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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Obbligo assicurativo contro il rischio catastrofale

Uncategorised Posted on Mon, March 24, 2025 15:45:06

POST 45/2025

La Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023 – Articolo 1, commi da 101 a 112) e il successivo decreto attuativo, prevedono che tutte le Imprese con sede legale in Italia e quelle estere con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro imprese ex art. 2188 codice civile, devono stipulare entro il 31 marzo 2025 una copertura assicurativa contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.

La copertura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

  1. beni da assicurare: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali (Immobilizzazioni materiali voce B.II n. 1), 2) e 3) Attivo Stato Patrimoniale) a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, ivi inclusi, i beni detenuti in locazione e/o locazione finanziaria;
  2. eventi da assicurare: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni;
  3. somme assicurate, limiti e franchigie: determinate in funzione della dimensione dell’impresa.

Per le polizze già esistenti che coprono i rischi catastrofali, è prevista una disposizione transitoria che consente l’adeguamento alle nuove normative a partire dal primo rinnovo utile.

Il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo sarà tenuto in considerazione nel caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere sul bilancio dello Stato, anche in riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali (articolo 1, comma 102, della Legge di Bilancio).

E’ escluso dal predetto obbligo assicurativo l’imprenditore agricolo (ex art. 2135 codice civile) per il quale resta fermo l’attuale sistema assicurativo garantito attraverso ISMEA e AGRICAT. Rientrano nella predetta esenzione anche il florovivaismo, le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi che utilizzano per lo svolgimento delle attività connesse prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Il recente DM non menziona invece nell’esonero l’imprenditore ittico ex articolo 4 del Dlgs 4/2012 tenuto all’iscrizione nel registro delle imprese in virtù dell’articolo 2 del Dpr 558/1999. In assenza di indicazioni contrarie, pesca e acquacoltura, sebbene assimilate al comparto agricolo, sembrano pertanto rientrare nel nuovo obbligo.

Tommaso Talluto

Avvocato – Studio EPICA – Treviso



Decreto PA: prorogato al 3 giugno 2025 il termine per presentare istanza di riversamento dei crediti per Ricerca e Sviluppo indebitamente compensati.

Uncategorised Posted on Fri, March 21, 2025 10:32:28

POST 44/2025

L’articolo 19 del Dl 14 marzo 2025 n. 25 ha previsto, ancora una volta, la riapertura del termine per presentare l’istanza di riversamento dei crediti per ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati e già scaduta, da ultimo, lo scorso 31 ottobre 2024.

La novità normativa in questione dispone la possibilità per i contribuenti, in possesso dei relativi requisiti, di accedere alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati presentando l’apposita istanza entro il prossimo 3 giugno 2025.

Con questa nuova scadenza di presentazione dell’istanza si determina anche lo “slittamento” in avanti delle scadenze delle rate per effettuare i riversamenti. La prima o unica rata è pertanto prevista in scadenza il 3 giugno 2025 mentre le successive due, in caso di versamento rateale, sono previste in scadenza il 16 dicembre 2025 ed il 16 dicembre 2026. Nulla cambia relativamente alle scadenze previste per le rate successive alla prima per chi ha già aderito alla sanatoria.

Tuttavia, se l’atto di recupero del credito è divenuto definitivo alla data di presentazione dell’istanza sarà necessario riversare l’intero importo dovuto in un’unica rata entro il 3 giugno 2025.

Rimangono invece invariati i caratteri essenziali per poter accedere alla sanatoria contenuta nell’articolo 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021 per i cui contenuti si rimanda al nostro precedente post.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Milleproroghe: possono presentare istanza di riammissione alla “Rottamazione Quater” i soggetti decaduti al 31 dicembre 2024.

Uncategorised Posted on Fri, March 21, 2025 10:31:03

POST 43/2025

Con la conversione in legge del DL 202/2024 cd. Milleproroghe è stata introdotta la possibilità per i contribuenti che avevano aderito alla cd. Rottamazione quater (che riguardava i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022), decaduti alla data del 31 dicembre 2024 per mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate, di essere riammessi alla definizione agevolata.

Per questi contribuenti è quindi ora possibile presentare la domanda di riammissione per le cartelle o gli avvisie limitatamente per quelle già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” solo se:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato (in scadenza fino al 31 dicembre 2024), oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
  • il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto, per almeno una rata del piano di pagamento agevolato (in scadenza fino al 31 dicembre 2024).

Si precisa altresì che non rientrano nella riammissione alla definizione agevolata i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. I Contribuenti in regola con i pagamenti al 31 dicembre 2024 dovranno quindi continuare a rispettare le scadenze di pagamento previste dal piano originario della rottamazione per non perdere i benefici della Definizione agevolata.

Per i soggetti che rientrano tra coloro i quali possono beneficiare della riammissione è quindi possibile presentare una apposita domanda entro il prossimo 30 aprile 2025.

La domanda può essere presentata esclusivamente sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione tramite l’area riservata ovvero tramite l’area on line “pubblica” previa allegazione di una specifica documentazione di riconoscimento.

Nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali puoi richiedere – in base alla legge – la riammissione, anche il numero di rate con le quali il soggetto intende effettuare il pagamento:

  • in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025
    oppure
  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

La presentazione della domanda comporta, in capo all’Agente della Riscossione, l’immediata preclusione all’avvio di nuove azioni esecutive e all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi/ipoteche, nonché la sospensione delle azioni già in corso.

Inoltre, sempre a seguito della presentazione dell’istanza, il contribuente non sarà considerato inadempiente i fini dell’erogazione di rimborsi e pagamenti da parte della PA (articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Infine, entro il 30 giugno 2025 l’Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al debitore interessato l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata allegando i moduli di pagamento secondo il numero di rate selezionato nella domanda di riammissione.

Eventuali pagamenti effettuati durante il periodo di decadenza verranno considerati validi ed imputati alla diminuzione del debito residuo a titolo di “capitale”.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



Assemblee a distanza: proroga fino al 31 dicembre 2025.

Uncategorised Posted on Fri, February 21, 2025 19:00:13

POST 42/2025

Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024) avvenuta nella giornata di ieri, giovedì 20 febbraio, è stato inserito un emendamento che consente la proroga per tutto il 2025 delle disposizioni emanate durante la pandemia Covid-19 per la tenuta delle assemblee societarie.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2025 le assemblee delle società non quotate potranno essere tenute “a distanza”, ovverosia tramite mezzi di audio-video comunicazione, anche se lo statuto nulla prevede in merito.

Nello specifico, entro tale data si potrà intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché esprimere il proprio voto in via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle disposizioni previste dallo statuto, nonché svolgere assemblee anche esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, senza la necessità che Presidente e Segretario – o Notaio – si trovino nello stesso luogo.

Si precisa che, come per le precedenti disposizioni, il termine del 31 dicembre 2025 riguarda la data di svolgimento dell’assemblea e non la data di mera convocazione della stessa.

Per quanto riguarda l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, le relative assemblee potranno tenersi “a distanza” nelle modalità sopra indicate, anche se ciò non è espressamente previsto nello statuto.

I termini per l’approvazione restano però quelli ordinari, ovverosia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in quanto non è prevista alcuna proroga per i termini di approvazione del bilancio (proroga peraltro non prevista neppure lo scorso anno e invece prevista in sede di prima applicazione della norma nel periodo pandemico).

Naturalmente si potrà procedere all’approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni qualora dovessero ricorrere le condizioni previste dall’articolo 2364 c. 2 e 2478 bis del codice civile.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Spese bonus edilizi anno 2024: comunicazione cessione crediti entro il 16 marzo 2025.

Uncategorised Posted on Fri, February 21, 2025 16:20:18

POST 41/2025

Il prossimo 16 marzo 2025 scade il termine per presentare la Comunicazione di cessione credito o sconto in fattura all’Agenzia delle Entrate in relazione alle spese sostenute nell’anno 2024.

Ricordiamo che la data del 16 marzo 2025 deve essere considerata come termine ultimo entro cui è possibile optare per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle spese dell’anno 2024, in quanto – a seguito delle disposizioni contenute nel DL 39/2024 – la tardiva comunicazione non può più essere sanata tramite l’istituto della remissione in bonis e pagamento della relativa sanzione.

Trascorso quindi questo termine, il soggetto che ha sostenuto le spese per interventi edilizi potrà utilizzare il bonus fiscale solo ed esclusivamente in dichiarazione dei redditi come detrazione d’imposta.

A tal proposito ricordiamo inoltre che le disposizioni normative introdotte nel corso dell’anno 2024 hanno previsto che nel caso di cessione del credito/sconto in fattura permangono le previgenti disposizioni in merito al numero di annualità in cui è possibile recuperare il bonus fiscale (quattro anni per superbonus, cinque per il sisma bonus e bonus barriere architettoniche, dieci per i bonus ordinari), mente nel caso di utilizzo diretto in dichiarazione le spese dovranno essere obbligatoriamente detratte – per tutti gli interventi – in dieci rate annuali di pari importo.

In merito alle spese sostenute nel 2024, precisiamo che il DL 39/2024 ha introdotto la possibilità di cedere i crediti solo in relazione agli interventi per i quali alla data del 30 marzo 2024 siano state sostenute delle spese per lavori già effettuati.

Ricordiamo infine che la cessione del credito e lo sconto in fattura relative alle spese sostenute nell’anno 2025 sono possibili per gli interventi super bonus, mentre per i restanti bonus edilizi la cessione/sconto in fattura può riguardare solo le spese sostenute entro il 31.12.2024.

Chiara Curti

Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Tassa vidimazione libri sociali 2025: versamento entro il 17 marzo 2025

Uncategorised Posted on Wed, February 19, 2025 17:41:40

POST 40/2025

Entro il 17 marzo 2025 le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale, per il 2025, per la vidimazione dei libri sociali.

