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EPICANEWS

BLOG INFORMATIVO DELLO STUDIO EPICA

Aggiornamenti e notizie in materia aziendale, fiscale, contrattuale e societaria

Legge di bilancio 2019 e facoltà di utilizzo degli Ias/Ifrs.

NEWS Posted on Sat, January 26, 2019 12:21:20


POST 458

La Legge di Bilancio 2019 n.145/2018 interviene sul Dlgs. 38 del 2005 recante disposizioni in materia di applicazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs nella redazione dei rendiconti annuali e del loro coordinamento con la normativa tributaria nazionale.

In sintesi, i commi 1070 e 1071 della Legge di Bilancio introducono rispettivamente il nuovo articolo 2-bis che prevede la facoltà, e non più l’obbligo, alle imprese i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs (cc.dd. Ias adopter), di redigerlo applicando i principi contabili nazionali, Oic. Mentre, il secondo comma precisa che i soggetti interessati dal comma precedente possono avvalersi di detta facoltà a decorrere dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della legge di bilancio 2019. Tali disposizioni sono rivolte, in particolare, alle banche (le Bcc in particolare) con titoli non quotati, attualmente obbligate a redigere i bilanci applicando gli Ias/Ifrs, che avrebbero la facoltà di utilizzarli.

Pertanto, in base a quanto si legge dalla nuova norma, sembrerebbe consentito il passaggio all’utilizzo dei principi contabili nazionali e da subito, già dal 2018.

Ciononostante, restano sul tavolo diverse incognite e nodi da sciogliere. La nuova norma così introdotta necessita di un profondo coordinamento e di regole di transizione con le altre disposizioni civilistiche e tributarie. Non è di poco conto dal punto di vista fiscale l’eventuale passaggio da una valutazione contabile a fair value a quella del costo ed il mantenimento del rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma che anche i principi contabili nazionali hanno ormai fatto proprio.

Da ultimo, si noti che i principi contabili nazionali sono indirizzati alle imprese industriali e commerciali e non alle banche, che prima di applicare gli Ias/Ifrs, sottostavano alle regole contabili imposte dalla Banca d’Italia.

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Legge di bilancio 2019: addio all’Ace e ai bonus sull’irap.

NEWS Posted on Sat, January 26, 2019 12:10:01


POST 457

La Legge di Bilancio 2019 n.145/2018 interviene sul tax rate delle imprese abrogando in campo ires l’Ace (Aiuto alla Crescita Economica), ed in campo irap, il credito di imposta ex L.190 del 2014 e i bonus per le assunzioni nel sud.

Il comma 1080 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio si occupa dell’eliminazione dell’Ace seppur prevedendo comunque la possibilità di continuare ad utilizzare le eccedenze residue al 31 dicembre 2018 non ancora compensate.

Non appare del tutto chiara la decorrenza del provvedimento perché quest’ultimo non prevede una decorrenza specifica. Tuttavia, è ragionevole considerare come tale la data del primo gennaio 2019. Risulta altresì ragionevole che per quanto riguarda i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, l’efficacia temporale dell’abrogazione vada intesa dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Come anticipato, è comunque prevista una specifica norma transitoria grazie alla quale restano salve le disposizioni sul riporto ed utilizzo delle eccedenze Ace esistenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

La norma transitoria, però, non chiarisce del tutto se per le eccedenze Ace continui a valere anche la facoltà della loro conversione in crediti di imposta, in base a quanto disposto dall’articolo 3, comma 3 del decreto Mef 3 agosto 2017. In sintesi, quest’ultima norma prevede, in alternativa al riporto delle eccedenze Ace, la possibilità della loro conversione in crediti compensabili con l’Irap, ma solo di quelle maturate nell’anno. La norma di salvaguardia richiama solo il comma 2, dedicato al riporto delle eccedenze, e non anche il comma 3, dedicato alla loro eventuale conversione in credito di imposta. Ciononostante, il mancato richiamo al comma 3 appare irrilevante se si considera che comunque tale disposizione è a sua volta richiamata dal comma 2, articolo 3 del Decreto Mef. In ogni caso, poiché è consentito trasformare in crediti Irap unicamente le eccedenze Ace di periodo, le eventuali eccedenze Ace riportabili per il periodo di imposta 2018 (e non convertite) potranno essere utilizzate soltanto a riduzione dei redditi imponibili dei futuri periodi di imposta.

Il comma 1086 dell’articolo 1 abroga il credito d’imposta (ex art. 1 comma 21 della L. 190/2014) pari al 10% dell’irap lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie, a favore dei contribuenti che non impiegano lavoratori dipendenti.

Anche qui non è chiara la decorrenza, ma è ragionevole supporre, tenuto conto che la Legge di Bilancio 2019 entra in vigore il primo gennaio 2019, che la sua soppressione riguardi il credito che sarebbe maturato dal periodo d’imposta in corso a tale data e dunque, dal periodo d’imposta 2019 e che sarebbe stato utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo, dunque, dal periodo d’imposta 2020.

Infine, i commi 1085 e 1087 cancellano le maggiori deduzioni irap relativamente alle assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato under 35 e donne nelle regioni del sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Luca Zannoni
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Treviso



Tutele a sostegno della genitorialità.

NEWS Posted on Fri, January 25, 2019 10:11:25

POST 456

L’entrata in vigore della legge di bilancio, che produce i suoi effetti a partire dal 1 gennaio 2019, prevede anche alcune disposizioni riguardanti la tutela della maternità.

Ø Tra le novità più importanti quella che potrà avere un impatto significativo nell’organizzazione del lavoro e della vita privata della gestante è la possibilità di posticipare il periodo di fruizione del congedo obbligatorio, prevista dal comma 485 della L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

In particolare le lavoratrici potranno rimanere al lavoro sino al termine della gravidanza, rimandando al periodo successivo al parto l’intero periodo di congedo obbligatorio di maternità (5 mesi) previsto dall’articolo 16 del D.L. 151/2001.

Affinché questa opzione sia praticabile è necessario che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico del lavoro aziendale attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Ø Il comma 278 tratta invece del congedo obbligatorio retribuito del padre che, nell’ottica di un miglioramento della conciliazione dei tempi di vita-lavoro, viene prorogato anche per il 2019 con l’aumento del numero dei giorni dai 4 ai 5 giorni.

Tali permessi devono essere fruiti, anche in via non continuativa, dal padre lavoratore dipendente entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e sono totalmente a carico dell’INPS.

E’ confermata, inoltre, per l’anno 2019 la facoltà del padre di fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Le disposizioni sopra indicate sono valide per la nascita dei figli ma anche per i casi di adozione ed affido.

Ø Con il comma 486 il legislatore ha introdotto un nuovo obbligo per i datori di lavoro che abbiano sottoscritto accordi sindacali per l’esecuzione di lavori in regime di smart working.

Il datore di lavoro dovrà dare priorità alle richieste di adesione alle modalità di lavoro agile alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatoria e ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità

Ø Il comma 488 aggiorna l’importo del buono destinato ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, di cui al comma 355, art. 1 della Legge n. 232/2016. Tale agevolazione si riferisce a:

pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati

– introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Per ciascuno degli anni 2019,2020, 2021 l’ammontare del “bonus nido”è elevato a 1.500 euro su base annua.

Dall’anno 2022 l’importo sarà determinato sulla base del limite di spesa programmato e in misura non inferiore a 1.000 euro su base annua.

Si ricorda che tale buono è erogato dall’INPS, nel limite delle risorse stanziate, previa presentazione, da parte di un genitore, di idonea documentazionerelativa all’iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Si sottolinea, infine, che il suddetto buono:

– non è cumulabile con la detrazione del 19% della spesa sostenuta per l’iscrizione agli asili nido;

– non è utilizzabile contestualmente ai voucher “baby sitting” previsti dai commi 356 e 357 della Legge n. 232/2016.

Raffaella Casellato
Consulente del Lavoro



Legge di Bilancio 2019: Blockchain, Intelligenza Artificiale (AI), Internet of Things (IoT).

NEWS Posted on Fri, January 25, 2019 09:54:39

POST 455

Come è noto dal 2009 si è sviluppato un mercato “monetario” parallelo che ha visto la sua massima esposizione mediatica alla fine del 2017: stiamo parlando delle criptovalute, capitanate dal bitcoin.

Le criptovalute sono normativamente considerate valuta virtuale la cui definizione, ai sensi dell’art.1, c.2, qq) del D.Lgs. n. 90/2017, è la seguente: rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorita’ pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

L’esposizione mediatica del bitcoin ha portato ad incrementare l’interesse, da parte delle istituzioni bancarie e finanziarie, nella tecnologia a cui sottostà: la Blockchain.

L’interesse ha raggiunto un livello talmente elevato che a Settembre 2018 il Governo ha firmato l’adesione dell’Italia alla Blockchain Partnership.

L’articolo 1 comma 226 della Legge di Bilancio 2019 ha previsto l’istituzione di un Fondo (senza obbligo di restituzione) per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale (AI), Blockchain e Internet of Things (IoT), con una dotazione di 15 milioni di euro annuali dal 2019 al 2021.

Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sarà individuato l’organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l’uso efficiente delle risorse del Fondo. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico.

Sono altresì rilevanti per questo settore di attività le norme che riguardano:

Credito di imposta per investimenti in start-up innovative (art.1 comma 218);

Credito di imposta per formazione. 4.0 (art.1 commi 78-80);

Contributo a fondo perduto per consulenza 4.0 (art.1 comma 228).

Dr. Mattia Agnoletto
Studio Epica – Mestre Venezia



Bonus Formazione 4.0: come utilizzare il credito in compensazione.

NEWS Posted on Fri, January 25, 2019 09:48:01

POST 454

Introdotto dal 1° gennaio 2018 e confermato fino alla fine del 2019, il bonus per investimenti nella formazione dei dipendenti alle tecnologie di Industria 4.0 consiste in un credito d’imposta nella misura del 40% per le spese sostenute nel 2018. Con l’entrata in vigore della nuova leggere di bilancio, le spese effettuate nel 2019 saranno soggette alla seguente rimodulazione dell’intensità del contributo:

-50% per le piccole imprese;

-40% per le medie imprese;

-30% per le grandi imprese.

La fruizione di questo incentivo è prevista esclusivamente tramite compensazione in F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello per cui si sta richiedendo l’agevolazione e non concorre a formare la base imponibile Irpef, Ires o Irap.

L’invio del modello F24 potrà essere effettuato solamente attraverso i servizi telematici Fisconline e Entretel forniti appositamente dall’Agenzia delle Entrate.

È importante evidenziare che a questo credito d’imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo di crediti né il limite massimo di compensabilità di crediti d’imposta e contributi, pari a 700.000 euro.

Tutte le imprese soggette per legge alla revisione legale dei conti saranno tenute ad attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile prodotta dall’impresa attraverso un’apposita certificazione rilasciata dal revisore incaricato o da un professionista iscritto al registro dei revisori legali. La certificazione dovrà essere anch’essa allegata al bilancio dell’impresa. Si segnala che anche i costi sostenuti per la certificazione contabile possono essere agevolati nel limite massimo di spesa pari a 5.000 euro.

Per quanto riguarda, infine, la responsabilità del revisore, egli è tenuto a prestare molta attenzione nell’esecuzione degli atti richiesti in quanto errori gravi nella certificazione possono essere sanzionabili con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 10.329 euro.

A cura di Villani & Partners



La fatturazione elettronica per le Farmacie e gli altri Operatori sanitari, la Tessera sanitaria e i rischi per la privacy.

NEWS Posted on Wed, January 23, 2019 06:32:23


POST 453

Come noto, dallo scorso 1° gennaio, in applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 909, della Legge n. 205/2017, la fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria nelle relazioni commerciali tra soggetti passivi Iva privati (B2B) e verso i consumatori finali (B2C), a completamento di quel processo iniziato ancora nel 2014 con l’introduzione della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (B2G).

Tuttavia l’art. 1, commi 53 e 54, della Legge di bilancio per l’anno 2019, recependo le indicazioni avanzate dal Garante per la privacy, ha stabilito che sono escluse dagli obblighi di certificazione attraverso fatturazione elettronica le operazioni i cui dati siano oggetto di trasmissione al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, come previsto dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2014.

Pertanto con riguardo alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni oggetto di trasmissione al Sistema tessera sanitaria, per tutto il periodo d’imposta 2019, oltre alle Farmacie (sia pubbliche che private) devono astenersi dall’emettere la fattura in formato elettronico:

  • Gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi, degli Odontoiatri, degli Psicologi, Infermieri, Ostetrici, Tecnici sanitari di radiologia, Veterinari;
  • Le ASL, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i Policlinici universitari, le Strutture per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica e integrativa;
  • I Presidi di specialistica ambulatoriale, gli altri Presidi e Strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, le Strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN;
  • Le Parafarmacie;
  • Gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico.

Il divieto di fatturazione elettronica per quest’ampia categoria di soggetti, seppur limitatamente a specifiche operazioni, è sintomatico delle importanti problematiche in ambito privacy insite nel nuovo adempimento.

Il Garante della privacy sul finire dello scorso anno, si era infatti lamentato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per non essere stato adeguatamente coinvolto in fase preliminare nella progettazione del processo di fatturazione elettronica, considerato che comporta il trattamento sistematico di dati personali su larga scala.

In particolare il Garante ha criticato il fatto che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver recapitato le fatture in qualità̀ di “postino”, non si limiti ad archiviare i dati necessari ad assolvere gli obblighi fiscali, ma conservi la fattura vera e propria, che contiene informazioni non necessarie a fini fiscali, che riguardano per esempio la descrizione delle prestazioni, i rapporti fra cedente e cessionario, gli sconti applicati, le fidelizzazioni, le abitudini di consumo, oltre a dati obbligatori imposti da specifiche normative di settore, con particolare riguardo ai trasporti, alle forniture di servizi energetici o di telecomunicazioni (tipologie dei consumi, fatturazione dettagliata, regolarità̀ dei pagamenti, appartenenza a particolari categorie di utenti).

Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



Nuova moratoria Abi 2019.

NEWS Posted on Mon, January 21, 2019 09:42:12

POST 452

A partire dal 2009, l’ABI e le Associazioni Imprenditoriali (di seguito, le Parti) hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere le esigenze di liquidità delle imprese, grazie alle quali le PMI hanno ottenuto la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale dei finanziamenti a medio-lungo termine e di allungare le scadenze del credito.

I precedenti accordi per il credito tra le Parti hanno avuto come obiettivo quello di definire misure finalizzate a promuovere l’accesso al credito delle PMI e a sostenere quelle imprese che si trovavano in temporanea difficoltà finanziaria ma che presentavano prospettive di continuità e sviluppo aziendale.

Le misure oggetto dei precedenti accordi hanno principalmente abbracciato 3 categorie di imprese:

A. Imprese in Ripresa in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;

B. Imprese in Sviluppo, per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;

C. Imprese e PA, per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il nuovo Accordo per il Credito 2019 sottoscritto tra l’Abi e le varie Associazioni Imprenditoriali (Nuova moratoria 2019), entrato in vigore il 1° gennaio ’19, prevede, rispetto ai precedenti accordi, solo misure di sospensione/allungamento dei finanziamenti alle PMI, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta per un massimo di 12 mesi e il tasso di interesse può essere aumentato, rispetto a quello previsto nel contratto originario, in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi sostenuti dalla banca ai fini della realizzazione dell’operazione. In ogni caso, il nuovo tasso di interesse del finanziamento non può essere superiore a quello originario di 60 basis point.

Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento possa arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Nell’Accordo è specificato che tale operazione deve determinare una riduzione della rata di ammortamento del finanziamento in misura apprezzabile rispetto a quella originaria. L’Accordo prevede anche la possibilità di allungare i finanziamenti a breve termine e il credito agrario di conduzione per un periodo massimo pari rispettivamente a 270 giorni e 120 giorni.

I requisiti essenziali che deve avere l’impresa per poter presentare la richiesta di sospensione/allungamento dei finanziamenti che ha in corso sono due:

– L’impresa, al momento della presentazione della domanda, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate dalla banca finanziatrice come esposizioni non performing ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

– L’impresa non ha già ottenuto la sospensione o l’allungamento dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Nell’effettuare l’istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione. Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.

Le richieste possono essere presentate dalle imprese alle banche aderenti a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, in relazione a finanziamenti in essere al 15 novembre 2018.

L’elenco delle banche aderenti all’accordo è pubblicato sul sito dell’Associazione Bancaria Italiana (www.abi.it). Sullo stesso sito è pubblicato anche il testo dell’accordo e le altre informazioni rilevanti.

Dott. Marco Toti



La Legge di Bilancio confonde ai fini Iva medicinali e dispositivi medici.

NEWS Posted on Sun, January 20, 2019 17:46:59

POST 451

I dispositivi medici consistono in generale, ai sensi dell’art. 1, lett. a), D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, in qualsiasi apparecchio, sostanza, strumento, ovvero in ogni altro prodotto utilizzato a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo terapia o attenuazione di una malattia, purché non esercitino la loro azione principale con mezzi farmacologici o immunologici o mediante un processo metabolico.

In particolare i dispositivi medici classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017, sono medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto, incluse le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto.

Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se riportano sull’etichetta, sull’imballaggio o sulle avvertenze per l’uso, una dichiarazione concernente le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto dev’essere utilizzato, la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione, il dosaggio e le modalità di assunzione. Tale voce include anche le preparazioni medicinali omeopatiche nel caso in cui rispondano alle suddette condizioni, mentre nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull’etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere.

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 -meglio nota come Legge di Bilancio per l’anno 2019- all’art. 1, comma 3, prevede che le cessioni di dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per le cure mediche, per la prevenzione di malattie e per i trattamenti medici e veterinari, classificati alla voce 3004 della nomenclatura, passi dal regime ordinario dell’iva al 22% al regime agevolato del 10%.

Ai fini dell’applicazione dell’iva, i dispositivi medici di cui alla voce 3004, vengono di fatto equiparati dalla Legge di Bilancio ai “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”, classificati al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Giovanni LOI
Dottore Commercialista – Studio EPICA – Mestre Venezia



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