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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Credito di imposta ricerca e sviluppo: entro fine ottobre l’invio della domanda di riversamento.

Uncategorised Posted on Fri, October 18, 2024 18:25:02

POST 61/2024

Scade il prossimo 31 ottobre 2024 il termine, prorogato in ultimo dal Dl 39/2024, entro il quale i contribuenti interessati potranno inviare il modello di adesione alla procedura di riversamento prevista dall’articolo 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021.

Si tratta, come noto, della sanatoria che riguarda le indebite compensazioni dei crediti per ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 effettuate sino al 22.10.2021, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, che comporta lo stralcio delle sole sanzioni, degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione.

Riportiamo di seguito il link al nostro ultimo post sul tema.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Udine



Decreto Omnibus: novità in tema di concordato preventivo biennale, il ravvedimento “speciale”.

Uncategorised Posted on Thu, October 10, 2024 15:39:10

POST 60/2024

Con la conversione c.d. Decreto Omnibus (Legge n. 143 del 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre 2024) il legislatore ha introdotto alcune norme volte ad incentivare l’adesione al concordato preventivo biennale (di seguito “CPB”).

Il CPB, in sintesi, è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi dei contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Con l’adesione al CPB è possibile definire in via anticipata, con l’Agenzia delle Entrate, il reddito imponibile e il valore della produzione ai fini IRAP da dichiarare nel biennio successivo (o nell’anno successivo, per i contribuenti forfetari), esonerando da imposte l’eventuale eccedenza di reddito effettivo (per maggiori approfondimenti sull’istituto si veda la scheda allegata).

Con il Decreto Omnibus viene introdotta la possibilità per i soli soggetti ISA che aderiscono al CPB di beneficiare di un ravvedimento c.d. “speciale” (da alcuni commentatori definito anche “tombale”), che permette – a determinate condizioni – di definire le annualità tra il 2018 e il 2022 a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva, con conseguente inibizione dell’attività di accertamento.

Aspetti soggettivi

Il ravvedimento “speciale” si rivolge favore dei soggetti ISA che aderiscono al CPB.

Annualità interessate

I periodi d’imposta pregressi oggetto del ravvedimento “speciale” vanno dal 2018 al 2022. Il ravvedimento in questione potrà interessare – a scelta del contribuente – uno, più o tutti i periodi di imposta menzionati.

Applicazione: base imponibile ed imposta sostitutiva

Il ravvedimento “speciale” richiede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali e IRAP.

La base imponibile per l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali (o dell’IRAP) è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo (o il valore della produzione netta) dichiarato in ciascuna annualità, e il valore dello stesso incrementato percentualmente sulla base del punteggio ISA, ed in specie:

  • incremento del 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • incremento del 10% per i soggetti con punteggio ISA tra 8 e 10;
  • incremento del 20% per i soggetti con punteggio ISA tra 6 e 8;
  • incremento del 30% per i soggetti con punteggio ISA tra 4 e 6;
  • incremento del 40% per i soggetti con punteggio ISA tra 3 e 4;
  • incremento del 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Esempio: reddito d’impresa dichiarato nel 2019 pari a € 25.000 con un punteggio ISA di 7, la base imponibile per il ravvedimento speciale per le imposte sui redditi e relative addizionali è pari a: € 30.000 (ossia il reddito del 2019 incrementato del 20%) – 25.000 = € 5.000.

Lo stesso ragionamento vale per l’imposta sostitutiva dell’IRAP, prendendo a riferimento il valore della produzione netta dichiarato in ciascuna annualità.

Una volta individuata la base imponibile, si applicherà l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali differenziata in base al punteggio ISA riportato in ciascuna annualità (per i periodi d’imposta 2018, 2019 e 2022):

  • con ISA pari o superiore a 8: imposta sostitutiva pari al 10%;
  • con ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8: imposta sostitutiva pari al 12%;
  • con ISA inferiore a 6: imposta sostitutiva pari al 15%.

