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BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Holding e società di comodo: la riduzione dei coefficienti semplifica il test di operatività.

Uncategorised Posted on Mon, February 10, 2025 11:25:46

POST 39/2025

Con il D.lgs. 192/2024, cambia il modo in cui le holding devono affrontare il test di operatività previsto per le società di comodo, riducendo, a partire dal periodo d’imposta 2024 – modello Redditi 2025, il coefficiente applicato alle attività finanziarie dal 2% all’1%. Questa variazione interessa in particolare le società che, oltre alle partecipazioni, detengono altri asset finanziari, come titoli o crediti.

Il test di operatività, così come disciplinato dall’articolo 30 della legge 724/1994, prevede che le società siano considerate non operative se i ricavi effettivi risultano inferiori a quelli presunti, calcolati applicando specifici coefficienti al valore medio degli asset patrimoniali. A tal proposito, le holding che possiedono partecipazioni in società operative beneficiano di una disapplicazione automatica che consente di non considerare il valore di tali quote dal calcolo dei proventi minimi anche se, di conseguenza, i proventi ad esse correlati non vengono considerati tra i ricavi effettivi, spesso invece fondamentali per tutte le holding che detengono nell’attivo anche titoli o crediti finanziari e che per questi asset devono svolgere il test di operatività.

Grazie alla riduzione del coefficiente, le società potrebbero ora valutare se sia più conveniente rinunciare alla disapplicazione automatica per le partecipazioni e includere i proventi ad esse correlati nel test, rendendo più agevole il superamento della soglia minima di operatività.

Un altro aspetto da considerare riguarda i crediti per finanziamenti infruttiferi: se fino a oggi si riteneva che dovessero sempre essere inclusi nel test, la Cassazione, con la sentenza n. 12218/2023, ha chiarito che tali crediti possono essere esclusi dal calcolo in quanto assimilabili a un apporto di capitale effettuato alla partecipata. Questa interpretazione, già sostenuta da Assonime nella circolare 17/2013, non ha mai trovato un’esplicita conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma rappresenta un argomento solido per le società che intendono difendersi da eventuali contestazioni.

Queste novità impongono quindi alle holding una valutazione attenta del proprio assetto patrimoniale e le modalità di calcolo del test di operatività, considerando la possibilità di sfruttare il coefficiente ridotto per evitare la classificazione come società di comodo e, di conseguenza, le penalizzazioni fiscali previste dal regime.

Cristiano Pesce

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Imposta sulle successioni e donazioni: abrogato definitivamente il coacervo successorio.

Uncategorised Posted on Mon, February 03, 2025 18:30:05

POST 38/2025

Come noto, il D.lgs. 139 del 18 2024 è intervenuto apportando alcune novità, per lo più sotto il profilo della razionalizzazione, alla normativa legata alle imposte di successione e donazione contenuta nel D.lgs 346/1990 (Testo Unico imposte di Successione o anche TUS).

Tra le novità in questione si segnala, in particolare, l’adeguamento della normativa agli orientamenti giurisprudenziali, ed in ultimo anche di prassi, in relazione al cd. “coacervo successorio”.

Con il coacervo successorio, si ricorda, il valore dell’asse ereditario netto per ciascun erede doveva infatti essere maggiorato delle donazioni fatte in vita dal de cuius, rivalutate alla data del decesso.

Tale aspetto determinava delle ripercussioni per la verifica della franchigia in sede di successione dovute appunto alla necessità di cumulare al relictum anche il valore delle donazioni.

Tuttavia, con la riforma della normativa sulle successioni e donazioni del 2006, detto istituto risultava già implicitamente abrogato in quanto il rimando contenuto nell’articolo 8 co. 4 TUS si riferiva all’applicazione di aliquote a scaglioni non più in vigore.

Come riportato in un precedente post,

solo nel 2023 l’Agenzia delle Entrate si era esplicitamente adeguata alla giurisprudenza di legittimità considerando il coacervo successorio non più applicabile a seguito della riforma del 2006.

Con il Decreto in commento viene quindi espressamente abrogato il comma 4 dell’articolo 8 del TUS a far data dal 1° gennaio 2025, allineando così il testo normativo, dal punto di vista del coacervo successorio, alle numerose pronunce giurisprudenziali fatte proprie, come detto, anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con la recente circolare n.29 del 19 ottobre 2023.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legge di Bilancio 2025: Tracciabilità obbligatoria per le spese di trasferta e rappresentanza.

Uncategorised Posted on Fri, January 31, 2025 18:06:25

POST 37/2025

Legge di Bilancio 2025 L. 207 del 30.12.2024 – art. 1 commi 81-83.

E’ confermato che dal 2025 la non tassazione / deducibilità delle seguenti spese è subordinata al pagamento con modalità tracciate ossia versamento bancario/postale, carte di debito/credito e prepagate, assegni bancari/circolari:

1) rimborso spese trasferte/missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, L. 21/92, di lavoratori dipendenti (ex art. 51, comma 5, TUIR);

2) spese prestazioni alberghiere/somministrazione di alimenti/bevande/ viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, addebitate analiticamente al cliente, nonché rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);

3) spese vitto/alloggio, nonché rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 1, Legge n. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);

4) spese di rappresentanza (ex art. 108, comma 2, TUIR).

Rientrano tra gli autoservizi pubblici non di linea il servizio taxi e servizio di noleggio con conducente

Le nuove disposizioni sono applicabili anche ai fini IRAP

Le caratteristiche per definire il servizio come autoservizio pubblico non di linea sono:

a) che provveda al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa al trasporto pubblico

b) sia effettuate a richiesta dei trasportati/o in modo non continuativo/periodico.

Epica Servizi Contabili srl

Mirca Segato e Valentina Sette



In vigore dal 1° gennaio 2025 le nuove regole in materia di imposta di registro per le cessioni di azienda.

Uncategorised Posted on Thu, January 30, 2025 18:05:15

POST 36/2025

Il DLgs 139/2024 di riforma dell’imposta sulle donazioni e successioni ha interamente riscritto l’articolo 23 del DPR 131/86 in materia di imposta di registro.

In tema di cessione di azienda o di ramo d’azienda è stato quindi riformulato anche il comma 4 dell’articolo 23 TUR dove viene ora esplicitato che l’imposta di registro si applica alla cessione d’azienda considerandola come un atto che “riunisce” la cessione di molteplici beni soggetti ad aliquote diverse. In particolare:

  • se nell’atto o nei suoi allegati è indicata la ripartizione del corrispettivo imputabile ai singoli beni aziendali, ad ognuno di essi si applica la “propria” aliquota dell’imposta di registro, come prevista, per il loro trasferimento “autonomo”, dalla Tariffa, Parte I, allegata al TUR;
  • in assenza della suddetta ripartizione del corrispettivo, si applica invece l’aliquota più elevata tra quelle previste per il trasferimento dei singoli componenti aziendali (in assenza di immobili pari al 3%).

Viene inoltre espressamente previsto, superando quindi il contrasto previgente, che per i crediti aziendali inclusi nella cessione, si applica sulla quota parte del corrispettivo a essi imputata l’aliquota dello 0,5% prevista per le cessioni di crediti.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



In vigore dal 1° gennaio 2025 i nuovi termini di pagamento per gli avvisi bonari.

Uncategorised Posted on Thu, January 30, 2025 17:20:54

POST 35/2025

Il Dlgs. 5 agosto 2024 n. 108, che ha introdotto diverse novità in materia di riscossione, è intervenuto modificando, per le comunicazioni eleborate dal 1° gennaio 2025, i termini di definizione dei cd. avvisi bonari ovvero quegli atti di contestazione dell’Agenzia delle Entrate derivanti dai controlli automatici (articolo 36 bis Dpr 600/1973 e 54bis Dpr 633/1972) e formali (articolo 36 ter Dpr 600/1973) sulle dichiarazioni dei redditi ed IVA.

Viene infatti stabilito che per poter godere delle sanzioni ridotte (a 1/3 in caso di avviso da controllo automatizzato e a 2/3 in caso di controllo formale) il contribuente avrà tempo 60 giorni dal momento della notifica della comunicazione e non più 30 giorni per poter effettuare il pagamento di quanto dovuto o della prima rata.

Conseguentemente sono stati rivisti anche i termini per poter presentare eventuali osservazioni che passano anche questi da 30 a 60 giorni.

Inalterato a 90 giorni il termine per la definizione degli avvisi notificati direttamente all’intermediario che ha trasmesso il dichiarativo.

Restano invariati altresì:

  • il termine di 30 giorni per il pagamento delle imposte derivante da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata;
  • la sospensione relativamente alla notifica degli avvisi bonari nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre di ogni anno;
  • la sospensione dei termini per i pagamenti degli avvisi bonari tra il 1° agosto ed il 4 settembre di ogni anno.

In termini di sanzioni per omesso versamento si ricorda che con l’entrata in vigore della riforma (Dlgs 87/2024) queste passano dal 30% al 25% per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Pertanto, per la definizione degli avvisi bonari il quadro dal 1° gennaio 2025 è, in sintesi, il seguente:

  • per gli avvisi derivanti da controllo automatizzato sarà possibile pagare entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso con una riduzione delle sanzioni al 10% (per le violazioni commesse fino al 1° settembre 2024) o all’8,33% (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024);
  • per gli avvisi derivanti da controllo formale sarà possibile pagare entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso con una riduzione delle sanzioni al 20% (per le violazioni commesse fino al 1° settembre 2024) o all’16.67% (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Nuova rateizzazione delle cartelle: pubblicato il Decreto per l’attestazione dello stato di difficoltà.

Uncategorised Posted on Thu, January 30, 2025 15:47:53

POST 34/2025

Come noto, lo scorso 8 agosto 2024 è entrato in vigore il Dlgs 29 luglio 2024 n. 110 che ha apportato alcune novità in ambito della riscossione dei tributi.

Rispetto a queste novità lo scorso 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore le nuove regole relative alla rateizzazione delle cartelle per le quali si rimanda al seguente post.

A completamento della novità normativa è quindi intervenuto il Dm dello scorso 27 dicembre 2024 il quale ha definito il metodoto di calcolo dei parametri che segnalano lo stato di difficoltà del contribuente.

Secondo il predetto Decreto i parametri che individuano lo stato di difficoltà del debitore sono:

a) per le persone fisiche e per le imprese individuali in semplificata, il valore Isee del nucleo familiare;

b) per i soggetti diversi dai primi, invece, il valore dell’indice di liquidità e il rapporto tra il totale del debito verso l’agente della riscossione e il valore della produzione.

Con riguardo alle persone fisiche, l’allegato 1 del decreto stabilisce che la situazione di difficoltà sussiste se il rapporto tra totale del debito (da rateizzare e già in dilazione), al numeratore, e l’Isee mensile moltiplicato per un coefficiente variabile in funzione del valore dell’Isee stesso, al denominatore, è superiore a 1.

Il medesimo rapporto, inoltre, a seconda del valore ottenuto, indica il numero massimo di rate concedibili.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la situazione di difficoltà è comprovata dal fatto che l’indice di liquidità (liquidità differita e corrente, al numeratore, e totale passività al denominatore) abbia valore inferiore a 1.

Quanto al numero massimo di rate concedibili l’allegato 2 al decreto stabilisce che lo stesso sia determinato attraverso il valore attribuito all’indice Alfa, dato dal rapporto percentuale tra debito totale e valore della produzione. Per le ditte individuali e le società di persone, il denominatore è rappresentato dal totale dei ricavi e dei proventi.

