POST 59/2025
Con l’introduzione dell’articolo 177-bis del TUIR, a seguito del D.Lgs. 192/2024 attuativo della riforma fiscale, è stato sancito il principio di neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.
Grazie alla nuova previsione normativa, a partire dal periodo di imposta 2024, il conferimento di uno studio professionale (inclusi beni materiali, immateriali, contratti, clientela e passività) in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate non genera plusvalenze o minusvalenze e:
- il soggetto conferente assume, come valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite;
- il soggetto conferitario subentra nella posizione fiscale del conferente;
- vi è l’obbligo di predisporre un apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.
Con un recente interpello, il n. 148/2025 del 4 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che anche il conferimento di studi odontoiatrici in srl odontoiatriche (costituite ex art. 1, comma 153, L. 124/2017) rientra nel regime di neutralità fiscale.
Nella risposta all’interpello l’Amministrazione Finanziaria ha infatti definito il richiamo della relazione illustrativa alle società tra avvocati come meramente esemplificativo e non esaustivo con la conseguenza che tutte le società esercenti attività regolamentate dagli ordini professionali – generalità dell’ambito applicativo – possono beneficiare del regime di neutralità.
Con specifico riferimento alla professione odontoiatrica l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:
- la professione odontoiatrica è regolamentata nel sistema ordinistico (L. 409/1985);
- le srl odontoiatriche, se dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo, rientrano tra i soggetti ammessi al regime;
- il conferimento deve riguardare un complesso unitario destinato esclusivamente all’attività odontoiatrica.
Rispetto a questo ultimo punto non è tuttavia chiaro cosa intenda l’Agenzia affermando che lo studio professionale deve “continuare” a essere destinato “esclusivamente” all’esercizio dell’attività odontoiatrica. L’art. 177-bis del TUIR, infatti, fermo restando che il soggetto conferitario deve esercitare un’attività professionale, non prescrive alcuna condizione relativamente alle future vicende dello studio professionale (e degli elementi che lo compongono) dopo il conferimento.
Alberto Simonetti
Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine