In data di ieri, 30 giugno 2025, l’Enea ha attivato il portale che consente l’invio delle comunicazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2025 per gli interventi di riqualificazione energetica.
Secondo le normali disposizioni, per poter beneficiare delle detrazioni fiscali per il c.d. “Ecobonus” tale comunicazione deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Considerato il blocco del portale dovuto alla necessità di ottenere chiarimenti in seguito alle modifiche normative che hanno interessato le detrazioni fiscali nel settore edilizia, i contribuenti avranno ora 90 giorni di tempo a partire dal 30 giugno per inviare le comunicazioni relative agli interventi terminati nei primi sei mesi dell’anno 2025.
La nuova scadenza per l’invio della comunicazione è quindi prevista per il prossimo 29 settembre 2025 (il 28 settembre è domenica).
Medesima scadenza si applica anche per l’invio della comunicazione relativa agli interventi di recupero edilizio che hanno anche valenza di riqualificazione energetica e per i quali il contribuente utilizza la detrazione per il c.d. “recupero edilizio ordinario” o “bonus casa”.
Ricordiamo che per tale detrazione l’invio della comunicazione ha valore prettamente statistico, non è vincolante per l’ottenimento dello sconto fiscale e non vi sono sanzioni in caso di mancato invio.
Con la nota del 25.06.2025 il MIMIT ha comunicato il differimento del termine per la comunicazione dell’indirizzo Pec personale degli amministratori di società già costituite all’1.1.2025 dal 30.06.2025 al 31.12.2025.
Il Ministero non è però intervenuto in merito alla possibilità di indicare lo stesso indirizzo Pec della società, riconosciuta da alcune CCIAA. Il medesimo Ministero ritiene che l’indirizzo Pec dell’amministratore e indirizzo Pec della società devono essere diversi.
Analogamente, il Ministero conferma il regime sanzionatorio applicabile all’omessa comunicazione della Pec da parte degli amministratori.
Per le imprese costituite a decorrere dall’1.1.2025 l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo Pec dell’amministratore va assolto contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese.
In caso di nomina di nuovo amministratore, di rinnovo dell’incarico e di nomina del liquidatore, la comunicazione dell’indirizzo Pec va effettuata contestualmente all’iscrizione della nomina o rinnovo.
È stato pubblicato il decreto ministeriale attuativo dell’art. 14 del D.Lgs. 192/2024, che disciplina l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta presenti nei bilanci al 31 dicembre 2023 e non distribuite completamento entro il termine dell’esercizio al 31 dicembre 2024.
Il decreto ministeriale illustra le modalità per effettuare l’affrancamento dei saldi attivi e delle riserve in sospensione d’imposta iscritte in bilancio per effetto di precedenti rivalutazioni, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e IRAP pari al 10%.
Viene inoltre chiarito definitivamente che l’operazione in esame si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, dell’ammontare dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi oggetto di affrancamento, e della relativa imposta sostitutiva.
Le imprese interessate devono esercitare l’opzione con il versamento dell’imposta sostitutiva entro la scadenza per il saldo delle imposte relative all’anno 2024, quindi:
entro il 30/06/2025 o nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%;
per i soli soggetti ISA, entro il 21/07/2025 o, con la maggiorazione dello 0,40%, il 20/08/2025 (art. 13, D.L. 84/2025).
Si allega:
D.M. 27 giugno 2025 – Regime di affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione di imposta;
Il 30 giugno 2025 scade il termine per la pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2024 con elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività d’impresa nel corso dell’anno, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro, come definito dalla Legge n. 124/2017.
Devono provvedere alla pubblicazione tuti i soggetti iscritti al Registro delle imprese, società di capitali, di persone, ditte individuali esercenti attività d’impresa, società cooperative. Sono esclusi i liberi professionisti.
Devono essere pubblicati le sovvenzioni, i sussidi, i contributi e vantaggi di importo complessivo a 10.000 euro. Se i singoli aiuti tra di loro sommati non superano detta soglia decade l’obbligo di pubblicazione.
Per le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria indicheranno i contributi ricevuti nella nota integrativa pubblicata nel Registro Imprese. Per tutte le altre categorie dovranno pubblicare i dati nel proprio sito internet oppure sul sito dell’associazione di categoria cui aderiscono.
Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:
denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
data di incasso;
causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
L’inosservanza di tale adempimento sarà sanzionata con sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con importo minimo di euro 2.000.
Se, trascorsi 90 giorni dalla contestazione, non si è ancora provveduto né al pagamento né alla pubblicazione, scatta la sanzione più grave: la restituzione integrale delle somme ricevute.
Per verificare le sovvenzioni ricevute si consiglia di collegarsi all’Area Riservata del Registro Nazionale aiuti di Stato
A questi contributi bisognerà sommare quanto ricevuto nel 2024 non soggetto a tale pubblicazione per verificare il raggiungimento della soglia di euro 10.000.
Per gli aiuti presenti nel Registro Nazionale degli Aiuto di Stato non sussiste l’obbligo di pubblicazione, basterà inserire la seguente dicitura:
“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2025 (n. 134), il Decreto Legislativo n. 81, entrato in vigore il 13/06/2025, introduce, tra gli altri interventi, misure correttive in tema concordato preventivo biennale (CPB).
1. Abrogazione del CPB per i soggetti in regime forfetario
Viene completamente abrogato il capo III del D.Lgs. 13/2024, dedicato alla disciplina del CPB per i contribuenti aderenti al regime forfettario. Di conseguenza, l’applicabilità del CPB ai soggetti in regime forfettario è stata possibile solamente per il 2024 e non sarà possibile per aderire ad ulteriori proposte di reddito concordato del Fisco.
2. Estensione definitiva dei termini di adesione
Il termine per aderire al CPB passa definitivamente dal 31 luglio al 30 settembre per tutti i contribuenti “solari”, mentre per quelli con periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare viene previsto come termine di adesione l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo.
È una modifica strutturale, non più una proroga temporanea.
3. Tassazione: soglia di 85.000€ per l’imposta sostitutiva
L’articolo 8 del D.Lgs. 81/2025 introduce una limitazione all’utilizzo dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato.
Viene infatti stabilita una soglia di 85.000 € dell’eccedenza tra reddito concordato e il reddito dell’esercizio precedente all’adesione al CPB oltre la quale non potranno essere applicate le aliquote sostitutive previste dall’art. 20-bis del D.Lgs. 13/2024 (10%, 12%, 15% a seconda del punteggio ISA).
Sull’importo eccedente oltre 85.000 € si applicheranno le aliquote ordinarie, ossia del 43% per l’IRPEF e 24% per l’IRES.
4. Novità per la determinazione del reddito concordato
Viene esplicitamente esclusa la maggiorazione del 120% del costo del lavoro per nuove assunzioni (prevista da D.Lgs. 216/2013) tra le componenti non imponibili ai fini del concordato.
Viene infatti modificato l’art. 16 del D.Lgs. 13/2024, al quale viene aggiunta questa nuova voce tra le componenti straordinarie di reddito che non sono prese in considerazione nel calcolo del reddito concordato.
5. Cause di esclusione e cessazione rafforzate
Vengono introdotte ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal CPB per i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo professionale.
Viene precluso l’accesso al CPB ai professionisti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente un reddito di lavoro autonomo e che, allo stesso tempo, partecipano ad una associazione professione, una società tra professionisti o tra avvocati.
L’esclusione non si verifica se l’associazione o la società partecipata aderisce anch’essa al CPB per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato.
Tale causa di esclusione si attiva anche in senso opposto: sono escluse le associazioni professionali, le S.T.P. e le società tra avvocati se negli stessi periodi d’imposta tutti i soci/associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo non aderiscono anch’essi al CPB.
Queste fattispecie vengono previste anche in tema di cessazione del CPB.
Queste cause di cessazione ed esclusione si applicano a decorrere dalle adesioni al CPB 2025-2026 esercitate a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento.
6. Parametri premiali per contribuenti affidabili
L’art. 14 stabilisce dei tetti all’aumento del reddito concordato basati sul punteggio ISA, con l’obiettivo di limitare proposte eccessivamente alte che penalizzano contribuenti meritevoli. Pertanto, con riferimento al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello concordato (con le rettifiche previste dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024), quest’ultimo non potrà prevedere degli aumenti eccedenti i seguenti limiti:
+10% per ISA = 10
+15% per 9 ≤ ISA < 10
+25% per 8 ≤ ISA < 9
7. Norma di interpretazione autentica sui conferimenti
In tema di conferimenti che precludono l’accesso al CPB, si rimanda ad un articolo precedentemente pubblicato.
L’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192prevede che “I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nelbilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento”. Il medesimo comma 1 dell’articolo 14 del d. lgs. n. 192 del 2024 dispone inoltre che “L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi”.
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 165 del 19 giugno 2025 ha affermato che nel caso di acquisto di immobile in cui il pagamento del prezzo non avviene direttamente con disponibilità dal soggetto acquirente (nel caso il figlio), ma tramite utilizzo di provvista di denaro messa a disposizione da soggetti terzi enunciata nell’atto di compravendita come “liberalità indiretta” (nel caso il genitore), al soggetto acquirente non spettano le detrazioni previste per il “sisma bonus acquisti” ex art. 16 comma 1 septies del DL 63/2013, in quanto il proprietario dell’immobile non ha sostenuto alcuna spesa.
Il Parere espresso della Agenzia delle Entrate, pur essendo relativo al sisma bonus acquisti, dovrebbe trovare applicazione anche per il tradizionale “bonus acquisti” ex art. 16 bis del Tuir.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2025 il D.L. 84/2025, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale”.
Una delle novità più rilevanti è la proroga al 21 luglio 2025 dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA per i contribuenti interessati dagli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e coloro che applicano il regime forfetario o di vantaggio (minimi).
Il versamento potrà avvenire:
senza maggiorazione entro il 21 luglio 2025 (il 20 luglio cade di domenica);
con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse, dal 22 luglio al 20 agosto 2025.
La proroga si applica a:
soggetti che esercitano attività per cui sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi/compensi entro i limiti previsti;
contribuenti in regime forfetario o di vantaggio;
soggetti esclusi dagli ISA per cause specifiche (es. inizio o cessazione attività);
partecipanti a società, associazioni o imprese trasparenti che rientrano nei requisiti.
La proroga riguarda i versamenti “risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto”, relativi a:
saldo 2024 e primo acconto 2025 di IRPEF, IRES, IRAP;
saldi di addizionali regionali e comunali;
saldo e acconto della cedolare secca sulle locazioni;
saldo e acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfettari e dai contribuenti “minimi”;
altre imposte sostitutive (imposta sul reddito concordato, maggiorazioni per società di comodo, addizionali…);
IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività;
IVA dovuta su maggiori ricavi/compensi dichiarati per migliorare il proprio punteggio ISA;
saldo IVA 2024, se non versato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025, con interessi mensili dello 0,4% fino al 30 giugno 2025;
contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni;
diritto annuale per l’iscrizione al Registro delle imprese.
Sono esclusi i soggetti IRES con scadenze ordinarie successive al 30 giugno 2025 in ragione della data di approvazione del bilancio o della chiusura dell’esercizio non coincidente con l’anno solare.