Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Conferimento dello studio professionale in una società: il nuovo regime di neutralità fiscale.

Uncategorised Posted on Mon, June 16, 2025 15:54:49

POST 59/2025

Con l’introduzione dell’articolo 177-bis del TUIR, a seguito del D.Lgs. 192/2024 attuativo della riforma fiscale, è stato sancito il principio di neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.

Grazie alla nuova previsione normativa, a partire dal periodo di imposta 2024, il conferimento di uno studio professionale (inclusi beni materiali, immateriali, contratti, clientela e passività) in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate non genera plusvalenze o minusvalenze e:

  • il soggetto conferente assume, come valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite;
  • il soggetto conferitario subentra nella posizione fiscale del conferente;
  • vi è l’obbligo di predisporre un apposito prospetto di riconciliazione da allegare alla dichiarazione dei redditi.

Con un recente interpello, il n. 148/2025 del 4 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che anche il conferimento di studi odontoiatrici in srl odontoiatriche (costituite ex art. 1, comma 153, L. 124/2017) rientra nel regime di neutralità fiscale.

Nella risposta all’interpello l’Amministrazione Finanziaria ha infatti definito il richiamo della relazione illustrativa alle società tra avvocati come meramente esemplificativo e non esaustivo con la conseguenza che tutte le società esercenti attività regolamentate dagli ordini professionali – generalità dell’ambito applicativo – possono beneficiare del regime di neutralità.

Con specifico riferimento alla professione odontoiatrica l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:

  • la professione odontoiatrica è regolamentata nel sistema ordinistico (L. 409/1985);
  • le srl odontoiatriche, se dotate di un direttore sanitario iscritto all’albo, rientrano tra i soggetti ammessi al regime;
  • il conferimento deve riguardare un complesso unitario destinato esclusivamente all’attività odontoiatrica.

Rispetto a questo ultimo punto non è tuttavia chiaro cosa intenda l’Agenzia affermando che lo studio professionale deve “continuare” a essere destinato “esclusivamente” all’esercizio dell’attività odontoiatrica. L’art. 177-bis del TUIR, infatti, fermo restando che il soggetto conferitario deve esercitare un’attività professionale, non prescrive alcuna condizione relativamente alle future vicende dello studio professionale (e degli elementi che lo compongono) dopo il conferimento.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Conferimenti in denaro e Concordato Preventivo Biennale: arriva il chiarimento ufficiale

Uncategorised Posted on Mon, June 16, 2025 10:49:12

POST 58/2025

Con la pubblicazione del Decreto correttivo (D.Lgs. 81/2025) in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025, arriva una norma di interpretazione autentica che fa chiarezza su un punto controverso del Concordato Preventivo Biennale: il conferimento in denaro a favore di società aderenti al CPB non costituisce causa di esclusione o cessazione dal regime.

Il chiarimento, contenuto all’art. 10 del decreto, precisa che le operazioni di conferimento che determinano la cessazione del CPB sono solo quelle che riguardano aziende o rami d’azienda.

La precisazione si è resa necessaria a seguito di una precedente risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita durante Telefisco 2025, che aveva ricompreso anche l’aumento di capitale tramite conferimenti in denaro tra le cause di cessazione del CPB. 

Vengono invece confermate le altre cause di esclusione o cessazione legate a operazioni straordinarie (come fusioni, scissioni o conferimenti di aziende/rami) che alterano in modo sostanziale la realtà economica dell’aderente.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili

Uncategorised Posted on Sun, June 15, 2025 10:09:47

POST 57/2025

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 15 maggio 2025 n. 76, è entrata in vigore il 10 giugno la disciplina organica sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese, che non introduce nuovi istituti ma si limita a rafforzare strumenti già esistenti nell’ordinamento.

Partecipazione gestionale

Ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 76/2025, gli statuti societari potranno prevedere la presenza di rappresentanti dei lavoratori:

  • nel Consiglio di sorveglianza (modello dualistico);
  • nel CdA e nel Comitato per il controllo sulla gestione (modello monistico).

Queste previsioni sono vincolate alla presenza, nella contrattazione collettiva, di una specifica disposizione in tal senso.

Partecipazione economica e finanziaria

Viene confermata e rafforzata la disciplina fiscale già esistente:

  • Solo per il 2025, la distribuzione di utili ai lavoratori, già prevista dal Codice Civile e incentivata dalla L. 208/2015, è agevolata con un’imposta sostitutiva del 5% su importi fino a 5.000 euro (rispetto ai 3.000 precedenti).

Per accedere all’agevolazione:

  • La quota distribuita deve essere almeno il 10% degli utili;
  • I contratti collettivi aziendali o territoriali devono prevedere tale distribuzione;
  • Il lavoratore deve avere avuto un reddito non superiore a 80.000 euro l’anno precedente.

Inoltre, l’art. 6 incentiva la possibilità di prevedere piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti (di cui alla Legge 208/2015). Unica vera novità rispetto alla citata L. 208/15 è rinvenibile nell’esenzione, prevista solo per il 2025, pari al 50% dell’imposta sui dividendi fino a 1.500 euro per azioni ricevute in sostituzione di premi di risultato. Resta ferma l’ordinaria tassazione del 26% per gli importi eccedenti.

Partecipazione organizzativa e consultiva

Le imprese potranno istituire commissioni paritetiche (impresa/lavoratori) per avanzare proposte su miglioramento di prodotti e servizi, innovazione dei processi produttivi e organizzazione del lavoro.

I contratti collettivi potranno inoltre prevedere la creazione di specifiche figure aziendali dedicate, come referenti per la formazione o per piani di welfare, qualità del lavoro ecc…

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Farmacie: trattamento IVA DCR

Uncategorised Posted on Fri, June 13, 2025 09:13:01

POST 56/2025

Con un recente documento di prassi (Risposta 956/33/2025), l’Agenzia delle Entrate scioglie ogni dubbio in merito al trattamento ai fini Iva applicabile alle singole voci che compongono il nuovo sistema di remunerazione dell’assistenza farmaceutica convenzionata erogata dalle farmacie in regime di Servizio Sanitario Nazionale, introdotto dalla legge di Bilancio 2024. Il possibile dubbio circa l’assoggettabilità all’imposta su valore aggiunto interessava la quota fissa aggiuntiva prevista per le farmacie di minori dimensioni e rurali sussidiate.

Le conclusioni cui giunge l’Agenzia delle Entrate sono che tutte le quote di remunerazione – sia fisse che variabili – rappresentano dei corrispettivi e, pertanto, vanno assoggettati a imposta. Inoltre, sul presupposto che gli importi introdotti dalla legge di Bilancio 2024 sono al netto del tributo, le quote riportate nella Distinta Contabile Riepilogativa costituiscono la base imponibile cui applicare l’Iva al 10%.

Stefano Bernabò
Ragioniere Commercialista – Studio EPICA – Venezia Mestre



Affrancamento, riallineamenti e operazioni straordinarie: tre nuove risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate

Uncategorised Posted on Fri, June 06, 2025 16:57:46

POST 55/2025

L’Agenzia delle Entrate ha emanato tre risoluzioni che forniscono i codici tributo e i dettagli operativi per le misure di carattere straordinario in materia fiscale previste dal D.Lgs. 192/2024.

Risoluzione 35/Eaffrancamento delle riserve in sospensione d’imposta (art. 14 D.Lgs. 192/2024):

  • Imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap = 10%.
  • Da liquidare nella dichiarazione dei redditi 2025 per il 2024.
  • Da versare in 4 rate annuali di pari importo.
  • Codice tributo: 1867, sezione Erario con riferimento all’anno d’imposta.

Risoluzione 36/Ericonoscimento dei maggiori valori fiscali relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di operazioni straordinarie effettuate dal 1° gennaio 2024 (art. 12):

  • Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi = 18%.
  • Imposta sostitutiva Irap = 3%.
  • Codici tributo: 1865 (sezione Erario) e 1866 (sezione Regioni).
  • Per operazioni effettuate prima del 2024 restano validi gli scaglioni previgenti (12%, 14% e 16%) e il codice 1126.

Risoluzione 37/Eriallineamento da cambi di principi contabili (art. 11):

  • Riallineamento totale (art. 11, c. 1): soggetto a tassazione ordinaria Ires e Irap.
  • Riallineamento parziale per singola fattispecie (art. 11, c. 2): imposta sostitutiva del 18% (Ires) + 3% (Irap).
  • Codici tributo: 1817 e 1818 per l’Ires (totale e parziale), e 1868 e 1869 per l’Irap.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Clausola penale e cedolare secca: niente imposta di registro, conferma dall’Agenzia delle Entrate

Uncategorised Posted on Fri, May 30, 2025 11:27:58

POST 54/2025

La clausola penale prevista in un contratto di locazione con opzione per la cedolare secca non è soggetta a imposta di registro. È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 146 del 29 maggio 2025, in linea con precedenti chiarimenti e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Il caso riguarda un contratto di locazione a uso abitativo, in regime di cedolare secca, che prevede una penale di 10 euro al giorno in caso di ritardo nella riconsegna dell’immobile. Il dubbio era se tale clausola, pur non incidendo sul canone, dovesse essere tassata separatamente con imposta di registro fissa.

Secondo l’Agenzia, non è dovuta alcuna imposta aggiuntiva. La clausola penale, infatti, è accessoria e priva di una causa autonoma rispetto al contratto cui accede. Questa natura “servente” ne esclude la tassazione autonoma, soprattutto in presenza del regime sostitutivo della cedolare secca, che già assorbe l’imposta di registro e quella di bollo.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate è coerente con le pronunce della Cassazione (l’Agenzia ne cita numerose su questo tema, per esempio le nn. 30983/2023, 3466/2024), secondo cui una clausola priva di autonoma causa giuridica non può dar luogo a un’imposizione separata.

In conclusione, la penale non va tassata autonomamente, tantomeno se al contratto viene applicata la cedolare secca.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Start-up innovative: detrazione IRPEF al 65% e credito d’imposta

Uncategorised Posted on Tue, May 27, 2025 09:35:27

POST 53/2025

Dal 1° gennaio 2025, le persone fisiche che investono in start-up innovative possono usufruire di una detrazione fiscale del 65%, rispetto al precedente 50%. È una misura prevista dall’articolo 29-bis del DL 179/2012, come modificato dalla legge 193/2024.

In parallelo, la legge 162/2024 introduce una novità rilevante: la possibilità di trasformare la detrazione in credito d’imposta per la parte non utilizzata in dichiarazione dei redditi.

Chi può accedere alla detrazione

  • Solo le persone fisiche.
  • Sono escluse le PMI innovative.
  • La start-up deve essere iscritta da non più di 3 anni nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative.

Quando non spetta

  • Se l’investimento comporta una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance.
  • Se l’investitore è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente o tramite società controllate/collegate, con fatturato > 25% dell’investimento.

La procedura da seguire

Il beneficio non è automatico e va richiesto tramite una procedura specifica sulla piattaforma digitale del MIMIT prima dell’investimento.

  1. Accedere al portale del MIMIT: https://padigitale.invitalia.it
  2. Compilare l’istanza con:
    • Dati della start-up e dell’investitore;
    • Tipo di investimento (diretto o indiretto);
    • Eventuale appartenenza a una “impresa unica”;
    • Importo dell’investimento (capitale + sovrapprezzo). Il sistema calcola automaticamente la detrazione.
  3. Scaricare la ricevuta, firmarla digitalmente e ricaricarla sul portale.
  4. Il sistema invia all’investitore una PEC con la certificazione dell’investimento e dell’agevolazione spettante.
    Questo documento è l’unico necessario per fruire della detrazione.

Detrazione e credito d’imposta

La detrazione maggiorata al 65%:

  • Si applica solo agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025.
  • L’investimento si considera effettuato alla data del deposito della pratica di aumento di capitale presso il registro imprese (non alla data del bonifico o dell’atto notarile).

L’investimento deve essere mantenuto almeno 3 anni: eventuale cessione (anche parziale) prima del decorso del termine comporta la decadenza beneficio e l’obbligo di restituzione dell’importo detratto, fatti salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente.

Con la legge 162/2024, per investimenti effettuati a partire dal 2024, se l’importo della detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza diventa un credito d’imposta, che può essere usato in compensazione con F24, codice tributo 7076. Non essendo previsto nel Modello 730 un rigo per le detrazioni per investimenti in start-up, dovrà essere presentato il Modello Redditi Persone Fisiche.

Regime “de minimis” – Novità dal 2024

La detrazione al 65% in esame è un aiuto di Stato in regime de minimis, che ha subito rilevanti modifiche con il nuovo Regolamento UE 2831/2023. Dal 1° gennaio 2024 il massimale è di 300.000 euro in un periodo di riferimento di tre “anni mobili”, ossia tre anni dalla data effettiva di concessione dell’aiuto (non più 200.000 euro per tre esercizi finanziari).

È possibile consultare i contributi già ottenuti dal beneficiario tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato: https://www.rna.gov.it/trasparenza

Attenzione al concetto di “impresa unica”

Ai fini del calcolo del limite di 300.000 euro in tre anni, si considerano come fossero una “impresa unica” tutte le società tra loro collegate da rapporti di controllo, siano essi di diritto o di fatto.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Usufrutto e nuda proprietà a soggetti diversi: tassazione separata

Uncategorised Posted on Mon, May 26, 2025 12:47:18

POST 52/2025

Con la risposta all’interpello n. 133/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile alla cessione contestuale ma frazionata di nuda proprietà e usufrutto di un immobile a soggetti diversi.

La questione è emersa in seguito alla riformulazione dell’art. 67 del TUIR, introdotta dalla legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, comma 92), che ha ridefinito il perimetro applicativo delle lettere b) e h) del comma 1, separando nettamente le cessioni immobiliari da quelle relative alla costituzione di diritti reali di godimento.

Nel caso analizzato dall’Agenzia, due coniugi, comproprietari di un appartamento e della relativa cantina, decidono di vendere gli immobili, ma gli acquirenti vogliono separare i diritti: uno acquista la nuda proprietà, l’altro l’usufrutto. Si stipula quindi un solo atto notarile, che prevede la contestuale alienazione dei due diritti reali, ma ciascuno a un soggetto diverso.

I cedenti si rivolgono all’Agenzia delle Entrate per confermare che l’operazione, nella sua interezza, possa essere trattata fiscalmente come cessione della piena proprietà (in quanto il cedente si spoglia dell’intera proprietà, come sostenuto dal recente Studio del Notariato n. 14-2024/T) rientrante quindi nella lettera b) dell’art. 67 TUIR. L’Agenzia rigetta questa impostazione e sostiene che le due operazioni vanno considerate fiscalmente distinte:

  • L’usufrutto viene considerato come diritto reale “nuovo” costituito ex novo in capo all’acquirente, rientrando nella lettera h) dell’art. 67 del TUIR → genera redditi diversi tassabili in ogni caso, indipendentemente dalla durata del possesso.
  • La nuda proprietà invece viene qualificata come cessione di un diritto preesistente, riconducibile alla lettera b) → soggetta a tassazione solo se avviene entro 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione, salvo esenzioni specifiche (successione, abitazione principale, ecc.).

Questa impostazione rischia di comportare maggiori oneri fiscali per i venditori:

  • In caso di separazione della proprietà, l’usufrutto sarà sempre tassato, anche se l’immobile è posseduto da oltre 5 anni o proviene da successione.
  • Il valore dell’usufrutto, per determinarne il reddito tassabile, dovrà essere calcolato secondo i coefficienti previsti per l’imposta di registro (DPR 131/86), aggiornati dal DM 27 dicembre 2024, in funzione dell’età del beneficiario.

In definitiva, la risposta 133/2025 apre un doppio binario fiscale che richiederà, soprattutto in ambito familiare e successorio, un’attenta pianificazione, in attesa magari di un intervento sistematico da parte dell’Agenzia delle Entrate tramite una circolare che dipani definitivamente i dubbi sulla nuova formulazione dell’art. 67 del TUIR.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Next »