Gli articoli 4 e 5 del Decreto individuano poi alcuni casi particolari dove la situazione di difficoltà si presume sempre sussistente ovvero:

  • nel caso in cui l’unica unità immobiliare adibita ad abitazione, a studio o all’attività d’impresa è diventata inagibile per eventi eccezionali (calamità naturali o altro);
  • per pubbliche amministrazioni (attestazione legale rappresentante) e condomini (indice Beta maggiore 10%).

In ultimo si segnala che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 comma 2 del Decreto, sul sito dell’Agenzia Entrate – Riscossione è ora disponibile al link https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/bollettini/simulazione-rate/home un applicativo che consente di simulare, in presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il numero massimo di rate concedibili in relazione all’ammontare del debito.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Legittimità delle indagini sulla posta elettronica aziendale del dipendente

Uncategorised Posted on Thu, January 30, 2025 10:02:45

POST 33/2025

Le indagini eseguite dal datore di lavoro sulla posta elettronica aziendale del dipendente possono riguardare solo informazioni successive al momento in cui è sorto un “fondato sospetto” di un potenziale illecito, e non sono quindi ammesse ai fini disciplinari le indagini tecnologiche svolte su periodi antecedenti all’insorgenza di tale sospetto.

Lo ha ribadito la Cassazione con la recedente ordinanza 807/2025, chiarendo quali sono i limiti che deve rispettare il datore di lavoro quando decide di effettuare delle indagini sull’email aziendale utilizzata dal dipendente.

La vicenda in questione era partita dal licenziamento intimato da un datore di lavoro ad un proprio dirigente, sulla base di informazioni acquisite mediante un controllo della posta elettronica aziendale.

La necessità di svolgere tale controllo era scaturita da un “alert” inviato dal sistema informatico aziendale; la ricerca svolta dal datore di lavoro aveva avuto ad oggetto i file di log relativi alle email inviate dal dirigente in un momento antecedente rispetto al fondato sospetto creato da questo alert informativo.

Secondo la Cassazione questa circostanza aveva reso inutilizzabili ai fini disciplinari le informazioni acquisite dal datore di lavoro, travolgendo l’intero procedimento disciplinare e impedendo di trarre elementi di prova da fonti diverse come le giustificazioni rese dal dipendente.

In particolare, la Corte ribadisce che i controlli tecnologici posti in essere dal datore di lavoro, finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o a evitare comportamenti illeciti, possono essere eseguiti solo in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito.

La sussistenza di questo elemento è tuttavia un elemento necessario ma non sufficiente a legittimare il controllo: affinché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali e le imprescindibili esigenze di tutelare la dignità e la riservatezza del lavoratore, il controllo può riguardare solo dati acquisiti successivamente al momento in cui è sorto il fondato sospetto.

Nel caso considerato dalla sentenza, la società aveva avviato per il tramite dei tecnici informatici un controllo retrospettivo, eseguito cioè su dati archiviati e memorizzati nel sistema in epoca anteriore all’alert informativo: un comportamento, secondo la Cassazione, che si è posto in contrasto con l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che legittima unicamente controlli tecnologici ex post.

Il datore di lavoro non può quindi ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto e non può utilizzare tali elementi a scopi disciplinari, in quanto ciò equivarrebbe a legittimare l’uso di dati probatori raccolti prima (e archiviati nel sistema informatico), a prescindere dal sospetto di condotte illecite da parte del dipendente.

L’inutilizzabilità a fini disciplinari dei dati acquisiti in questo modo non può essere sanata neanche dall’avvenuta consegna dell’informativa sulla privacy, essendo questo un adempimento obbligatorio che persegue altre finalità, e come tale non è sufficiente per far diventare leciti i controlli eseguiti in contrasto con l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Legge di Bilancio 2025: Obbligo PEC per amministratori società

Uncategorised Posted on Tue, January 21, 2025 20:25:20

POST 32/2025

Il comma 860 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 estende l’obbligo di possedere un indirizzo PEC anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Lo scopo della presente norma è quello di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.

Si attendono chiarimenti se l’obbligo riguarda anche gli amministratori di società già esistenti o solamente gli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



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