Per le stesse annualità di cui sopra, l’imposta sostitutiva dell’IRAP è pari al 3,9%.

Riprendendo l’esempio, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi è pari a € 600.

Viene preso in considerazione l’impatto della pandemia da Covid-19: per i periodi d’imposta 2020 e 2021, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%. Pertanto, le percentuali sono del 7% con ISA pari o superiore a 8; 8,4% con ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; 10,5% con ISA inferiore a 6. Per l’IRAP, l’aliquota è pari al 2,73%.

È stabilito che il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali per ogni annualità non può essere inferiore a 1.000 euro.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31/03/2025, oppure mediante pagamento rateale (massimo di 24 rate mensili di pari importo, con interessi al tasso legale con decorrenza dal 31/03/2025).

Effetti premiali

La norma prevede che, una volta “eseguito il versamento in un’unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale … per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, le rettifiche al reddito d’impresa o di lavoro autonomo (di cui all’art. 39 DPR 600/1973 e art. 54, comma 2, DPR 633/1972 in tema di IVA) non possono essere effettuate, ad eccezione dei seguenti casi:

  1. decadenza dal CPB;
  2. applicazione di una misura cautelare, reale o personale, o notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. 74/2000 (reati tributari, esclusi reati di dichiarazione infedele, omesso versamento delle ritenute e dell’IVA e indebita compensazione), nonché all’art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) e agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 (riciclaggio, reimpiego di denaro di fonte illecita e autoriciclaggio) commessi nei medesimi periodi d’imposta;
  3. mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza della rateazione;

È altresì stabilito che, nei casi di cui alla lettera b) sopra o in caso di mancato pagamento di una delle rate, la decadenza dal beneficio dell’impossibilità di effettuare accertamenti riguarda unicamente l’annualità di riferimento.

Altre precisazioni

Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB e che utilizzano per una o più annualità la sanatoria in esame, i termini di decadenza per l’accertamento sono prorogati al 31.12.2027.

In ogni caso, per i soggetti ISA che aderiscono al CPB i termini di decadenza dell’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025.

È ora atteso il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui verranno stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui sopra.

Inasprimento sanzioni accessorie

Inoltre, con sempre l’obiettivo di incentivare l’adesione al CPB, è previsto che, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto di CPB, per i soggetti che non aderiscono alla proposta di CPB o ne decadono, le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie sono ridotte alla metà. Per “sanzioni accessorie” ci si riferisce a quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 472/1997, e cioè:

  1. interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
  2. interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;
  3. interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;
  4. la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

La norma prevede che la soglia di 50 mila euro (superata la quale, in aggiunta alle sanzioni amministrative, si applicano anche le sanzioni accessorie) sia, nello specifico, ridotta fino a 25 mila euro.

Analoga previsione è disciplinata per coloro che non accedono alla sanatoria spiegata sopra per i periodi di imposta pregressi.

Damiano Casadei e Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Interventi superbonus: nuova comunicazione antifrode obbligatoria per le spese sostenute nell’anno 2024, pena pesanti sanzioni e perdita della detrazione.

Uncategorised Posted on Tue, October 08, 2024 15:54:05

POST 59/2024

Lo scorso 17 settembre è stato emanato il Decreto attuativo (DPCM del 17.09.2024), di seguito Decreto, relativo alla nuova Comunicazione antifrode introdotta dal DL 39/2024 dello scorso 29 marzo e finalizzata a monitorare la spesa relativa alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e degli interventi antisismici agevolabili nella misura del c.d. superbonus.

Il DPCM stabilisce il contenuto, le modalità di compilazione e i termini di invio della Comunicazione.

