POST 99/2025
L’articolo 2 del Disegno di Legge di Bilancio 2026 potrebbe introdurre una revisione della disciplina relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), intervenendo su due disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi.
In particolare, le modifiche riguarderebbero: l’articolo 11, che fissa gli scaglioni e le aliquote dell’imposta; l’articolo 16-ter, che definisce la misura di detrazione di particolari categorie di oneri.
MODIFICA SCAGLIONE IRPEF – Articolo 11 (TUIR – D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
Con le possibili modifiche al vaglio di approvazione, si prevede una diminuzione di due punti percentuali del secondo scaglione, andando a sostituire l’aliquota del 35% con il 33%. Tale modifica creerebbe un vantaggio per il “ceto medio” che rappresenta quasi 10 milioni di italiani, titolari di dichiarazioni comprese tra i 28mila e i 50mila euro.
Le nuove aliquote in vigore dal primo gennaio 2026, quindi, potrebbero essere:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 33% per la parte di reddito superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per la parte di reddito che supera i 50.000 euro.
RIDUZIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI COMPLESSIVI ELEVATI – Articolo 16-ter del TUIR
Le nuove disposizioni introdurrebbero, inoltre, modifiche all’art. 16-ter, che si occupa di definire le modalità di calcolo delle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori ai 75.000 euro su determinate tipologie di spese e oneri detraibili, attraverso criteri differenziati (numero dei figli a carico) e in base al reddito complessivo dichiarato.
La novità legislativa riguarderebbe l’inserimento di una nuova stretta ai contribuenti che avessero un reddito superiore ai 200.000 euro, mentre per chi ha redditi inferiori a questa soglia resterebbe invariata la disciplina preesistente. Si tratterebbe di una riduzione forfettaria delle detrazioni IRPEF, per un importo pari a 440 euro, per specifiche tipologie di spese. Quelle coinvolte sono:
- oneri detraibili la cui detraibilità è fissata al 19%;
- erogazioni liberali a favore dei partiti politici;
- premi assicurativi contro eventi calamitosi.
Rimangono esclusi da questa possibile riduzione forfetaria le spese sanitarie dell’articolo 15, comma 1, lettera c).
Verrebbe introdotto, quindi, un meccanismo di riduzione forfettaria, rendendo di fatto meno efficace la detraibilità di questi oneri per i contribuenti più ricchi.
Furlanetto Marco
Studio EPICA – Venezia
