POST 438

Con la conversione in Legge n. 136 del 17/12/2018 dell’articolo 3 del DL 119/2018 (cd. DL Fiscale) è stata definitivamente confermata, con alcune modifiche, la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia), tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, meglio nota come “Rottamazione delle cartelle”.

Rispetto alla prima versione della “Rottamazione ter” (si veda il post n. 402 – http://www.epicanews.it/#post402) la conversione in legge ha apportato alcuni aggiustamenti al fine di ampliare la procedura di definizione agevolata dei carichi. Le modifiche sono in sintesi le seguenti:

rateazione:

o Le rate passano da 10 a 18 (sempre in 5 anni);

o Le prime due rate sono pari ciascuna al 10% del dovuto;

DURC:l’accesso alla definizione agevolata consente il rilascio del DURC;

versamenti:

o I versamenti possono essere effettuati anche con un ritardo non superiore a 5 giorni;

o Entro la soglia dei 5 giorni i ritardi consentono comunque il rilascio del DURC.

Si riepilogano di seguito tutti gli aspetti essenziali della definizione agevolata in commento come modificati a seguito della conversione in legge del “DL Fiscale”.

I VANTAGGI

Si ricorda che “rottamare” i carichi vuol dire poter beneficiare di un consistente sconto in relazione a quanto richiesto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader). Con la rottamazione infatti dovranno essere corrisposte le sole imposte con gli interessi ma non più le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni civili che riguardano i crediti di natura previdenziale.

COSA SI PUO’ DEFINIRE

Sono ricompresi nella “Rottamazione ter” i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Per affidati deve intendersi non già la data di notifica al debitore bensì la data in cui il credito erariale è stato materialmente inviato all’Ader.

Restano tuttavia esclusi dalla definizione agevolata:

a. i recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione Europea;

b. i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;

c. le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d. le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per le sanzioni relative alle violazioni del codice della strada è previsto che la definizione si applicherà limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni.

CHI PUO’ DEFINIRE

Possono aderire alla “Rottamazione ter”:

a. i contribuenti che non hanno aderito alle precedenti rottamazioni;

b. i contribuenti che pur avendo aderito alla prima rottamazione, articolo 6 Dl 193/2016, non hanno perfezionato l’adesione ad esempio a causa del mancato versamento degli importi dovuti;

c. i contribuenti che hanno aderito alla seconda rottamazione, articolo 1 Dl 148/2017, ma che non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate scadute al 31 dicembre 2016 in relazione alle dilazioni in essere al 24 ottobre 2016;

LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

L’adesione alla definizione agevolata dovrà essere comunicata entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2019attraverso un’istanza da presentare all’Ader compilando l’apposita modulistica disponibile sul sito dell’ente (Modello DA – 2018)

L’istanza potrà essere presentata direttamente agli sportelli dell’Ader ovvero per mezzo dei canali telematici e via pec.

Con l’istanza potranno essere indicati i carichi che si intende definire e il numero di rate con cui si intendono effettuare i versamenti. Il dovuto potrà essere versato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero in un massimo di 18 rate.Le diciotto rate dovranno essere corrisposte in 5 anni e le prime due saranno di importo pari al 10%delle somme dovute. Le scadenze delle prime due rate sono fissate per il 31 luglio 2019 ed il 30 novembre 2019, le restanti rate, tutte di pari importo (5% del dovuto), dovranno essere corrisposte alle scadenze del 28 febbraio, 30 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. Sulle rate successive alla prima dovranno essere corrisposti interessi pari al 2% annuo.

Sempre con la predetta dichiarazione il Contribuente dovrà inoltre impegnarsi a rinunciare a proseguire eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che vuole definire in via agevolata.

A seguito della presentazione dell’istanza l’Ader, entro il 30 giugno 2019, comunicherà ai debitori che hanno aderito alla definizione l’ammontare complessivo di quanto dovuto nonché i giorni di scadenza delle rate ed i relativi importi. Con la conversione in Legge del decreto è stato introdotto all’articolo 3 il comma 14-bis il quale prevede la possibilità di evitare la decadenza dal beneficio della definizione agevolata qualora la rata sia versata in ritardo purché detto ritardo non sia superiore a 5 giorni.

Per il pagamento di quanto dovuto viene concessa inoltre la facoltà di utilizzare in compensazione i crediti non prescritti, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La presentazione dell’istanza determinerà:

a. la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;

b. la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni;

c. l’inibizione per l’Agente della Riscossione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche;

d. il divieto di avviare nuove procedure esecutive;

e. il divieto di proseguire quelle già avviate in precedenza sempre che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;

f. il debitore non è più considerato inadempiente ai fini dei rimborsi di imposta e per i pagamenti superiori a 5 mila euro da parte della PA;

g. il contribuente può essere considerato regolare ai fini del rilascio del DURC (qualora sussistano anche le altre condizioni di regolarità previste dalla disciplina di settore).

Il versamento della prima o unica rata determinerà inoltre l’estinzione delle procedure esecutiveprecedentemente avviate, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Si sottolinea tuttavia come, a differenza delle prime due versioni della rottamazione, la sola presentazione dell’istanzadeterminerà l’automatica revoca, alla data del 31 luglio 2019, delle dilazioni concesse in precedenza e non potranno più essere accordate nuove rateizzazioni ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973. Sul punto, nelle prime risposte alle FAQ che sono state pubblicate sul sito dell’Ader, è stato chiarito che è possibile riprendere la dilazione precedentemente accordata solo nei casi in cui vi sia:

a. la revoca dell’istanza nei termini ordinari ovvero entro il 30 aprile 2019;

b. il diniego totale o parziale della richiesta.

PROROGA PER CHI HA ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE BIS

Si ricorda infine che l’articolo 3 comma 1 del DL 119/2018 ha concesso ai contribuenti che avevano aderito alla rottamazione bis una proroga dei versamenti previsti per i mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018.

Questi potevano infatti regolarizzare la propria posizione versando entro il 7 dicembre 2018 le somme dovute per le predette scadenze.

Detta regolarizzazione consente al contribuente di essere riammesso alla rottamazione bis e di poter fruire dei benefici dell’attuale definizione agevolata in quanto si determina automaticamente il differimento del debito residuo (per le rate in scadenza a novembre 2018 e febbraio 2019) in cinque anni, alle scadenze ordinarie, con tasso di interesse legale pari allo 0,3% annuo.

È data comunque facoltà al debitore di effettuare il saldo della posizione attraverso un unico versamento da effettuare entro il 31 luglio 2019.

A chi invece, avendo già aderito alla Rottamazione bis, non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il 7 dicembre 2018, viene inibita la possibilità di aderire, limitatamente ai carichi ivi contenuti, alla Rottamazione ter.

Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso