POST 437

L’imposta di bollo sulla fattura elettronica si pagherà con periodicità trimestrale e verrà determinata direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

È quanto risulta dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in questi giorni sulla Gazzetta Ufficiale, che modifica così la scadenza stabilita in precedenza e fissata in 120 giorni dal termine del periodo d’imposta.

Secondo quanto disposto dal decreto quindi il pagamento dovrà essere effettato entro il giorno 20 del mese successivo al termine di ciascun trimestre per le fatture emesse nel trimestre stesso. L’importo verrà determinato direttamente dall’Agenzia sulla base delle informazioni contenute nelle fatture trasmesse tramite SdI; in esse infatti è presente un campo ove indicare l’eventuale assoggettamento a imposta di bollo per (tutte o parte) le operazioni certificate. Le scadenze – salvo slittamento di qualche giorno qualora il termine cada in un giorno non lavorativo – saranno quindi le seguenti:

I^ trimestre: 20 aprile (per il 2019 sarà il 23 aprile, in quanto il 20 è sabato santo);

II^ trimestre: 20 agosto;

III^ trimestre: 20 novembre;

IV^ trimestre: 20 febbraio (dell’anno successivo).

L’importo dovuto verrà comunicato nell’area riservata presente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” e potrà essere versato tramite addebito su conto corrente bancario o postale o modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che l’imposta di bollo è dovuta, in presenza di importi superiori a euro 77,47, per

. operazioni esenti da IVA exart. 10 del DPR 633/72;

. operazioni fuori campo IVA per assenza del requisito oggettivo o soggettivo;

. operazioni fuori campo IVA in mancanza del requisito territoriale (ai sensi degli artt. da 7 a 7-septiesdel DPR 633/72);

. operazioni escluse da IVA exart. 15 del DPR 633/72.

Stefano Bernabò
Ragiorniere Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia