Blog Image

EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Concordato preventivo biennale al via anche per i forfettari.

Uncategorised Posted on Wed, July 17, 2024 10:08:42

POST 46/2024

Grazie all’aggiornamento del software di compilazione del modello REDDITI PF 2024, rilasciato ieri sera dall’Agenzia delle Entrate, anche i forfettari potranno calcolare le proposte di reddito concordato, secondo una metodologia delineata nel DM 15 luglio 2024 (non ancora pubblicato in G.U.).

La proposta di concordato per i contribuenti forfettari (che per il primo anno ha un’applicazione limitata al solo 2024) viene elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni degli ISA, inclusi dati storici. Anche per i forfetari, i redditi vengono rivalutati applicando i coefficienti delle proiezioni macroeconomiche del PIL della Banca d’Italia. Inoltre, il DM 15 luglio 2024 prevede la possibilità di riduzioni del reddito concordato in caso di eventi straordinari, come calamità naturali, danni significativi ai locali o alle scorte, o sospensione dell’attività per ragioni amministrative o professionali.

Le riduzioni del reddito concordato variano in base alla durata della sospensione dell’attività e vanno dal 10% (sospensioni tra 30 e 60 gg) e il 30% (sospensioni superiori a 120 gg).

Nonostante l’innovazione, le prime simulazioni indicano che le proposte di reddito potrebbero risultare superiori rispetto a quelle dichiarate precedentemente. La convenienza ad aderire al concordato preventivo dovrà essere valutata individualmente, considerando che non sono previsti particolari regimi premiali per i forfetari, e che eventuali incrementi di reddito rispetto a quello concordato non avranno rilevanza fiscale.

L’applicabilità sperimentale del concordato per il 2024, con adesione entro fine ottobre, offre ai contribuenti l’opportunità di confrontare il reddito prodotto, di cui avranno verosimilmente un’idea concreta dell’ammontare, con quello proposto dall’Agenzia delle Entrate.

A partire dal biennio 2025-2026, il concordato preventivo diventerà biennale anche per i forfettari.

Si segnala, infine, che le normative potrebbero subire ulteriori modifiche in base al D.Lgs. correttivo attualmente in esame parlamentare, che potrà incidere sulla disciplina del concordato preventivo biennale.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Ultime novità in materia di credito di imposta R&S: riversamento spontaneo e certificazione.

Uncategorised Posted on Thu, June 27, 2024 19:11:39

POST 45/2024

Nuovo termine per il riversamento spontaneo

Come noto l’art. 5 co. 7 – 12 del DL 146/2021 ha introdotto una sanatoria per le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 effettuate sino al 22.10.2021, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, che comporta lo stralcio delle sole sanzioni, degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione.

Con la conversione in legge del DL 39/2024, L. 67/2024, è stato nuovamente posticipato, questa volta al 31.10.2024, il termine entro il quale potrà essere inviato il modello di adesione alla procedura di riversamento.

Resta invece ferma la scadenza prevista per il prossimo 16 dicembre 2024 per eseguire il riversamento del credito compensato, che, si ricorda, può avvenire in unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali (il 16 dicembre 2024, il 16 dicembre 2025 ed il 16 dicembre 2026).

In ultimo si ricorda che per le modalità di trasmissione è necessario fare riferimento, da ultimo, al modello e alle istruzioni pubblicate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 29 marzo 2024.

Certificazione

Al fine di favorire l’applicazione del credito d’imposta in condizioni di certezza operative, le imprese, ai sensi dell’articolo 23 co 2-8 del DL 73/2022, possono richiedere, ai soggetti abilitati, una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ammissibili.

Sul piano operativo sono stati posti in essere recentemente alcuni passi avanti da parte del MIMIT:

– in data 15 maggio 2024 è stato infatti reso pubblico l’Albo dei certificatori di cui all’articolo 2 del Dpcm del 15 settembre 2023, previa selezione degli idonei tra coloro che hanno inviato le domande entro il 30 aprile 2024. Contestualmente alla pubblicazione dei primi soggetti iscritti all’Albo dei certificatori, è inoltre diventata operativa la piattaforma informatica con la quale le imprese che hanno effettuato o che intendano effettuare investimenti nei campi della ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica possono selezionare il certificatore prescelto e versare i diritti di segreteria;

– in data 5 giugno 2024, con Decreto Direttoriale, sono stati pubblicati i modelli che il certificatore dovrà compilare per la corretta applicazione del credito di imposta.

Tuttavia, ad oggi, non risultano ancora pubblicate le tanto attese “Linee guida” integrative per la corretta applicazione del credito d’imposta.

Solo dopo l’approvazione e pubblicazione delle stesse sarà possibile, per i certificatori, provvedere al caricamento delle certificazioni richieste dalle imprese e ad esse rilasciate.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso e Udine



Versamenti imposte per soggetti ISA e forfettari differiti al 30 agosto con lo 0,4%.

Uncategorised Posted on Mon, June 24, 2024 10:45:37

POST 44/2024

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato una serie di misure rilevanti per i contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti che aderiscono al regime forfettario.

La più attesa era la conferma della possibilità per tali soggetti di effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione ed entro il 30 agosto 2024 con una maggiorazione dello 0,4%.

Il maggior termine consente di guadagnare tempo anche per valutare l’eventuale adesione al concordato preventivo biennale, tenuto conto che la materia non può attualmente considerarsi completa.

Lo schema di Decreto Legislativo correttivo approvato include anche modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, con nuove modalità di calcolo degli acconti 2024 per ridurre l’impatto delle maggiorazioni d’imposta.

È stato differito inoltre il termine per la presentazione delle dichiarazioni, che slitta dal 15 ottobre al 31 ottobre 2024, sono state introdotte nuove cause di esclusione e criteri per la determinazione del reddito di lavoro autonomo o di impresa. Queste modifiche mirano a risolvere criticità precedenti e rendere più attraente l’adesione al concordato.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 per la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l’adeguamento della normativa nazionale.

Uncategorised Posted on Tue, June 11, 2024 11:49:13

POST 43/2024

Il Consiglio dei ministri, ieri 10 giugno 2024, ha approvato uno schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale.

A seguire il comunicato stampa del Governo:

“Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD) che rafforza ed estende gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità già imposti alle imprese dalla direttiva 2014/95/UE (c.d. “Non Financial Reporting Directive” o NFRD), concludendo un percorso intrapreso, a livello unionale, con l’Accordo di Parigi del 2015 e proseguito con il Sustainable Action Plan del 2018, nonché con il Green Deal europeo del 2019.

In particolare, la direttiva 2022/2464/UE, al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevede:

  • estensione degli obblighi di reporting non finanziario alle PMI (diverse dalle microimprese) mentre gli obblighi previsti dalla NFRD hanno per destinatarie solo «le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media pari a 500», gli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD gravano, oltre che su tutte le imprese di grandi dimensioni, anche sulle piccole e medie imprese (ad eccezione delle microimprese) che siano enti di interesse pubblico;
  • sostituzione della “rendicontazione non finanziaria” (avente ad oggetto «informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività» ex art. 1, par. 1, NFRD) con la “rendicontazione di sostenibilità” (consistente in «informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione»)”.


Modificata la modalità d’invio delle comunicazioni dei dati dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e R&S.

Uncategorised Posted on Wed, May 22, 2024 10:35:04

POST 042/2024

Cambia la modalità per inviare le comunicazioni richieste dall’art. 6 del DL 39/2024 per l’utilizzo del bonus investimenti 4.0 e dei crediti d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione.

Non è più possibile l’invio tramite PEC, come inizialmente previsto. Infatti, con il comunicato del 16/05/2024, il GSE ha annunciato che le comunicazioni dei dati dovranno avvenire attraverso una nuova modalità semplificata: accedendo, previa registrazione, alla sezione Area Clienti del sito del GSE è possibile utilizzare l’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e, selezionando la tipologia di investimento, sarà possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione, viene precisato che sui moduli dovrà essere apposta la firma elettronica qualificata del rappresentante legale (o di uno dei rappresentanti legali) il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Registro Titolari Effettivi: sospesa operatività fino al 19 settembre

Uncategorised Posted on Mon, May 20, 2024 11:56:26

POST 41/2024

Il 17 maggio il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR dello scorso 09 aprile, sospendendo l’esecutività del Registro Titolari effettivi, fissando per il prossimo 19 settembre 2024 l’udienza per la trattazione del merito dei ricorsi in appello.

Rimane però un dubbio sull’operatività del Registro, è da capire se le Camere di Commercio continueranno ad accettare le comunicazioni oppure sospenderanno l’operatività del Registro.

Si segnala infine che in un periodo dove aziende e commercialisti sono impegnati nei depositi dei bilanci dove era concessa la possibilità di confermare i dati dei titolari effettivi, la sezione dell’applicativo non risulta ancora operativa.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Pronti i modelli per la comunicazione dei dati dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e R&S.

Uncategorised Posted on Tue, May 07, 2024 15:59:11

POST 40/2024

Nell’ambito del DL n. 39/2024, c.d. “Decreto Salva Conti” sono state introdotte alcune disposizioni finalizzate a monitorare la fruizione dei crediti d’imposta gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e R&S. Da lunedì 29 aprile 2024 il GSE ha messo a disposizione i modelli di comunicazione in formato editabile per compensare tali crediti d’imposta.

Ai sensi dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM del MIMIT 24/04/2024, per gli investimenti che si intendono effettuare dal 30/03/2024 occorre presentare la comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti.

Per quanto riguarda invece gli investimenti realizzati dal 01/01/2023 (01/01/2024 per il credito R&S) al 29/03/2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.

A tal fine, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire: uno per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Allegato 1 al citato DM e “Modulo 1”sul sito del GSE), e un altro relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Allegato 2 al citato DM e “Modulo 2”sul sito del GSE).

Ogni comunicazione dev’essere trasmessa singolarmente, firmata digitalmente e inviata tramite PEC  all’indirizzo transizione4@pec.gse.it. L’oggetto di tali comunicazioni dev’essere, a seconda della tipologia di comunicazione, “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale/partita IVA dell’impresa”, oppure “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale/partita IVA dell’impresa”.

La presentazione dei modelli costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta in esame.

Damiano Casadei

Studio EPICA – Treviso



Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES): decreto legislativo – esame preliminare.

Uncategorised Posted on Tue, April 30, 2024 18:24:12

POST 39/2024

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

A seguire il Comunicato Stampa del Governo.

“-    Redditi dei terreni

Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno. La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.

–    Redditi da lavoro dipendente

Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;

imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

–    Redditi da lavoro autonomo

Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:

in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;

in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

–    Redditi diversi

Si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.

–    Disposizioni in materia di redditi d’impresa

Si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.

In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:

delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;

della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;

delle differenze sui cambi.

Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.

Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.

–    Disposizioni ulteriori

Si modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.”



Next »