanzadeterminerà l’automatica revoca, alla data del 31 luglio 2019, delle dilazioni concesse in precedenza e non potranno più essere accordate nuove rateizzazioni ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973. Sul punto, nelle prime risposte alle FAQ che sono state pubblicate sul sito dell’Ader, è stato chiarito che è possibile riprendere la dilazione precedentemente accordata solo nei casi in cui vi sia:

a. la revoca dell’istanza nei termini ordinari ovvero entro il 30 aprile 2019;

b. il diniego totale o parziale della richiesta.

PROROGA PER CHI HA ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE BIS

Si ricorda infine che l’articolo 3 comma 1 del DL 119/2018 ha concesso ai contribuenti che avevano aderito alla rottamazione bis una proroga dei versamenti previsti per i mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018.

Questi potevano infatti regolarizzare la propria posizione versando entro il 7 dicembre 2018 le somme dovute per le predette scadenze.

Detta regolarizzazione consente al contribuente di essere riammesso alla rottamazione bis e di poter fruire dei benefici dell’attuale definizione agevolata in quanto si determina automaticamente il differimento del debito residuo (per le rate in scadenza a novembre 2018 e febbraio 2019) in cinque anni, alle scadenze ordinarie, con tasso di interesse legale pari allo 0,3% annuo.

È data comunque facoltà al debitore di effettuare il saldo della posizione attraverso un unico versamento da effettuare entro il 31 luglio 2019.

A chi invece, avendo già aderito alla Rottamazione bis, non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il 7 dicembre 2018, viene inibita la possibilità di aderire, limitatamente ai carichi ivi contenuti, alla Rottamazione ter.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso



Imposta di bollo e fatturazione elettronica.

NEWS Posted on Wed, January 09, 2019 11:03:12

POST 437

L’imposta di bollo sulla fattura elettronica si pagherà con periodicità trimestrale e verrà determinata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

È quanto risulta dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale, che modifica così la scadenza stabilita in precedenza e fissata in 120 giorni dal termine del periodo d’imposta.

Secondo quanto disposto dal decreto quindi il pagamento dovrà essere effettato entro il giorno 20 del mese successivo al termine di ciascun trimestre per le fatture emesse nel trimestre stesso. L’importo verrà determinato direttamente dall’Agenzia sulla base delle informazioni contenute nelle fatture trasmesse tramite SdI; in esse infatti è presente un campo ove indicare l’eventuale assoggettamento a imposta di bollo per (tutte o parte) le operazioni certificate. Le scadenze – salvo slittamento di qualche giorno qualora il termine cada in un giorno non lavorativo – saranno quindi le seguenti:

I^ trimestre: 20 aprile (per il 2019 sarà il 23 aprile, in quanto il 20 è sabato santo);

II^ trimestre: 20 agosto;

III^ trimestre: 20 novembre;

IV^ trimestre: 20 febbraio (dell’anno successivo).

L’importo dovuto verrà comunicato nell’area riservata presente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” e potrà essere versato tramite addebito su conto corrente bancario o postale o modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l’imposta di bollo è dovuta, in presenza di importi superiori a euro 77,47, per

. operazioni esenti da IVA exart. 10 del DPR 633/72;

. operazioni fuori campo IVA per assenza del requisito oggettivo o soggettivo;

. operazioni fuori campo IVA in mancanza del requisito territoriale (ai sensi degli artt. da 7 a 7-septiesdel DPR 633/72);

. operazioni escluse da IVA exart. 15 del DPR 633/72.

Stefano Bernabò
Ragiorniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Invio telematico dei corrispettivi generalizzato dal 1 gennaio 2020

NEWS Posted on Wed, January 09, 2019 10:59:50

POST 436

Il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, così come modificato dalla legge di conversione n. 136 del 17 dicembre 2018, introduce l’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri

– a tutti i commercianti al minuto, a partire dal 1° gennaio 2020;

– ai commercianti il cui volume d’affari è superiore a 400.000 euro, dal 1° luglio 2019.

La norma prevede, altresì, che, con apposito decreto, potranno essere individuati i soggetti esonerati da tale obbligo.

Per gli anni 2019 e 2020, al contribuente che acquisterà o adatterà gli strumenti necessari a porre in essere tale adempimento verrà riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione tramite mod. F24. L’importo del contributopotrà essere complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, demandando a un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle modalità di funzionamento.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia