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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di Bilancio 2025: Obbligo PEC per amministratori società

Uncategorised Posted on Tue, January 21, 2025 20:25:20

POST 32/2025

Il comma 860 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 estende l’obbligo di possedere un indirizzo PEC anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Lo scopo della presente norma è quello di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.

Si attendono chiarimenti se l’obbligo riguarda anche gli amministratori di società già esistenti o solamente gli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2025: Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

Uncategorised Posted on Tue, January 21, 2025 20:24:07

POST 31/2025

L’articolo 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025, modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi di veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per quelli ibridi plug in. Le nuove disposizione si applicano ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.

Il comma 49 invece prevede di assoggettare ad aliquota Iva ordinaria del 22% le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficienti di energia.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2025: Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati  

Uncategorised Posted on Tue, January 21, 2025 20:22:57

POST 30/2025

L’articolo 1 dal comma da 436 al 444 della Legge di Bilancio 2025 riconosce, per il solo periodo d’imposta 2025, a determinati soggetti IRES, a ricorrere di talune condizioni, l’aliquota agevolata IRES del 20 per cento in luogo di quella ordinaria del 24 per cento.

La riduzione dell’aliquota al 20 per cento per società ed enti vene riconosciuta solamente se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

  • Accantonamento ad apposita riserva di una quota non inferiore all’80 per cento degli utili in corso al 31 dicembre 2024;
  • Destinazione di una quota non inferiore al 30 per cento di tali utili accantonati, e non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, a investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali transizione 4.0) e nell’art. 38 del decreto legge 19 del 2024 (investimenti beni strumentali transizione 5.0), effettuati tra la data di entrata in vigore della presente legge e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2025, di ammontare non inferiore a 20.000 €.

I soggetti potranno usufruire di tale agevolazione se:

  • nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  • nel 2024 siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
  • l’impresa non abbia fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione nell’esercizio 2024 o in quello successivo.

L’agevolazione decade se:

  • viene distribuito la quota dell’utile accantonato entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
  • viene dismesso, ceduto a terzi, destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa il bene oggetto dell’investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato.

Vengono esclusi dal presente beneficio le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettato a procedure concorsuali di natura liquidatoria o che determinano il proprio reddito sulla base di regimi forfettari. Non spetta neanche alle imprese che chiudono il bilancio 2024 in perdita.

Ai fini della determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo al 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando le presenti disposizioni.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Processo civile: nuove conseguenze del mancato pagamento del contributo unificato.

Uncategorised Posted on Mon, January 20, 2025 12:10:11

POST 29/2025

Con la Legge di Bilancio 2025 il Legislatore ha apportato alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) prevedendo che nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato il contributo unificato.

Il Legislatore ha inoltre introdotto nel codice di procedura una nuova norma (art. 307 bis c.p.c.) che prevede l’estinzione del processo in caso di mancato pagamento del contributo unificato.

La misura, finalizzata a combattere l’evasione contributiva, commina la sanzione dell’estinzione anche in caso di “parziale pagamento del contributo unificato”.

La verifica sul regolare pagamento del CU verrà espletata dal Giudice alla prima udienza, che potrà dare un termine di 30 giorni alla parte interessata per mettersi in regola con il versamento o l’integrazione del contributo, rinviando l’udienza per la verifica del pagamento.

Se il mancato o parziale pagamento riguarda la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa, l’intervento volontario o la proposizione dell’impugnazione incidentale, e sempre dopo il rinvio concesso alla prima udienza per consentire la regolarizzazione, il Giudice dichiarerà improcedibile la domanda cui si riferisce l’inadempimento.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2025: modifiche al credito d’imposta transizione 4.0

Uncategorised Posted on Thu, January 16, 2025 18:33:25

POST 28/2025

La Legge di Bilancio 2025 elimina la possibilità di poter fruire del credito d’imposta con riferimento ai beni immateriali di cui all’allegato B annesso alla legge 11/12/2016 n. 232 (software, sistemi e system integration, applicazioni) connessi a investimenti in beni materiai “Industria 4.0” dal 2025. L’agevolazione resta valida per gli investimenti effettuati nel 2024 e per quelli “prenotati” entro il 31/12/2024 e consegnati entro il 30/6/2025.

La Legge di Bilancio 2025 apporta le seguenti modifiche alla disciplina relativa al credito d’imposta per investimenti in beni materiali di cui all’allegato A annesso alla legge 11/12/2016 n. 232  relativi al piano transizione 4.0 effettuati nel 2025 o comunque entro il 30/6/2026 (a condizione che entro il 31/12/2025 l’ordine risulti accettato e sia stato pagato un acconto di almeno il 20%):

  • introduce un tetto massimo di spesa a livello erariale;
  • viene stabilità un’apposita procedura obbligatoria di comunicazione telematica da effettuare al MIMIT con indicazione delle spese sostenute e dell’ammontare del credito d’imposta richiesto, si attendono indicazioni in merito ai termini di invio di tale comunicazione.

Il MIMIT trasmetterà poi all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle società che hanno richiesto la fruizione del credito d’imposta secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

La possibilità di poter fruire di tale credito d’imposta dipenderà quindi dalla presenza negli elenchi che saranno resi disponibili, in base all’ordine cronologico di invio delle domande e fino al raggiungimento dei limiti di spesa.

Tali novità non riguardano gli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge (31/12/2024)  il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Laura Barbieri

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso

Raffaella Garbin

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Vicenza



Legge di Bilancio 2025: Contributi in conto capitale per chi ha aderito all’istanza di riversamento spontaneo dei crediti di ricerca e sviluppo.

Uncategorised Posted on Tue, January 14, 2025 09:02:24

POST 27/2025

Per i contribuenti che hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre 2024 alla procedura per il riversamento spontaneo dei crediti per ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021, la legge di bilancio 2025 ai suoi commi 458-460 ha previsto che venga riconosciuto un contributo in conto capitale parametrato a quanto versato.

Un decreto ministeriale disciplinerà l’entità del contributo, la sua rateizzazione e le modalità di erogazione.

L’erogazione, comunque, avverrà nei limiti di spesa seguenti: 60 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026, 80 milioni di euro per l’anno 2027 e 60 milioni di euro per l’anno 2028

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di Bilancio 2025: Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali  

Uncategorised Posted on Tue, January 14, 2025 09:01:51

POST 26/2025

L’articolo 1, comma 186 della Legge di Bilancio 2025, introduce per i soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziali Inps artigiani commercianti, che percepiscono redditi d’impresa, anche forfettari, la possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione nella misura del 50 per cento.

La riduzione è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell’impresa o dall’ingresso nella società, ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzione della contribuzione (ad esempio per i forfettari).

È ammessa anche per i collaboratori di imprese familiari che si iscrivono per la prima volta in una delle suddette gestioni.

L’agevolazione rientra nel regime de minimis, relativo agli aiuti di stato concessi ad operatori economici senza l’autorizzazione della Commissione europea.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2025: Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Uncategorised Posted on Tue, January 14, 2025 09:01:16

POST 25/2025

I commi 399 e 400 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2025 modificano le disposizioni contenute all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 disponendo una proroga della maxi deduzione prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (ossia, per i soggetti con periodo di esercizio corrispondente all’anno civile, i periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027).

Il beneficio fiscale consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:

  • 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò porta, di fatto, il costo del lavoro al 120% del suo valore originale;
  • 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023. La deduzione del costo del lavoro è quindi pari al 130%.

Il comma 2 dell’art. 70 definisce i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo:

  • alla lettera a), che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027, al 31 dicembre 2028), si deve considerare l’imposta dell’anno precedente che si sarebbe determinata senza l’applicazione della maggior deduzione del costo del personale;
  • alla lettera b), che, anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027) non si deve tener conto della maggior deduzione del costo del personale.

Studio Ram Associati



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