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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.

NEWS Posted on Fri, January 04, 2019 09:03:33

POST 431

La Legge di Bilancio
2019 proroga, ancora una volta, la
facoltà per i “privati” (persone fisiche, società semplici ed enti non
commerciali) di rideterminare i valori delle partecipazioni
in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili).

Il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere
determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta
da specifiche categorie di soggetti (es. Dottori Commercialisti per le
partecipazioni, Ingegneri, Geometri, Architetti per i terreni). Il valore così
rideterminato è assoggettato un’imposta sostitutiva.

La norma consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non
quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate
annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019.

La redazione e il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro la data del 30 giugno 2019.

La legge di bilancio
2019 però – a differenza delle passate edizioni della disciplina in esame – prevede
delle nuove aliquote di imposta sostitutiva: essa è pari all’11 per cento per le partecipazioni qualificate e al 10 per cento per le partecipazioni non
risultano qualificate. Per quanto riguarda la rideterminazione dei terreni
edificabili e con destinazione agricola, l’aliquota viene fissata al 10 per cento.

Diego
Cavaliere
Dottore
Commercialista – Studio Epica – Treviso



Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

NEWS Posted on Fri, January 04, 2019 08:38:15

POST 430

Il decreto legge ‘collegato’ alla legge di bilancio (D.L. 119/2018) è stato di recente convertito dalla Legge 136/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18/12/2018.

L’articolo 2 di tale decreto, nell’ambito della cosiddetta “Pace Fiscale’, prevede la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Sulla base della predetta normativa:

1. gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data del 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se piu’ ampio, entro il termine per l’impugnazione che residua dopo la data predetta;

2. le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro la data del 24 ottobre 2018 possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data;

3. gli accertamenti con adesione sottoscritti entro la medesima data possono essere perfezionati con il pagamento, entro il termine per il perfezionamento dell’adesione, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

La definizione di cui ai punti 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui sopra.

E’ ammessa la rateizzazione con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

E’ esclusa la compensazione.

In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attivita’ relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai punti 1, 2 e 3.

Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività estere (voluntary disclosure).

La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

Con il provvedimento allegato sono state disciplinate le modalità di attuazione della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Diego Cavaliere

Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso



Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

NEWS Posted on Fri, January 04, 2019 08:33:41

POST 429

Il decreto legge ‘collegato’ alla legge di bilancio (D.L. 119/2018) è stato di recente convertito dalla Legge 136/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18/12/2018.

L’articolo 1 di tale decreto, nell’ambito della cosiddetta “Pace Fiscale’, prevede la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

Il contribuente, sulla base della predetta normativa, puo’ definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 24 ottobre 2018 presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita’ produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attivita’ finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto.

E’ possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non e’ stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalita’ stabilite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione predetta non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite fiscali.

In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza (di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) la dichiarazione puo’ essere presentata anche dai soggetti partecipanti per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.

La definizione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini predetti.

E’ possibile rateizzare il dovuto con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E’ esclusa la compensazione.

In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

Con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini di decadenza dell’azione di accertamento, sono prorogati di due anni.

Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente provvedimento.

Diego Cavaliere
Dottore Commercialista – STUDIO EPICA – Treviso