POST 429

Il decreto legge ‘collegato’ alla legge di bilancio (D.L. 119/2018) è stato di recente convertito dalla Legge 136/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18/12/2018.

L’articolo 1 di tale decreto, nell’ambito della cosiddetta “Pace Fiscale’, prevede la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

Il contribuente, sulla base della predetta normativa, puo’ definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 24 ottobre 2018 presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita’ produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attivita’ finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto.

E’ possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non e’ stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalita’ stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione predetta non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite fiscali.

In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza (di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) la dichiarazione puo’ essere presentata anche dai soggetti partecipanti per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini predetti.

E’ possibile rateizzare il dovuto con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E’ esclusa la compensazione.

In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

Con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini di decadenza dell’azione di accertamento, sono prorogati di due anni.

Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente provvedimento.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso