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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2026: revisione disciplina IRPEF

Uncategorised Posted on Mon, November 10, 2025 18:19:55

POST 99/2025

L’articolo 2 del Disegno di Legge di Bilancio 2026 potrebbe introdurre una revisione della disciplina relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), intervenendo su due disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi.

In particolare, le modifiche riguarderebbero: l’articolo 11, che fissa gli scaglioni e le aliquote dell’imposta; l’articolo 16-ter, che definisce la misura di detrazione di particolari categorie di oneri.

MODIFICA SCAGLIONE IRPEF – Articolo 11 (TUIR – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Con le possibili modifiche al vaglio di approvazione, si prevede una diminuzione di due punti percentuali del secondo scaglione, andando a sostituire l’aliquota del 35% con il 33%. Tale modifica creerebbe un vantaggio per il “ceto medio” che rappresenta quasi 10 milioni di italiani, titolari di dichiarazioni comprese tra i 28mila e i 50mila euro.

Le nuove aliquote in vigore dal primo gennaio 2026, quindi, potrebbero essere:

  • 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
  • 33% per la parte di reddito superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43% per la parte di reddito che supera i 50.000 euro.

RIDUZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI COMPLESSIVI ELEVATI – Articolo 16-ter del TUIR

Le nuove disposizioni introdurrebbero, inoltre, modifiche all’art. 16-ter, che si occupa di definire le modalità di calcolo delle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro su determinate tipologie di spese e oneri detraibili, attraverso criteri differenziati (numero dei figli a carico) e in base al reddito complessivo dichiarato.

La novità legislativa riguarderebbe l’inserimento di una nuova stretta ai contribuenti che avessero un reddito superiore ai 200.000 euro, mentre per chi ha redditi inferiori a questa soglia resterebbe invariata la disciplina preesistente. Si tratterebbe di una riduzione forfettaria delle detrazioni IRPEF, per un importo pari a 440 euro, per specifiche tipologie di spese. Quelle coinvolte sono:

  • oneri detraibili la cui detraibilità è fissata al 19%;
  • erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
  • premi assicurativi contro eventi calamitosi.

Rimangono esclusi da questa possibile riduzione forfetaria le spese sanitarie dell’articolo 15, comma 1, lettera c).

Verrebbe introdotto, quindi, un meccanismo di riduzione forfettaria, rendendo di fatto meno efficace la detraibilità di questi oneri per i contribuenti più ricchi.

Furlanetto Marco

Studio EPICA – Venezia



L’Iperammortamento nel Disegno di Legge di Bilancio 2026

Uncategorised Posted on Mon, November 10, 2025 15:04:26

POST 98/2025

L’articolo 94 del Disegno di Legge di Bilancio 2026 annuncia la possibile riproposizione dell’agevolazione alle imprese dell’iperammortamento, ovvero di una maggiorazione del costo fiscale dei beni strumentali, strumento che era stato già utilizzato fino al 2019 e che poi aveva lasciato il posto ai crediti d’imposta introdotti nei piani Credito d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0.

In sostanza si prevederebbe che, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, rientranti negli allegati A e B della L.232/2016, ovvero i cosiddetti beni 4.0, il costo di acquisizione sarà maggiorato, ai fini delle imposte sul reddito, secondo i seguenti scaglioni:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Verrebbe, inoltre, prevista una misura dell’agevolazione superiore nel caso di investimenti finalizzati alla transizione ecologica, che comportino una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dell’investimento non inferiore al 5%, o del 3% dell’intera struttura produttiva. L’agevolazione per gli investimenti con anche queste caratteristiche sarebbe la seguente:

  • 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La riduzione dei consumi energetici si riterrebbe conseguita nei casi di:

  • investimenti in beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
  • progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento della suddetta riduzione dei consumi energetici.

Al momento la bozza di norma prevederebbe un arco temporale ridotto per l’effettuazione degli investimenti, a partire dal 01 gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, con la possibilità di arrivare fino al 30 giugno 2027, a condizione che entro il 31 dicembre 2026 il relativo ordine sia stato accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A differenza di quanto previsto dalla precedente normativa sull’Iper-ammortamento, sarebbe stato introdotto, sulla scia dei più recenti crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0, l’obbligo di presentazione in via telematica di apposite comunicazioni e certificazioni sulla piattaforma sviluppata dal GSE, al fine di poter utilizzare tale agevolazione.

Si segnala, infine, che la nuova agevolazione verrebbe riconosciuta anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Davide Destri

Studio EPICA – Venezia



Ddl Legge di Bilancio 2026: articolo 12 – per il Regime Forfetario proroga al 2026 del limite dei redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati.

Uncategorised Posted on Mon, November 10, 2025 15:02:54

POST 97/2025

L’articolo 12 della Legge di Bilancio 2026, così come previsto dalla versione in attesa di approvazione, ha modificato L’art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) estendendo anche per l’anno fiscale 2026 l’innalzamento del limite per i redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati percepiti dai soggetti che si avvalgono del regime forfetario.

In sintesi, la norma stabilisce che anche per l’anno fiscale 2026 i limiti stabiliti per i soggetti forfetari saranno i seguenti:

  • Incasso dei ricavi o compensi non superiore ad 85.000 euro;
  • Possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati per un ammontare non superiore a 35.000 euro.

Per il calcolo del limite di 35.000 euro il periodo da considerare è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime forfetario, per cui, per l’applicazione dello stesso nel 2025 occorre considerare i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nel 2024, mentre per applicarlo nel 2026 occorre considerare i redditi percepiti nel 2025.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, intervenuto nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, la causa ostativa sopra descritta viene disattivata;dunque, la verifica della soglia di 35.000 euro è irrilevante.

Per l’individuazione dei redditi da lavoro dipendente o assimilati oggetto del limite sovresposto, sussistono pareri discordanti. l’interpretazione prevalente ritiene che debbano seguirsi i criteri generali dettati dagli artt. 51 e 52 del TUIR e, quindi, considerare le somme e i valori percepiti in un dato anno seguendo il principio di cassa, includendo anche quelli corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono, secondo il principio di cassa allargato. Non andrebbero invece considerati i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore e dal lavoratore, ovvero i valori esclusi da tassazione ex art. 51 comma 2 del TUIR.

Christian Lopes

Studio EPICA – Venezia



DDL Bilancio 2026: incremento graduale della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari

Uncategorised Posted on Mon, November 10, 2025 15:01:47

POST 96/2025

L’articolo 33 del Disegno di Legge di Bilancio 2026, così come previsto dalla prima versione in attesa di approvazione, intende intervenire sull’articolo 96 del TUIR, introducendo un meccanismo di progressivo ampliamento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari.
La disposizione si inserirebbe nel più ampio processo di revisione del trattamento fiscale degli oneri finanziari, con l’obiettivo di allineare gradualmente il settore finanziario al regime ordinario applicabile alle imprese industriali e commerciali.

Ambito soggettivo

Il nuovo regime si applicherebbe agli intermediari finanziari con esclusione dei soggetti menzionati nel comma 13, primo periodo, dell’articolo 96 del TUIR (principalmente banche, società di assicurazione e altri soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, già disciplinati da regimi specifici).

Rientrerebbero pertanto nell’ambito applicativo gli intermediari diversi da quelli esclusi, quali ad esempio società finanziarie ex art. 106 TUB, società di leasing, intermediari di factoring, holding finanziarie e soggetti equiparati.

Percentuali di deducibilità

La norma delineerebbe un percorso di incremento graduale della deducibilità degli interessi passivi, secondo le seguenti percentuali:

  • 96% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
  • 97% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
  • 98% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
  • 99% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

La misura amplierebbe quindi progressivamente la quota di interessi passivi deducibili dal reddito imponibile, mantenendo comunque una limitazione parziale (1% residuo) che consente allo Stato di preservare un margine prudenziale di indeducibilità strutturale.

Determinazione degli acconti d’imposta

Il comma 3 disciplinerebbe le modalità di determinazione degli acconti IRPEF/IRES nei periodi d’imposta interessati dal graduale aumento della percentuale di deducibilità, con l’obiettivo di neutralizzare gli effetti transitori derivanti dalla progressiva applicazione delle nuove soglie.

In particolare, per la determinazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta 2027, 2028, 2029 e 2030, il legislatore intende disporre che l’imposta del periodo precedente (utilizzata come base di riferimento per il calcolo dell’acconto secondo il metodo “storico”) debba essere calcolata come se la nuova percentuale di deducibilità non fosse ancora in vigore.

Ciò significherebbe, ad esempio, che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, gli acconti potranno essere calcolati come se la deducibilità applicata nel determinare l’imposta del periodo precedente fosse rimasta al 96% (senza applicare l’incremento al 97%), e così via.

In sostanza, il legislatore intende imporre che, ai fini del calcolo degli acconti, non si anticipi l’effetto del beneficio fiscale che deriverebbe dall’aumento della deducibilità, evitando così una riduzione artificiosa degli acconti rispetto all’imposta effettivamente dovuta a consuntivo.

La norma avrebbe quindi una finalità prudenziale e di tutela del gettito, assicurando che il beneficio derivante dall’incremento percentuale operi solo in sede di saldo d’imposta e non anticipatamente nel calcolo degli acconti.

Cristiano Pesce
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Venezia



DDL Bilancio 2026: proroga e rimodulazione delle detrazioni per interventi edilizi ed energetici.

Uncategorised Posted on Mon, November 10, 2025 15:00:21

POST 95/2025

L’articolo 9 del Disegno di Legge di Bilancio 2026, nella versione attualmente all’esame del Parlamento e in attesa di approvazione definitiva, prevede un’ulteriore rimodulazione delle detrazioni fiscali già contemplate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, modificando in più punti il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Le modifiche ipotizzate si concentrano sugli articoli 14 (Ecobonus) e 16 (Bonus ristrutturazioni e altri interventi edilizi), allineando le percentuali di detrazione per il triennio 2025-2027 e introducendo un’estensione temporale per alcune tipologie di lavori.

ECOBONUS – Articolo 14 del D.L. 63/2013

Il disegno di legge intende modificare il comma 3-quinquies dell’articolo 14, stabilendo che:

  • la detrazione del 36% si applica alle spese sostenute negli anni 2025 e 2026;
  • la detrazione sia ridotta al 30% per le spese sostenute nel 2027.

Intende inoltre confermare anche per l’anno 2026 l’aumento della detrazione al 50% nel caso di sostenimento delle spese da parte dei titolari di diritti reali o di proprietà sull’immobile adibito ad abitazione principale, che si ridurrà al 36% per le spese sostenute nel 2027.

Le ulteriori disposizioni ivi previste richiamano integralmente la disciplina vigente, mantenendo invariati i limiti di spesa e le modalità di fruizione della detrazione in dichiarazione.

BONUS RISTRUTTURAZIONI – Articolo 16 del D.L. 63/2013

Analoghi interventi riguarderebbero il Bonus ristrutturazioni e le altre agevolazioni edilizie correlate.

Al comma 1, la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio verrebbe confermata nella misura del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, riducendosi al 30% nel 2027.

Per gli interventi realizzati dai proprietari o titolari di diritti reali di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione resterebbe fissata al 50% per le spese sostenute anche nell’anno 2026, per poi scendere al 36% nel 2027.

Le medesime percentuali si applicherebbero, con analoghe condizioni, alle spese sostenute per interventi volti alla riduzione del rischio sismico.

BONUS MOBILI – Articolo 16 del D.L. 63/2013 comma 2

l disegno di legge prevederebbe inoltre la proroga al 31 dicembre 2026 della possibilità di beneficiare del bonus mobili ed elettrodomestici, collegato a interventi di ristrutturazione edilizia.

Rimarrebbero inalterate le altre condizioni: l’acquisto deve riguardare mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile oggetto dei lavori, e l’importo massimo di spesa agevolabile dovrebbe restare invariato ad € 5.000.

Cristiano Pesce
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Venezia



Ddl Legge di bilancio 2026: possibili modifiche alla disciplina dei dividendi percepiti da società.

Uncategorised Posted on Sat, November 08, 2025 10:41:36

POST 94/2025

Il disegno di legge della Finanziaria 2026 prevede all’articolo 18 di introdurre una radicale  modifica al regime impositivo dei dividendi percepiti dalle società. 

Per le distribuzioni di utili e riserve deliberate dal 1° gennaio 2026  il regime di imponibilità del 5% attualmente vigente per le società di capitali  (art. 89 comma 2 del TUIR) rimarrebbe in vita solo a condizione che la società percipiente abbia una partecipazione diretta al capitale  nella società  o ente che distribuisce gli utili almeno pari al 10%. Per la determinazione di tale percentuale si considerano anche le partecipazioni detenute tramite controllate, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della catena di controllo. Tale nuovo regime sarebbe applicabile anche ai dividendi di fonte estera.

Analogamente i dividendi percepiti dalle società di persone (art. 59 comma 1 del TUIR) perderebbero l’esclusione parziale dal reddito in assenza del requisito minimo di partecipazione nel capitale dell’emittente.

Ricapitolando quindi in mancanza del requisito di partecipazione al capitale di almeno il 10% l’imponibilità sarebbe integrale sia per le società di capitali che per le società di persone.

Per la decorrenza della novità in oggetto si attende l’approvazione entro la fine dell’anno a conclusione dell’iter parlamentare.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Ddl Legge di bilancio 2026: articolo 25 – Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto

Uncategorised Posted on Fri, November 07, 2025 11:23:32

POST 93/2025

Il disegno di legge di bilancio 2026 prevede di introdurre nel DPR 633/72 l’art. 54-bis.1, inerente a una sorta di liquidazione automatica della omessa dichiarazione IVA basata sui dati derivanti dalle LIPE, dalle fatture emesse e ricevute trasmesse tramite lo SdI e dai corrispettivi telematici.

In sede di liquidazione, va riconosciuta anche l’IVA a credito, visto che essa si basa non solo sulle fatture emesse, ma anche sulle fatture ricevute. Inoltre, nella liquidazione non si tiene conto del credito IVA derivante dalla dichiarazione, regolarmente presentata, dell’anno precedente.

Se le imposte liquidate dal sistema automatizzato dell’Agenzia delle Entrate sono pagate nei 60 giorni dalla comunicazione bonaria, la sanzione da omessa dichiarazione del 120% dell’imposta dovuta è ridotta a un terzo, diventando quindi pari al 40%. Non sarà possibile versare le somme dovute avvalendosi della compensazione in F24.

Per la decorrenza della novità in oggetto si attende l’approvazione entro la fine dell’anno a conclusione dell’iter parlamentare.

Marzio Di Timoteo

Studio EPICA – Vicenza



Disegno di Legge Finanziaria 2026 – art. 26: misure di contrasto alle indebite compensazioni

Uncategorised Posted on Thu, November 06, 2025 15:32:14

POST 92/2025

Nel disegno di Legge della Finanziaria 2026, all’articolo 26, in attesa di approvazione entro la fine dell’anno, sono annunciate delle modifiche a quanto previsto dall’articolo 4-bis del DL 39/2024, sulla base del quale, a decorrere dall’ 1.1.2025, non è consentito utilizzare in compensazione crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cui all’art. 121 DL 34/2020 (cessione del credito e sconto in fattura) per le banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, per importi a debito relativi a contributi previdenziali, assistenziali e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Qualora venissero approvate le annunciate novità, dal 1.7.2026 il divieto di utilizzo in compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, per il pagamento di debiti previdenziali e assistenziali, opererà per la generalità dei contribuenti.

Inoltre, per poter compensare nel modello F24 crediti tributari e contributivi non dovranno esserci iscrizioni a ruolo per imposte erariali o accertamenti esecutivi per importi superiori a € 50.000 per i quali i termini di pagamenti siano scaduti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



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