POST 460

La Legge di Bilancio 2019, con i commi da 23 a 26, ha equiparato la disciplina delle perdite fiscali dei soggetti Irpef esercenti attività di impresa (ditte individuali, società di persone e Srl in piccola trasparenza fiscale) a quella prevista per le società di capitali a partire dal periodo di imposta 2018, in esplicita deroga allo statuto dei diritti del contribuente.

Si ricorda che fino al periodo di imposta 2017 le perdite dei soggetti Irpef erano così trattate:

– soggetti in contabilità semplificata: le perdite potevano essere portate a riduzione del reddito complessivo della persona fisica, a prescindere dalla natura dei redditi dichiarati. Non erano stabiliti limiti alla deduzione, ma l’eventuale eccedenza di perdita non poteva essere riportata ai periodi di imposta successivi.

– soggetti in contabilità ordinaria: le perdite potevano essere compensate solo con redditi di impresa e l’eventuale eccedenza era riportabile non oltre il quinto esercizio successivo. Le perdite dei primi tre periodi di imposta il riporto era possibile senza limiti di tempo.

Le modifiche apportate all’art. 8 del Tuir dalla legge di Bilancio 2019 sono le seguenti:

1. le perdite di impresa in contabilità semplificata possono essere scomputate solo da altri redditi di impresa;

2. l’eventuale eccedenza di perdita non utilizzata è riportabile a riduzione senza limiti temporali dal reddito di impresa dei periodi di imposta successivi, limitatamente all’80% di questi ultimi.

3. resta salva la possibilità di compensare la perdita con eventuali altri redditi di impresa del soggetto irpef, senza il citato limite dell’80%.

Di particolare rilevanza sono, infine, le disposizioni transitorie applicabili alle imprese in contabilità semplificata:

1. È consentito il recupero dell’eventuale eccedenza di perdita non compensata nel periodo di imposta 2017 in diminuzione dei redditi di impresa conseguiti:

– nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito di impresa conseguito nel periodo e per l’intero importo che trova capienza in esso;

– nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di impresa conseguito nel periodo e per l’intero importo che trova capienza in esso.

2. in deroga al novellato art. 8 del Tuir (che aveva fissato il sopraccitato limite dell’80%) le perdite del 2018 sono computate in diminuzione dei redditi di impresa:

– nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al 40% del reddito di impresa conseguito nel periodo e per l’intero importo che trova capienza in esso;

– nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di impresa conseguito nel periodo e per l’intero importo che trova capienza in esso.

Omar Tavella
Dottore Commercialista – Studio EPICA Mestre Venezia