Disposizioni comuni:

– le Comunicazioni devono essere inviate in telematico dai soggetti che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni di cui all’articolo 119 del DL 34/2020 – ex art. 119 comma 13, lettera a – per gli interventi di efficientamento energetico, e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico – ex articolo 119, comma 13, lettera b – per gli interventi antisismici;

– devono essere comunicate le seguenti informazioni:

a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

b) l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL n. 39/2024, ovverosia al 30 marzo 2024;

c) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 39/2024 negli anni 2024 e 2025 (pertanto dal 31.03.2024 al 31.12.2025);

d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

La Comunicazione riguarda solo gli interventi agevolabili con le detrazioni c.d. “super bonus” (quindi non le detrazioni “ordinarie”) e solo le spese sostenute e da sostenere nell’anno 2024 e 2025 (non è quindi richiesta alcuna indicazione per le spese sostenute nell’anno 2023 o precedenti).

Il Decreto disciplina poi nello specifico le differenti modalità di compilazione e di invio per la comunicazione dovuta per le spese di efficientamento energetico e per le spese antisismiche.

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico: la Comunicazione diviene parte integrante della Asseverazione Enea già prevista dal DL 34/2020 e dovrà pertanto essere inviata con le medesime modalità e scadenze previste per la suddetta Asseverazione.

Le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del Decreto, ovverosia a partire dal 26 settembre 2024, includono una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, relativa alla comunicazione antifrode per il monitoraggio dei dati di spesa.

Il Decreto precisa che per le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse prima della data di pubblicazione del presente decreto e relative a interventi soggetti all’obbligo della comunicazione di cui all’articolo 3, comma 1, del citato DL n. 39/2024, la sezione aggiuntiva non è richiesta.

Le modalità di compilazione della sezione sono contenute nell’Allegato 1 del Decreto.

Per quanto riguarda gli interventi antisismici: i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, di cui all’articolo 119, comma 13, lettera b), del DL 34/2020, trasmettono al PNCS le informazioni richieste da Decreto, conformemente alle linee guida riportate nell’Allegato 2 del Decreto, entro i seguenti termini perentori:

– 31 ottobre 2024 per tutti i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;

– entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL, in tutti gli altri casi.

La Comunicazione è dovuta per interventi antisismici i cui lavori non sono conclusi entro il 31 dicembre 2023 e per tutti i lavori avviati nel corso del 2024. 

Sanzioni:

In caso di omessa o tardiva presentazione della suddetta comunicazione e dei suddetti dati, sono previste pesanti sanzioni:

1. per i soggetti che al 30 marzo 2024 hanno già presentato la cila o l’istanza per l’acquisto del titolo abilitativo: sanzione pari a 10.000 euro:

2. per i soggetti che hanno presentato la cila o l’istanza per l’acquisto del titolo abilitativo successivamente al 30 marzo 2024: nessuna sanzione monetaria, ma totale decadenza dalla agevolazione superbonus.

Segnaliamo inoltre, come espressamente previsto dal Decreto, che l’eventuale ritardo nell’invio della comunicazione e dei dati definitivi non potrà essere sanato con la “remissione in bonis”.

Pertanto, è fondamentale che i dati corretti e definitivi vengano inviati nei tempi previsti dal Decreto perché, oltre alla scadenza prevista, non potranno essere presentate neppure correzioni dei dati già inviati, pena applicazione delle sanzioni sopra indicate.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Crisi d’impresa: novità del decreto correttivo-ter. 

Uncategorised Posted on Thu, October 03, 2024 12:47:55

POST 58/2024

Il decreto correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) del Codice della crisi d’impresa, pubblicato il 27/09/2024 nella Gazzetta Ufficiale, introduce numerose modifiche al Codice della crisi d’impresa.

Ambito di applicazione e definizioni  

Il decreto interviene sull’art. 2 CCII, chiarendo la definizione di “consumatore” e specificando che solo i debiti personali e non professionali possono essere ristrutturati con il piano del consumatore. La figura del “professionista indipendente” viene ridefinita, eliminando ambiguità sulla sua indipendenza.

Composizione negoziata della crisi  

Viene chiarito che l’accesso è possibile anche in condizioni di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario”.

Sono rafforzate le misure protettive, che possono essere applicate in modo selettivo verso determinati creditori o categorie di creditori.

Sono modificati i criteri per la scelta e la remunerazione dell’esperto.

Viene chiarito che l’accesso alla composizione negoziata non implica di per sé una diversa classificazione del credito e l’eventuale decisione di sospensione o revoca delle linee di credito deve essere specificamente motivata da parte delle banche.

La novità più importante si rinviene all’art. 23: è possibile, per l’imprenditore, concludere un accordo transattivo con le Agenzie fiscali che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio  

Il correttivo modifica l’art. 25-sexies del CCII, confermando che il concordato semplificato può prevedere una parziale soddisfazione dei creditori con privilegio, pegno o ipoteca.

Segnalazioni per l’emersione anticipata della crisi  

L’art. 25-octies del CCII introduce obblighi di segnalazione anche per i revisori legali, ampliando così la rete di controllo per una tempestiva emersione della crisi. La segnalazione deve avvenire entro 60 giorni dalla conoscenza della crisi, con responsabilità attenuate per i sindaci che agiscono tempestivamente.

Cessazione dell’attività del debitore  

Viene estesa anche alla liquidazione controllata la regola che consente l’apertura della procedura entro un anno dalla cessazione dell’attività.

Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento  

Viene modificato l’art. 56 del CCII per uniformare il linguaggio e chiarire meglio i soggetti coinvolti negli accordi di risanamento.

Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e crediti tributari e contributivi  

L’art. 63 del CCII è riscritto per chiarire il procedimento di transazione su crediti tributari e contributivi. Viene introdotta una disciplina dettagliata per evitare abusi nella transazione, con criteri specifici per il cram-down fiscale.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

L’art. 64-bis del CCII viene modificato per agevolare la ristrutturazione delle imprese con continuità aziendale. Viene eliminato il richiamo alle proposte concorrenti, limitando l’uso del P.R.O. al solo debitore.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore  

L’art. 67 del CCII viene emendato terminologicamente per meglio specificare gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Finalità e contenuti del concordato preventivo  

Viene inserita la previsione di fondi rischi per i finanziamenti garantiti da misure pubbliche, e definito il valore della liquidazione come criterio per il concordato preventivo.

Organi e amministrazione  

Il commissario giudiziale viene rafforzato nel suo ruolo di supporto al debitore e ai creditori durante le trattative di modifica del piano di risanamento.

Effetti della domanda di concordato preventivo  

L’art. 94 del CCII viene modificato per prevedere la possibilità di identificare l’acquirente dell’azienda già nella proposta di concordato.

Voto nel concordato preventivo

Si privilegia il piano in continuità aziendale in caso di più proposte approvate dai creditori, selezionando quella con il maggior consenso tra i creditori chirografari.

Omologazione del concordato preventivo  

L’omologazione viene semplificata per facilitare il cram-down in caso di mancato accordo con i creditori pubblici, purché il trattamento non sia peggiorativo rispetto alla liquidazione giudiziale.

Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti  

L’art. 189 del CCII viene riscritto per garantire che la prosecuzione dei rapporti di lavoro subordinato nella liquidazione giudiziale tenga conto delle peculiarità dell’impresa insolvente.

Concordato nella liquidazione giudiziale  

L’art. 240 del CCII viene semplificato per rendere più agevole la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, con la possibilità di presentare più proposte e utilizzare il cram-down anche per i creditori pubblici.

Liquidazione controllata del sovraindebitato  

Il correttivo chiarisce le condizioni per la liquidazione controllata, specificando l’assenza di attivo come criterio per evitarne l’apertura inutile.

Esdebitazione  

Gli articoli sull’esdebitazione vengono modificati per adattarli alla liquidazione giudiziale e controllata.

Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo  

L’art. 284-bis del CCII disciplina la transazione su crediti tributari e contributivi per le imprese di gruppo, consentendo proposte unitarie.

Procedura unitaria di liquidazione giudiziale  

Viene introdotta la possibilità di separare le procedure di liquidazione giudiziale per conflitti di interesse tra le imprese del gruppo.

Elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria  

L’art. 356 del CCII viene modificato per ridefinire l’elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria, con requisiti di esperienza semplificati e aggiornamento professionale ridotto.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Composizione negoziata della crisi con falcidia anche per l’IVA  

Uncategorised Posted on Thu, October 03, 2024 12:47:01

POST 57/2024

Il recente terzo decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa introduce un’importante novità: anche l’IVA potrà essere ridotta o dilazionata nei piani di composizione negoziata della crisi. Questo strumento, che mira a supportare le imprese in difficoltà finanziaria, permette infatti di trattare con le agenzie fiscali per ridurre e posticipare il pagamento dei debiti fiscali, inclusi quelli relativi all’IVA, equiparandola così agli altri tributi.

Inizialmente, vi era stata confusione circa l’inclusione dell’IVA tra i tributi considerati “risorse proprie dell’Unione Europea”, che non possono essere oggetto di riduzione. Tuttavia, sulla base della decisione UE – Euratom 2020/2053 del Consiglio dell’UE del 14/12/2020, l’IVA non è da considerare una risorsa propria dell’UE (se non per il solo 0,30%) e se il legislatore avesse voluto escludere la possibilità di falcidiare l’IVA, lo avrebbe stabilito con poche semplici parole.

Questo è stato confermato anche nella relazione illustrativa del decreto, che ha definitivamente chiarito ogni dubbio: l’IVA non è esclusa dalla possibilità di riduzione o dilazione. È da sottolineare che tale possibilità si applica solo alle composizioni negoziate avviate dopo l’entrata in vigore del decreto.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Concordato preventivo biennale e contributi previdenziali dei professionisti

Uncategorised Posted on Mon, September 30, 2024 19:05:29

POST 56/2024

Il decreto istitutivo del Concordato preventivo biennale (D.Lgs. 13/2024) introduce un meccanismo per cui i redditi effettivi, durante il periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori,oltre che ai fini tributari. Tuttavia, i contribuenti possono scegliere di versare comunque i contributi in base ai redditi effettivi se questi risultano superiori a quelli concordati.

L’Adepp, che rappresenta 18 Casse previdenziali private (tra cui la Cassa Forense, la Cassa Dottori Commercialisti, Inarcassa e la Cassa del Notariato), si oppone fermamente a queste disposizioni. Secondo l’associazione, il Concordato preventivo “non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati i propri iscritti” in quanto tale norma violerebbe l’autonomia gestionale, organizzativa e contabile garantita dal D.Lgs. 509/1994, che impone alle Casse di mantenere l’equilibrio economico-finanziario a lungo termine. In particolare, le Casse rivendicano il diritto di determinare autonomamente i contributi previdenziali, senza subire l’imposizione di norme fiscali che, di fatto, comprometterebbero la loro capacità di gestire le risorse.

Questo tema non è nuovo: una disposizione analoga era presente nella precedente versione del concordato preventivo biennale, contenuta nell’articolo 33 del D.L. 269/2003. In quel caso, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reddito concordato con l’Agenzia delle Entrate per il calcolo delle imposte non potesse essere utilizzato per determinare i contributi previdenziali dovuti dai professionisti, in quanto il concordato riguarda(va) esclusivamente l’obbligazione tributaria e non quella previdenziale.

È quindi probabile che, pur riconoscendo la possibilità per ogni singola Cassa di adottare decisioni autonome, eventuali controversie legali seguano l’orientamento giurisprudenziale già consolidato, che tutela l’autonomia delle Casse previdenziali e la loro capacità di gestire i contributi in base alle regole previste dalla normativa previdenziale.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Detrazione dei crediti per imposte pagate all’estero anche con omessa dichiarazione

Uncategorised Posted on Mon, September 23, 2024 19:26:46

POST 55/2024

La recente sentenza n. 24160/2024 della Corte di Cassazione ha introdotto un importante chiarimento in materia di detrazione dei crediti per le imposte pagate all’estero. Secondo il principio stabilito dalla Corte, il contribuente ha diritto a usufruire dei crediti per imposte estere anche in assenza di una dichiarazione dei redditi valida, modificando la rigida interpretazione fino ad ora seguita dall’Agenzia delle Entrate.

In base all’articolo 165, comma 8, del TUIR, il contribuente non può beneficiare del credito d’imposta se non ha presentato la dichiarazione dei redditi o se ha omesso di indicare i redditi prodotti all’estero. Tuttavia, tale disposizione è da tempo in contrasto con le norme delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In particolare, l’articolo 23B del Modello OCSE stabilisce che il credito d’imposta deve essere riconosciuto indipendentemente dall’adempimento di formalità, purché le imposte estere siano definitive e non eccedano la quota di imposta dovuta in Italia.

La Corte di Cassazione ha ribadito che l’Italia, essendo vincolata dalle Convenzioni internazionali, non può applicare norme nazionali più restrittive. Il principio di prevalenza delle norme internazionali è infatti sancito dall’articolo 117 della Costituzione.

Il pronunciamento della Corte rappresenta una svolta nel trattamento dei crediti d’imposta esteri. Fino ad oggi, alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate avevano interpretato in maniera restrittiva l’articolo 165, subordinando il diritto al credito al rispetto di obblighi formali come la presentazione della dichiarazione. Questo approccio ha generato numerose controversie, con sentenze a volte divergenti.

La decisione della Cassazione, invece, allinea la normativa nazionale agli standard internazionali, riconoscendo che il contribuente ha diritto a vedersi riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero anche in assenza di dichiarazione, confermando che, in caso di conflitto tra normativa nazionale e internazionale, devono prevalere quelle più favorevoli al contribuente, come previsto dall’articolo 169 del TUIR.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Cassazione: le sanzioni tributarie della società estinta ricadono sui soci.

Uncategorised Posted on Mon, September 16, 2024 11:42:16

POST 54/2024

Cambio di rotta della Corte di Cassazione che con la pronuncia n. 23341 dello scorso 29 agosto 2024 ha enunciato il principio di diritto secondo cui “l’estinzione della società di capitali conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese integra un fenomeno successorio  connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società con la conseguenza che i soci sono chiamati a rispondere anche per il pagamento delle sanzioni tributarie nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione

A differenza di altre precedenti prese di posizione della Suprema Corte (cfr. Cass. 9 agosto 2023 n. 24316, Cass. 20 ottobre 2021 n. 29112 e Cass. 7 aprile 2017 n. 9094) dove veniva considerato applicabile anche ai soci delle società estinte il principio contenuto nell’articolo 8 Dlgs 472/97 per il quale le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi, secondo gli Ermellini in tema di “successione” di una società detto principio non sarebbe applicabile per analogia trattandosi di una fattispecie differente.

In questo caso, infatti, il fenomeno successorio “regolato nell’articolo 2495 comma 3 c.c. presenta, quindi, una contiguità di tipo linguistico e descrittivo più che di tipo sostanziale rispetto alla disciplina delle successioni regolate nel secondo libro del Codice civile. Di conseguenza non può trovare applicazione l’articolo 8 del Dlgs. 472/1977 non essendoci nessun margine per qualificare l’estinzione della società alla morte di una persona fisica”.

In virtù di questo nuovo orientamento espresso dalle Cassazione non resta che attendere le future pronunce della Suprema Corte per conoscere quale prevarrà, salvo, vista anche la delicatezza del tema, non intervengano preventivamente le Sezioni Unite.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



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