L’importo è collegato all’ammontare del capitale sociale alla data del 01/01/2025, ed è così quantificato:

  • € 309,87 se il capitale/ fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
  • € 516,46 se il capitale / fondo di dotazione supera € 516.456,90.

Sono esonerati dal versamento i seguenti soggetti:

  • Società cooperative e di mutua assicurazione;
  • Consorzi che non assumono la forma di società consortili;
  • Società di capitali dichiarate fallite;
  • Società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione sportiva nazionale.

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 riportando il codice tributo 7085 e anno di riferimento 2025. Può essere compensato con eventuali crediti disponibili.

Giulia Granello

Studio EPICA – Treviso



Holding e società di comodo: la riduzione dei coefficienti semplifica il test di operatività.

Uncategorised Posted on Mon, February 10, 2025 11:25:46

POST 39/2025

Con il D.lgs. 192/2024, cambia il modo in cui le holding devono affrontare il test di operatività previsto per le società di comodo, riducendo, a partire dal periodo d’imposta 2024 – modello Redditi 2025, il coefficiente applicato alle attività finanziarie dal 2% all’1%. Questa variazione interessa in particolare le società che, oltre alle partecipazioni, detengono altri asset finanziari, come titoli o crediti.

Il test di operatività, così come disciplinato dall’articolo 30 della legge 724/1994, prevede che le società siano considerate non operative se i ricavi effettivi risultano inferiori a quelli presunti, calcolati applicando specifici coefficienti al valore medio degli asset patrimoniali. A tal proposito, le holding che possiedono partecipazioni in società operative beneficiano di una disapplicazione automatica che consente di non considerare il valore di tali quote dal calcolo dei proventi minimi anche se, di conseguenza, i proventi ad esse correlati non vengono considerati tra i ricavi effettivi, spesso invece fondamentali per tutte le holding che detengono nell’attivo anche titoli o crediti finanziari e che per questi asset devono svolgere il test di operatività.

Grazie alla riduzione del coefficiente, le società potrebbero ora valutare se sia più conveniente rinunciare alla disapplicazione automatica per le partecipazioni e includere i proventi ad esse correlati nel test, rendendo più agevole il superamento della soglia minima di operatività.

Un altro aspetto da considerare riguarda i crediti per finanziamenti infruttiferi: se fino a oggi si riteneva che dovessero sempre essere inclusi nel test, la Cassazione, con la sentenza n. 12218/2023, ha chiarito che tali crediti possono essere esclusi dal calcolo in quanto assimilabili a un apporto di capitale effettuato alla partecipata. Questa interpretazione, già sostenuta da Assonime nella circolare 17/2013, non ha mai trovato un’esplicita conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma rappresenta un argomento solido per le società che intendono difendersi da eventuali contestazioni.

Queste novità impongono quindi alle holding una valutazione attenta del proprio assetto patrimoniale e le modalità di calcolo del test di operatività, considerando la possibilità di sfruttare il coefficiente ridotto per evitare la classificazione come società di comodo e, di conseguenza, le penalizzazioni fiscali previste dal regime.

Cristiano Pesce

Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia



Imposta sulle successioni e donazioni: abrogato definitivamente il coacervo successorio.

Uncategorised Posted on Mon, February 03, 2025 18:30:05

POST 38/2025

Come noto, il D.lgs. 139 del 18 2024 è intervenuto apportando alcune novità, per lo più sotto il profilo della razionalizzazione, alla normativa legata alle imposte di successione e donazione contenuta nel D.lgs 346/1990 (Testo Unico imposte di Successione o anche TUS).

Tra le novità in questione si segnala, in particolare, l’adeguamento della normativa agli orientamenti giurisprudenziali, ed in ultimo anche di prassi, in relazione al cd. “coacervo successorio”.

Con il coacervo successorio, si ricorda, il valore dell’asse ereditario netto per ciascun erede doveva infatti essere maggiorato delle donazioni fatte in vita dal de cuius, rivalutate alla data del decesso.

Tale aspetto determinava delle ripercussioni per la verifica della franchigia in sede di successione dovute appunto alla necessità di cumulare al relictum anche il valore delle donazioni.

Tuttavia, con la riforma della normativa sulle successioni e donazioni del 2006, detto istituto risultava già implicitamente abrogato in quanto il rimando contenuto nell’articolo 8 co. 4 TUS si riferiva all’applicazione di aliquote a scaglioni non più in vigore.

Come riportato in un precedente post,

solo nel 2023 l’Agenzia delle Entrate si era esplicitamente adeguata alla giurisprudenza di legittimità considerando il coacervo successorio non più applicabile a seguito della riforma del 2006.

Con il Decreto in commento viene quindi espressamente abrogato il comma 4 dell’articolo 8 del TUS a far data dal 1° gennaio 2025, allineando così il testo normativo, dal punto di vista del coacervo successorio, alle numerose pronunce giurisprudenziali fatte proprie, come detto, anche dalla stessa Agenzia delle Entrate con la recente circolare n.29 del 19 ottobre 2023.

Alberto Simonetti

Dottore Commercialista – Studio EPICA Treviso e Udine



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